Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 5 ottobre 2007
GU 247 del 23/10/2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:
Art. 1. - Oggetto del provvedimento
1. Con il presente decreto sono definite le modalità operative per l'effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versamento in acconto ed a saldo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima.
Art. 2. - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sostituti d'imposta ed ai contribuenti per le imposte proprie.
Art. 3. - Modalità di versamento da parte dei soggetti privati
1. Il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato dai soggetti privati, in acconto ed a saldo, con il modello di versamento F24 di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, evidenziando quanto dovuto a ciascun comune sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
2. Il versamento di cui al comma precedente è effettuato utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle entrate da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate.
3. L'Agenzia delle entrate attribuisce le somme di competenza a ciascun comune, nei tempi e con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 4. - Modalità di versamento per gli enti individuati nella tabella A
1. Gli enti individuati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesoriere, con flusso telematico all'Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche suddivisi per i comuni di riferimento, secondo tempi, modalità e specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 15 ottobre 2007.
2. Nei casi in cui la trasmissione della richiesta di pagamento è effettuata direttamente dall'ente, quest'ultimo comunica al tesoriere il versamento da effettuare specificandone la data di regolamento. Se trattasi di un ente sottoposto alle norme della tesoreria unica mista, il tesoriere provvede a prealimentare per tempo il sottoconto infruttifero del relativo conto di tesoreria unica.
3. L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione, di cui al comma 1, dell'art. 22, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, denominata "Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione", l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonché tutti gli elementi necessari affinché le tesorerie provinciali possano effettuare gli addebiti.
4. Nella data di regolamento richiesta dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma precedente, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria degli enti ed accredita le somme sulla contabilità speciale 1777, di cui al precedente comma.
5. Nell'ipotesi di incapienza dei predetti conti le tesorerie sono autorizzate a scritturare gli importi mancanti al conto sospeso collettivi, dandone avviso al tesoriere dell'ente affinché provveda al ripianamento.
Art. 5. - Modalità di versamento per gli enti individuati nella tabella B titolari di conti presso la tesoreria centrale
1. Gli enti individuati nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso la tesoreria centrale, trasmettono all'Agenzia delle entrate, con il flusso telematico di cui al precedente art. 4, comma 1, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, suddivisi per i comuni di riferimento.
2. La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, dopo aver verificato la correttezza formale del flusso, provvede ad inoltrare all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) ed alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare tra l'Agenzia delle entrate, la Banca d'Italia e la Ragioneria generale dello Stato, il medesimo flusso contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, denominata "Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione", l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonché tutti gli elementi necessari affinchè I.Ge.P.A. possa disporre gli addebiti.
3. La Banca d'Italia riconosce l'importo complessivo indicato nel flusso dell'Agenzia delle entrate sulla contabilità speciale 1777, di cui al precedente comma, nel giorno lavorativo corrispondente alla data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate, scritturando il relativo importo in conto sospeso collettivi. Contemporaneamente all'invio del flusso telematico all'Agenzia delle entrate, ciascun ente inoltra ad I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento fondi dal proprio conto corrente di tesoreria centrale. I.Ge.P.A., dopo aver verificato la rispondenza degli importi delle richieste di prelevamento fondi con quelli indicati nel flusso trasmessogli dall'Agenzia delle entrate, emette gli ordini di prelevamento Fondi dai conti correnti degli enti, a favore della Banca d'Italia ai fini del ripianamento dell'importo scritturato in conto sospeso
Art. 6. - Altri enti pubblici
1. Gli enti pubblici non compresi negli articoli 4 e 5 del presente decreto effettuano il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le modalità di cui al precedente art. 3.
Art. 7. - Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del "Service Personale Tesoro"
1. Le amministrazioni centrali dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi non si avvalgono delle procedure informatiche del "Service Personale Tesoro", di seguito denominato S.P.T., e che sono titolari di conti correnti di tesoreria centrale, possono effettuare il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste al precedente art. 5.
Art. 8. - Forze armate
1. Gli enti delle Forze armate e l'Arma dei carabinieri effettuano il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste al precedente art. 3.
Art. 9. - Ripartizione delle somme a favore dei comuni
1. L'Agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite sulla contabilità speciale 1777, denominata "Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione", tra i diversi comuni, accreditando i rispettivi importi sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico trasmesso da ciascun ente, dagli intermediari della riscossione per i versamenti eseguiti dai soggetti privati ovvero dagli enti di cui al precedente art. 6.
Art. 10. - Amministrazioni che si avvalgono del "Service Personale Tesoro"
1. Per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato si avvalgono delle procedure informatiche del S.P.T., le somme trattenute a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in acconto ed a saldo, sono versate direttamente ai comuni di riferimento, con ordinativi collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di bilancio, emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2002, estinguibili mediante accreditamento sui conti correnti postali di cui al successivo art. 11.
2. Gli enti individuati nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al S.P.T., adottano, per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 5 del presente decreto.
Art. 11. - Accreditamento delle somme ai comuni
1. Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, il cui elenco è predisposto e costantemente aggiornato, con idonee procedure informatiche, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ed è reso disponibile sui siti informatici del predetto Dipartimento e del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 12. - Coordinamento
1. Ulteriori disposizioni di attuazione del presente decreto sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi