Decreto presidente consiglio ministri 28 aprile 2012

Differimento per l'anno 2012, dei termini di presentazione del modello 730 ai sostituti d'imposta, ai CAF e ai professionisti abilitati, del termine per la trasmissione in via telematica dei modelli dell'Agenzia delle entrate, del termine per la presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, ex articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (12A04990)
Decreto presidente consiglio ministri 26 aprile 2012
(GU 99 del 28/4/2012)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Visto...)
Decreta:

Art. 1 Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2012
1. I possessori dei redditi indicati all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) entro il 16 maggio 2012 al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare assistenza fiscale;
b) entro il 20 giugno 2012 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2012, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione.
3. I CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:
a) consegnare al contribuente, entro il 2 luglio 2012, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
b) comunicare, entro il 12 luglio 2012, il risultato finale delle dichiarazioni;
c) effettuare, entro il 12 luglio 2012, la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Art. 2 Termini per la presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni
Il termine del 31 maggio, indicato nell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, per la presentazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, è prorogato, limitatamente all'anno in corso, al 2 luglio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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