Adeguamento dei compensi corrisposti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, previsti dall’articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dall’articolo 39, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222 e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente, previsti dall’articolo 39, comma 4-quater, dello stesso decreto-legge n. 159 del 2007
Provvedimento Agenzia Entrate 10.05.2012 (Prot. 2012/ 44329)
Pubblicato sito Agenzia Entrate il 11.05.2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Adeguamento del compenso per la trasmissione telematica delle dichiarazioni
1.1. Il compenso previsto dall’articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettante per l’anno 2011 agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, dello stesso decreto, incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, adeguato per l’anno 2010 a euro 1,03, è rideterminato nella misura di euro 1,05 per ogni singola dichiarazione elaborata e trasmessa, tenuto conto della variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo settembre 2009/agosto 2010 e settembre 2010/agosto 2011.
2. Adeguamento del compenso per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente
2.1. Ai sensi dell’articolo 39, comma 4-quinquies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, tenuto conto della variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo settembre 2009/agosto 2010 e settembre 2010/agosto 2011, è rideterminato da euro 1,03 a euro 1,05:
a) il compenso previsto dall’articolo 39, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, spettante per l’anno 2011 per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
b) il compenso previsto dall’articolo 39, comma 4-quater, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, spettante per l’anno 2011 agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, in relazione al servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.
Motivazioni
L’articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, stabilisce che ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.
L’articolo 39, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2007, n. 222, fissa in 1 euro la misura del compenso spettante per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
L’articolo 39, comma 4-quater del citato decreto-legge n.159 del 2007, prevede il medesimo compenso di 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa dagli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, in relazione allo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente.
Con riferimento alle attività sopra citate, l’articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e l’articolo 39, comma 4-quinquies, del decreto-legge n. 159 del 2007, stabiliscono, con formulazione identica, che la misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008 ovvero all’anno per il quale ha effetto l’ultimo adeguamento.
Per le attività svolte nell’anno 2011 il compenso, già adeguato per l’anno 2010 a euro 1,03 con provvedimento del 2 febbraio 2011, è rideterminato in euro 1,05, vista la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo settembre 2009/agosto 2010 e settembre 2010/agosto 2011, pari a +2,3, come comunicata dall’ISTAT con nota n. 7821 del 19 ottobre 2011.
Per le attività svolte dall’anno 2012 non saranno più corrisposti i compensi a carico del bilancio dello Stato, e non sarà più effettuato il relativo adeguamento ISTAT, ai sensi dei commi 33 e 34 dell’articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che hanno abrogato, rispettivamente:
- il comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322;
- i commi da 4-ter a 4-quuinquies dell’articolo 39 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate
(omesse)
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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