Provvedimento Agenzia Entrate 22.03.2012 (Prot. 2012/44332)

Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ad altre entrate, in attuazione dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011
Provvedimento Agenzia Entrate 22.03.2012 (Prot. 2012/44332)
Pubblicato sito Agenzia Entrate il 22.03.2012

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento e a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011, il quale ha disposto l’estensione delle modalità di versamento unitario previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad altre entrate, demandando ad appositi provvedimenti la definizione del termine e delle modalità operative per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al medesimo decreto,
DISPONE

1. Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24”
1.1 Il modello “F24” è utilizzato per il pagamento delle somme dovute a seguito di :
a) transazione fiscale ai sensi dell’articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
b) reclamo e mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall’articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1.2 Con separate risoluzioni dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i pagamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Motivazioni
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
In particolare, nel Capo III del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, all’articolo 17, sono stabilite disposizioni in materia di versamenti unitari con riferimento alle imposte, ai contributi dovuti all’Inps nonché alle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali.
Alla lettera h-ter del comma 2 dello stesso articolo 17 è disposto, inoltre, che le modalità di versamento unitario e compensazione previste per i pagamenti dei tributi e delle somme già individuate al medesimo comma possano essere estese alle altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.
In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011 ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ad altre entrate.
Il medesimo decreto ha altresì previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate per i tributi e le altre entrate di sua competenza.
In un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento il sistema del versamento unificato garantisce, infatti, una maggiore efficienza nella gestione del sistema tributario e, trattandosi di un sistema di pagamento moderno ed efficace, rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
(omesse)
Disciplina normativa di riferimento
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: “norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011.
- decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (articolo 17- bis )
- decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, (articolo 39, comma 9)convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
- regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 182-ter)
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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