Indicazioni operative relative alla gestione del registro delle imprese
Ministero delle attività produttive
Decreto ministeriale 6 agosto 2004
GU 197 del 23/08/2004
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Vista...)
Decreta:
Sezione I - Procedure d'emergenza
Art. 1. - Mancato funzionamento degli strumenti informatici
1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici necessari alla predisposizione ed all'inoltro delle denunce, delle domande e degli atti che le accompagnano, per le finalità indicate nell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico degli uffici del registro delle imprese, si applica la procedura di cui al successivo comma.
2. L'utente abilitato è autorizzato ad inoltrare al competente Registro delle imprese la distinta di accompagnamento prevista dal decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2003, stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dall'obbligato, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano da rilasciarsi nella stessa forma richiesta ai fini della pubblicità e ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i motivi di mancato funzionamento.
Art. 2. - Modalità di protocollazione
1. Nei casi previsti all'art. 1 del presente decreto, la domanda presentata su modello cartaceo sarà protocollata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
2. La riscossione dei diritti sarà effettuata al momento dell'invio definitivo a norma dell'articolo successivo.
Art. 3. - Sostituzione della documentazione cartacea
1. Nel caso previsto all'art. 1 del presente decreto, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, presentata su supporto cartaceo, con identica domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, munita di firma digitale da inoltrarsi in via telematica o da presentarsi su supporto informatico a norma di legge, comunicando gli estremi del protocollo assegnato con le modalità di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 4. - Mancato funzionamento del dispositivo di firma digitale
1. In caso di smarrimento, sottrazione, malfunzionamento o altro motivo che renda impossibile l'utilizzo del dispositivo di firma digitale, l'utente provvederà alla presentazione della pratica completa, su supporto informatico accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante la firma autografa ed attestante i motivi di impedimento all'utilizzo del dispositivo di firma.
2. La domanda sarà protocollata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
3. L'utente abilitato è tenuto a provvedere alla presentazione della medesima pratica completa, munita della firma digitale ed in via ordinaria, entro dieci giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento.
Sezione II - Gestione degli allegati voluminosi agli atti depositati presso il Registro delle imprese
Art. 5. - Atti voluminosi
1. Nel caso in cui l'atto depositato per l'iscrizione al registro delle imprese contenga allegati non generati con sistema informatico, composti da un numero di fogli fisici non inferiore a trenta, è facoltà dell'obbligato:
a) presentare l'allegato specifico, non inoltrabile telematicamente, su supporto informatico, debitamente firmato digitalmente ai sensi dell'art. 31, comma 2 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340, con le modalità previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1995, n. 581;
b) la presentazione dell'allegato agli sportelli dell'Ufficio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera b), l'Ufficio del registro delle imprese provvederà alla scansione e registrazione ottica degli allegati, a norma di legge, ove essi constino di meno di trecento fogli fisici liberi.
3. Nella ipotesi di allegati che constino di più di trecento fogli, ovvero allegati non riproducibili immediatamente, quali planimetrie, è consentita la conservazione del materiale cartaceo.
Sezione III - Utilizzo della posta elettronica certificata per la comunicazione tra gli uffici del Registro delle imprese e gli utenti
Art. 6. - Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Le comunicazioni tra l'Ufficio ed il soggetto che ha presentato domanda di iscrizione o di deposito, finalizzate all'acquisizione delle integrazioni, anche documentali, e delle rettifiche di cui all'art. 11, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, ovvero a comunicare il rigetto della domanda stessa, possono essere effettuate utilizzando il sistema della posta elettronica certificata.
2. Affinché le comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 possano avere valenza legale il soggetto obbligato dovrà avere fornito il proprio esplicito assenso all'utilizzo della posta elettronica certificata, dandone formale notizia contestualmente all'invio della domanda, utilizzando il modulo XX.
Art. 7. - Pubblicazione
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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