Definizione delle modalità di erogazione delle somme di cui all'articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 8 novembre 2007
GU 278 del 29/11/2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:
Art. 1. Soggetti beneficiari
1. Il beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229, spetta ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Italia per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero. La disposizione di cui al periodo precedente si applica se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più dei seguenti redditi indicati nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1 ;
b) pensione di cui all'art. 49, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 11, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c);
d) lavoro autonomo di cui all'art. 53, d'impresa di cui all'art. 55, d'impresa minore di cui all'art. 66, anche se conseguiti in forma di partecipazione;
e) diversi di cui all'art. 66, comma 1, lettere i) e l) limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
2. Per i soggetti titolari dei redditi indicati alla lettera d) del precedente comma, l'imposta netta deve essere assunta al lordo delle perdite dichiarate.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, sono esclusi dal beneficio tributario di cui al comma 1 del medesimo art. 44 i soggetti, per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero, fiscalmente a carico di altri contribuenti ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Art. 2. - Modalità di erogazione delle somme
1. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nelle lettere a) e c) dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 prestano l'attività lavorativa presso il sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, è attribuito in via automatica, salvo espressa rinuncia del beneficiario, dal medesimo sostituto d'imposta nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla predetta certificazione.
2. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nella lettera b) dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 percepiscono il trattamento pensionistico dal sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) di cui al citato art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, è attribuito in via automatica dal medesimo sostituto d'imposta nel mese di dicembre 2007 sulla base delle informazioni in suo possesso.
3. I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), e c), del presente decreto, da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) relativa al periodo d'imposta 2006 possono richiedere l'erogazione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 al sostituto d'imposta che corrisponde i predetti redditi nel mese di dicembre 2007 attestando per iscritto, con riferimento al periodo d'imposta 2006:
a) che l'imposta netta è pari a zero;
b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che sono stati esonerati da tale adempimento;
c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico;
d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico nella stessa misura di cui si è eventualmente già fruito.
4. I soggetti che nell'anno 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un datore di lavoro diverso da quelli elencati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono richiedere l'attribuzione del beneficio tributario spettante con le medesime modalità dettate nel precedente comma 3, semprechè nel mese di dicembre 2007 i medesimi soggetti percepiscano redditi di lavoro dipendente, assimilati e/o di pensione da un sostituto d'imposta di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
5. I soggetti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 che hanno ricevuto il beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 sono obbligati a comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta, e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio dei redditi relativi all'anno 2008, di non averne diritto. In tal caso, il sostituto d'imposta è tenuto a recuperare il beneficio tributario erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga o di pensione successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e comunque entro i termini di effettuazione delle predette operazioni di conguaglio.
6. Il sostituto d'imposta attribuisce il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 solo se il monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007 è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ovvero solo se il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio tributario è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti indicati nei precedenti commi 3 e 4 che ne hanno fatto richiesta.
7. Entro il 31 gennaio 2008, gli enti pensionistici sono tenuti a comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il totale delle somme attribuite ai sensi del comma 2.
8. In tutti i casi in cui il beneficio tributario non è riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, lo stesso può essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2007. I soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi possono richiedere il beneficio tributario presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche del modello che i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi devono utilizzare ai fini della richiesta del beneficio tributario spettante.
9. I soggetti che hanno percepito il beneficio tributario non spettante in tutto o in parte, compresi quelli che non hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 5, sono tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l'importo non spettante. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008.
10. Nel modello 770 devono essere indicati il codice fiscale dei beneficiari e dei familiari a carico con riferimento ai quali è stato attribuito il beneficio tributario. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli sui benefici tributari riconosciuti eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente.
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