Definizione delle modalità di trasmissione per via telematica e di conservazione dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404
Provvedimento Agenzia Entrate 30 maggio 2002
GU 136 del 12/06/2002
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Soggetti obbligati.
1.1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, sono tenuti a comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate, rispettivamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti.
1.2. Per ciascuna fornitura, i soggetti di cui al punto 1.1 devono indicare:
a) i propri dati identificativi (codice fiscale, partita I.V.A., denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);
b) i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita I.V.A., denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);
c) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore;
d) il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;
e) il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura;
f) la data della fornitura.
1.3. I dati di cui ai punto 1.2 devono essere trasmessi in conformità a quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
1.4. Le comunicazioni devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare entro il quale sono state effettuate le forniture, salvo quanto previsto dal punto 6.
2. Modalità di trasmissione
2.1. I soggetti obbligati di cui al punto 1 provvedono alle comunicazioni dei dati:
a) direttamente, tramite il servizio telematico entratel o il servizio internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
b) tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
2.2. Nel caso di cui al punto 2.1, lettera b), gli intermediari sono tenuti a rilasciare ai soggetti obbligati, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati di cui al punto 1.2.
3. Adempimenti dei soggetti obbligati
3.1. I soggetti obbligati di cui al punto 1, se non già autorizzati, devono richiedere l'abilitazione all'accesso al servizio telematico entratel o internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Gli intermediari di cui al punto 2.1, lettera b), utilizzano esclusivamente il servizio telematico Entratel.
3.2. Fino al momento della trasmissione dei dati di cui al punto 1.2, questi ultimi devono essere annotati, anteriormente alla consegna degli stampati ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori, su un apposito registro delle forniture, tenuto anche con sistemi informatici; gli stessi dati devono essere resi disponibili e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.
4. Software di controllo e dimensione massima dei file
4.1. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1 sono tenuti ad utilizzare il software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.
4.2. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico internet, predisposti nel formato previsto dalle rispettive specifiche tecniche, non possono avere dimensioni superiori a 3 megabyte.
5. Ricevute
5.1. La trasmissione dei dati di cui al punto 1 si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 5.4.
5.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio entratel e del codice di riscontro per il servizio internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
5.3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate, per gli utenti del servizio telematico Entratel, ed entro il giorno lavorativo successivo, per gli utenti del servizio telematico internet. Esse rimangono, comunque, disponibili per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
5.4. Le ricevute non sono rilasciate, e le comunicazioni non si considerano presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio entratel e del codice di riscontro per il servizio internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 4.1.;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di cui al punto 2.1., lettera b). Tale circostanza è comunicata sempre per via telematica al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a reiterare correttamente la trasmissione, entro cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto scarto. In questo caso, se la trasmissione avviene oltre il termine di cui al punto 1.4., la stessa viene comunque considerata tempestiva.
5.5. Nel caso di comunicazione dei dati, per via telematica, effettuata tramite intermediari, questi ultimi devono fornire copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate.
6. Disposizioni transitorie
6.1. Fermi restando i termini previsti dal punto 1.4., la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1.1. del presente provvedimento, relative ai quattro trimestri solari dell'anno 2002, deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2003.
Motivazioni
Con il presente provvedimento, l'Agenzia delle entrate stabilisce le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati dei documenti fiscali ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica, in ossequio a quanto previsto dall'art 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.
Le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita sono obbligati a trasmettere, per via telematica, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori od agli utilizzatori degli stampati.
Poiché i nuovi adempimenti sono sostitutivi dei precedenti, tali soggetti comunicano i dati identificativi delle forniture effettuate avvalendosi degli strumenti telematici in luogo delle comunicazioni cartacee dapprima previste.
Pure nell'ottica della piena semplificazione, è stato soppresso ogni adempimento, relativo alla presa in carico degli stampati, da parte degli acquirenti utilizzatori.
La trasmissione dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali da parte delle tipografie autorizzate alla stampa e dei soggetti autorizzati alla rivendita consentirà un costante monitoraggio e un più efficace controllo sugli acquisti di stampati.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
(omesse)
Disciplina normativa di riferimento
Decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.208 del 7 settembre 1998, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto 31 luglio 1998 del Direttore generale del dipartimento delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Vedere allegato da pag. 42 a pag. 51 della G.U.
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi