Approvazione degli indici di coerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale per l'applicazione degli studi di settore, nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria
Provvedimento Agenzia Entrate 18 gennaio 2006
GU 30 del 06/02/2006
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto, e considerato il parere
favorevole espresso in data 6 dicembre 2005 dalla Commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
Dispone quanto segue
Art. 1. - Indici di coerenza di natura economica finanziaria e patrimoniale
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono approvati gli indici che denotano significative situazioni di incoerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale, di seguito elencati:
a) Rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali (al netto del valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione non finanziaria) e gli ammortamenti dei beni mobili strumentali;
b) Differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente;
c) Differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente;
d) Disponibilità liquide negative (Cassa).
2. Le modalità applicative degli indicatori di incoerenza di cui al comma 1 sono stabilite e descritte nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
3. Gli indici di cui al comma 1 sono utilizzabili secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
4. Con successivo provvedimento verranno stabiliti ulteriori indici di coerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale per l'applicazione degli studi di settore nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», individua, in questa prima fase, gli indici di coerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale da utilizzare per gli accertamenti basati sugli studi di settore nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione.
In conformità a quanto previsto dal medesimo art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è stato acquisito, in data 6 dicembre 2005, il parere favorevole della Commissione degli esperti, istituita ai sensi del comma 7 di detto articolo.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge n. 311 del 2004, gli accertamenti in questione, al verificarsi delle anomalie segnalate mediante gli indici di natura economica, finanziaria e patrimoniale, individuati con il presente provvedimento, sono effettuabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
(omissis)
b) Disclina degli studi di settore
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (articoli 62-bis, 62-sexies): Istituzione degli studi di settore e attività di accertamento fondata sugli stessi; legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi; decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore; parere del 6 dicembre 2005 della Commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 10 maggio 1998.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Indici di coerenza di natura economico, finanziaria o patrimoniale
Indicazione 1: Rapporto tra il valore dei beni strumentali mobili (al netto del valore relativo a beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria) e gli ammortamenti relativi:
Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora l'indicatore risulti inferiore a 1.
Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Indicatore 2: Differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale e le corrispondenti rimanenze finali dell'esercizio precedente.
Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del minore dii essi.
Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Indicatore 3: Differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le corrispondenti rimanenze finali dell'esercizio precedente.
Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del minore dii essi.
Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Indicatore 4: Disponibilità liquide (cassa)
Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora il valore delle disponibilità liquide risulti di segno negativo e, in valore assoluto non inferiore a 100 euro.
La variabile di riferimento è quella risultante dal modello UNICO della dichiarazione dei redditi.
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