Provvedimento Agenzia Entrate 28 febbraio 2001

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali
Provvedimento Agenzia Entrate 28 febbraio 2001
GU 58 del 10/03/2001

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei quattordici studi di settore approvati con decreti ministeriali del 16 febbraio 2001. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.
2. I contribuenti che svolgono più attività, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi sia non superiore a lire 50 milioni e che le singole attività diano luogo a ricavi di ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1.

Motivazioni.
Il presente atto, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese nei quattordici nuovi studi di settore recentemente approvati, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.
Riferimenti normativi:
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
(omissis)
b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni:
istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;
decreti ministeriali 16 febbraio 2001: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi;
atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese negli 86 studi di settore approvati con decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000.
Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1
Tabella dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai quattordici studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2000 approvati con decreti ministeriali del 16 febbraio 2001.

14 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2000 LIMITE DEI RICAVI
O DEI COMPENSI
(in milioni di lire)
SD22U - Fabbricazione di apparecchi per illuminazione 22
SD25U - Preparazione pelli e cuoio 36
SD26U - Confezione di vestiario in pelle 16
SD29U - Produzione calcestruzzo e prodotti per l'edilizia 20
SD60U - Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) 14
SM04U - Farmacie 50
SM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi 42
SM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e caffè 50
SM20U - Cartolerie 25
SM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi 50
SM21B - Commercio all'ingrosso di bevande 47
SM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca 50
SM25A - Commercio all'ingrosso di giocattoli 38
SM26U - Commercio all'ingrosso di rottami 25

Allegato 2
Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai quattordici studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2000 approvati con decreti ministeriali del 16 febbraio 2001.
Nota tecnica e metodologica Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività.Tale limite non può comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i quattordici studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2000, approvati con decreti ministeriali del 16 febbraio 2001.
L'elaborazione è stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.
Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.
Analogamente a quanto predisposto per gli 86 studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1 ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.
In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settore di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1 ventile superiori a 50 milioni di lire, il limite è stato comunque fissato a 50 milioni di lire.

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