Modalità di emissione e pubblicazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, ai sensi del comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e decorrenza dell’anno di esclusione dai benefici fiscali
Provvedimento Agenzia Entrate 12.05.2011 (Prot. n. 2011/73094)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 12/05/2011
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Provvedimenti di applicazione della sanzione di cui al comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
1.1. I provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa dell’esclusione dai benefici fiscali disposti ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono emessi dal Direttore Regionale ovvero dal Direttore Provinciale di Trento o di Bolzano competenti in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione sanzionata.
2. Pubblicazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione di cui al comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
2.1. In base alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate è pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 83- bis.
2.2. L’elenco riporta partita IVA e codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita ovvero denominazione e sede legale del destinatario della sanzione, gli estremi e la data di emanazione e notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione nonché la struttura dell’Agenzia delle entrate che ha emesso il provvedimento, alla quale le amministrazioni interessate potranno rivolgersi per l’acquisizione dello stesso ai fini delle azioni di controllo in merito al rispetto dell’esclusione dai benefici, per quanto di rispettiva competenza.
Nel caso in cui il destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione abbia impugnato lo stesso in via giurisdizionale, l’elenco riporterà anche i vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti, anche con riferimento ad eventuali decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio.
Nel caso di esercizio del potere di autotutela da parte della struttura che ha emanato l’atto, l’elenco riporterà gli estremi del relativo provvedimento.
3. Durata della pubblicazione.
3.1. Le informazioni di cui al precedente punto 2. restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal contribuente avverso il provvedimento stesso o di quello successivo all’anno in cui è stato emesso il provvedimento in autotutela.
4. Decorrenza dell’esclusione dai benefici.
4.1. I soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dai benefici fiscali di cui al precedente punto 1. sono esclusi dagli stessi per un anno a decorrere dal primo gennaio successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.
5. Comunicazione del provvedimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5.1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 settembre 2009, la Direzione dell’Agenzia delle entrate che ha emesso il relativo provvedimento comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità l’avvenuta applicazione della sanzione amministrativa dell’esclusione dai benefici fiscali disposta ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
Motivazioni
L’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, al comma 14 ha previsto la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nel caso di violazioni di specifiche disposizioni in materia di trasporto previste ai commi precedenti.
Il comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che le sanzioni indicate al precedente comma 14 sono applicate dall’autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dello Sviluppo economico.
L’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia e dello Sviluppo economico, del 16 settembre 2009, in attuazione del comma 15 del citato articolo 83-bis, ha individuato l’Agenzia delle entrate quale autorità competente all’applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali.
Il comma 2 del successivo articolo 2 del decreto ministeriale fa comunque salva la facoltà, per le autorità di cui all’articolo 1, di procedere d’ufficio, nell’ambito delle rispettive competenze, ove abbiano altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato articolo 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9.
L’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al comma 4-undecies ha disposto la possibilità di pubblicare le informazioni relative ai soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori di cui al comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008, prevedendo che allo stesso comma sia aggiunto il seguente periodo: “Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse”.
La pubblicazione dell’elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali, nella sezione Documentazione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, permette agli enti e alle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse di attivarsi ai fini dell’adozione delle determinazioni di rispettiva competenza.
Al punto 3. del presente provvedimento è previsto che la pubblicazione delle informazioni di cui al punto 2. si prolunghi oltre il periodo di esclusione dai benefici, in particolare fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal contribuente avverso il provvedimento stesso.
Il periodo previsto tiene conto del fatto che gli enti e le amministrazioni preposte alla verifica del rispetto delle sanzioni di cui comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, potrebbero non avere immediata conoscenza degli elementi utili a tale verifica, in quanto disponibili solo successivamente, ad esempio a seguito di adempimenti, quali quelli dichiarativi, la cui scadenza è successiva a quella del periodo sanzionato.
La pubblicazione delle informazioni utili all’esame della posizione del contribuente e all’adozione degli eventuali specifici provvedimenti, da parte degli enti e delle amministrazioni preposte alla verifica del rispetto delle sanzioni, viene necessariamente prolungata nel caso in cui il destinatario ricorra in via giurisdizionale avverso il provvedimento di applicazione della sanzione emesso ai sensi del comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, onde permettere che le informazioni utili all’assunzione delle specifiche determinazioni da parte di tali enti e amministrazioni siano disponibili almeno fino alla definizione dell’ultimo grado di giudizio.
Analoghe motivazioni determinano la necessità di mantenere la pubblicità delle suddette informazioni in relazione alle eventuali iniziative assunte in autotutela, onde permettere le conseguenti determinazioni delle amministrazioni e degli enti preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni in argomento.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
(omesse)
b) Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 83-bis, commi 14 e 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133;
Decreto del 16 settembre 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro della Giustizia e il Ministro dello Sviluppo economico;
Articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La pubblicazione del presente provvedimento nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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