Provvedimento Agenzia Entrate 5 aprile 2005

Aggiornamento per gli anni 2002 e 2003 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva
Provvedimento Agenzia Entrate 5 aprile 2005
GU 98 del 29/04/2005

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:

1. Aggiornamento e conversione in euro della tabella.
1.1. Per i periodi d'imposta 2002 e 2003 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, sono aggiornati e convertiti in euro in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, come indicato nell'allegato A al presente provvedimento.

Motivazioni.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva (c.d. «redditometro»), valutati con riferimento alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo.
L'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro delle finanze, prevede che gli importi stabiliti nell'allegata tabella sono adeguati ogni due anni sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
Per i bienni 1994-1995 e 1996-1997 l'aggiornamento è stato attuato con l'emanazione del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 aprile 1999 e per il biennio 1998-1999 con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 21 settembre 1999.
Per il biennio 2000-2001 l'adeguamento è stato attuato con l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005.
Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento, per il biennio 2002-2003, degli importi indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 (come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992).
L'Istituto nazionale di statistica, con nota prot. 1921 del 28 giugno 2004, ha certificato che la variazione percentuale verificatasi nel periodo giugno 1992-giugno 2002 è stata pari al 35,7 % in aumento.
La nuova tabella è redatta con gli importi espressi in euro, in applicazione del tasso ufficiale di cambio fissato con regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
(omissis)

Disciplina normativa di riferimento:
art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 25 novembre 1992, recante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva descritti nell'allegata tabella;
decreto direttoriale 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1999, con il quale la predetta tabella è stata aggiornata relativamente ai bienni 1994-1995 e 1996-1997;
decreto direttoriale 21 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, con il quale la citata tabella è stata adeguata relativamente al biennio 1998-1999, nonché convertita in euro per il periodo d'imposta 1999;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005, concernente l'aggiornamento e la conversione in euro della predetta tabella per il biennio 2000-2001;
regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa il tasso ufficiale di cambio dell'euro in misura pari a lire 1.936,27;
decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 213 del 1998;
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, concernente disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Importo Coefficiente
1. Aeromobili.
1.1 Aerei da turismo:
fino a 100 HP euro 196,93 x ora di volo 8
da 101 a 150 HP euro 212,35 " " 8
da 151 a 200 HP euro 260,01 " " 8
da 201 a 250 HP euro 286,64 " " 8
da 251 a 300 HP euro 322,38 " " 8
da 301 a 450 HP euro 385,46 " " 9
da 451 a 600 HP euro 527,73 " " 9
1.2 Elicotteri da turismo:
fino a 150 HP euro 297,15 x ora di volo 9
da 151 a 300 HP euro 406,48 x ora di volo 9
1.3 Alianti e motoalianti euro 77,09 x ora di volo 7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:
fino a 50 HP euro 35,04 x ora di volo 7
da 51 a 100 HP euro 49,06 " " 7
superiore a 100 HP euro 70,08 " " 7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%.

2. Navi e imbarcazioni da diporto.
2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:

oltre 600 e fino a 900 cm euro 3,50 a cm 7
oltre 900 e fino a 1.200 cm euro 3.153,74 più euro 5,61 per ogni cm eccedente i 900 7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm euro 4.835,74 più euro 8,41 per ogni cm eccedente i 1.200 7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm euro 7.358,74 più euro 8,41 per ogni cm eccedente i 1.500 8
oltre 1.800 cm euro 9.881,73 più euro 9,81 per ogni cm eccedente i 1.800 ed euro 7.008,32 per ogni unità di personale stagionale. 8

2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

Importo Coefficiente
fino a 900 cm euro 2.803,33 più euro 19,62 per ogni cm eccedente i 600 più euro 14,02 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
5
oltre 900 e fino a 1.200 cm euro 8.690,32 più euro 9,46 per ogni cm eccedente i 900 più euro 14,02 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm euro 11.528,69 più euro 28,03 per ogni cm eccedente i 1.200 più euro 14,02 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
6
oltre 1.400 cm euro 17.135,34 più euro 28,03 per ogni cm eccedente i 1.400 più euro 14,02 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) ed euro 7.008,32 per ogni unità di personale stagionale.
7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t euro 63.084,88 più euro 841,00 per ogni t eccedente le 50, più euro 7.008,32 per ogni unità di personale stagionale.
4

2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito.
I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.
Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. Autoveicoli.

Importo Coefficiente
3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:
fino a 12 HP euro 1.658,87 4
da 13 a 15 HP euro 1.658,87 più euro 163,99 per ogni HP eccedente i 12
5
da 16 a 20 HP euro 2.151,55 più euro 296,45 per ogni HP eccedente i 15
6
da 21 a 24 HP euro 3.633,81 più euro 212,36 per ogni HP eccedente i 20
7
oltre 24 HP euro 4.483,22 più euro 187,12 per ogni HP eccedente i 24
8
3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:
fino a 16 HP euro 3.179,67 5
da 17 a 20 HP euro 3.179,67 più euro 269,12 per ogni HP eccedente i 16 6
oltre 20 HP euro 4.256,15 più euro 281,03 per ogni HP eccedente i 20 7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. Altri mezzi di trasporto a motore.
4.1 Campers e autocaravans:

fino a 19 HP euro 2.253,88 5
da 20 a 22 HP euro 2.253,88 più euro 108,63 per ogni HP eccedente i 19
5
oltre 22 HP euro 2.579,76 più euro 168,90 per ogni HP eccedente i 22
6

4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:

da 251 a 350 cc euro 507,37 5
da 351 a 500 cc euro 679,81 5
oltre 500 cc euro 894,47 7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. Roulottes euro 770,92

5

6. Residenze principali e secondarie.
6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:

fino a 120 mq euro 23,83/mq annui 4
oltre 120 mq euro 23,83/mq annui 5

6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:

fino a 120 mq euro 19,62/mq annui 4
oltre 120 mq euro 19,62/mq annui 5

6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

fino a 120 mq euro 16,82/mq annui 4
oltre 120 mq euro 16,82/mq annui 5

6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:

fino a 120 mq Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%
5
oltre 120 mq Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%
6

6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:

Importo Coefficiente
euro 14,02/mq

8

6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:

principali Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione
3
secondarie Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione
4

6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:

l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione

6

6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:

euro 3,50 per mq per settimana di disponibilità

6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.
Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. Collaboratori familiari.

a tempo pieno conviventi euro 14.156,81 per ciascun collaboratore
4
a tempo parziale o non conviventi euro 8,06 per ora lavorata.
4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. Cavalli da corsa o da equitazione.
8.1 Cavalli mantenuti in proprio:

cavalli da corsa euro 6.307,49 7
cavalli da equitazione euro 4.204,99 6

8.2 Cavalli a pensione:

cavalli da corsa euro 12,614,98 7
cavalli da equitazione euro 7.008,32 6

9. Assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

ammontare del premio

10

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