8.1 Per le comunicazioni relative al 2012, i soggetti di cui al punto 1 che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell?imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l?obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 21 novembre 2013.
8.2 Per le comunicazioni relative al 2013 e successivi, i soggetti di cui al punto 1 che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell?imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l?obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
9.1 La procedura di annullamento dei file inviati ? attiva fino al termine di un annodalle scadenze dei termini stabiliti al punto 8.
9.2 La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, ? attiva fino al termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito al punto 8.
10.1 La comunicazione avviene in conformit? del modello, allegato al presente provvedimento, da compilare secondo le unite istruzioni e con le modalit? di cui ai successivi punti.
10.2 Il modello di cui al punto precedente ? reso disponibile gratuitamente dall?Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
10.3 I soggetti tenuti alla comunicazione di cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
10.4 Per la trasmissione dei dati, ? possibile avvalersi dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato d.P.R. n. 322/98.
10.5 La trasmissione telematica dei dati ? effettuata utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.
10.6 L'Agenzia delle Entrate rende gratuitamente disponibile il software di controllo necessario per verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto. Il predetto controllo deve essere eseguito obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione, pena lo scarto della comunicazione medesima.
10.7 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell?apposita sezione del sito Internet dell?Agenzia delle Entrate e ne sar? data relativa comunicazione.
11.1 La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui ? completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi.
11.2 L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline), generati secondo le modalit? descritte al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
11.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate.
11.4 La ricevuta di cui al punto 11.2 non ? rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente pi? volte;
file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 10.5;
mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 10.3.
11.5 Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale ? tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
12.1 I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacit? contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libert? fondamentali dei contribuenti.
12.2 I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessit?, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei cosiddetti ?data warehouse?, che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare esclusivamente i soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali, anche ai fini della determinazione sintetica del reddito.
12.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate ? riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
13.1 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria ? garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché della conservazione delle copie di sicurezza.
14. Disposizioni transitorie e finali 14.1 Il provvedimento del 22 dicembre 2010 e le relative specifiche tecniche di trasmissione restano in vigore per le operazioni relative ad annualit? precedenti al 2012.
Con il presente provvedimento sono stabilite le modalit? tecniche ed i termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell?imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e delle operazioni di cui all?articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Il citato articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedeva l?obbligo per i soggetti passivi ai fini dell?imposta sul valore aggiunto di comunicare telematicamente all?Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, avessero superato la soglia di tremila euro, al netto dell'imposta per le operazioni per le quali sussiste l?obbligo di emissione della fattura, ovvero di tremilaseicento euro, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni per le quali non sussiste l?obbligo di emissione della fattura.
In un?ottica di semplificazione, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, riformulando la disposizione dell?articolo 21, ha facilitato l?adempimento prescrivendo che, a decorrere dal 1? gennaio 2012, per le operazioni per le quali sussiste l?obbligo di emissione della fattura occorre comunicare, per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall?importo.
Il presente provvedimento ? il risultato dell?adeguamento alle novit? introdotte nel 2012 e di un articolato confronto con le Associazioni di categoria che hanno fornito una fattiva risposta anche alle richieste di collaborazione dell?Agenzia del 1? ottobre 2012,nell?ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito al fine di rilevare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di pervenire alla riduzione e semplificazione degli stessi, anche mediante l?accorpamento degli obblighi di comunicazione.
Come anticipato nel Comunicato stampa del 15 aprile 2013, la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2012, a seguito delle rilevanti modifiche normative e delle semplificazioni amministrative resesi necessarie, il presente provvedimento sintetizza l?esito della predetta attivit? e fornisce risposte alle principali problematiche emerse in sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento del 22 dicembre 2010.
Il provvedimento prevede che per le operazioni per le quali non sussiste l?obbligo di emissione della fattura (operazioni cosiddette business to consumer), rimane ferma la comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a tremilaseicento euro al lordo dell?IVA.
Il presente provvedimento, per finalit? di semplificazione, prevede, altres?, che la comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo, sia effettuata utilizzando il modello allegato al provvedimento stesso.
Il provvedimento indica, inoltre, alcune esclusioni soggettive e oggettive dall?obbligo di comunicazione gi? previste nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 dell?Agenzia delle entrate, oltre che ulteriori interventi di semplificazione effettuati a seguito delle richieste delle associazioni di categoria.
Tra le altre semplificazioni, prevede che la comunicazione pu? essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata, ad eccezione di alcune ipotesi espressamente indicate per le quali l?opzione dell?invio dei dati in forma aggregata non ? consentita.
Il provvedimento chiarisce che l?emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l?obbligo di comunicazione dell?operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.
Per motivi di semplificazione, prevede che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, possono comunicare le operazioni attive per le quali viene emessa fattura, relative agli anni 2012 e 2013, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.
Prevede, inoltre, sempre per finalit? di semplificazione, che qualora, in luogo delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro sia stato annotato il documento riepilogativo di cui all?articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1966, n. 695, nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l?ammontare complessivo imponibile delle operazioni, l?ammontare complessivo dell?imposta.
Per gli operatori commerciali che svolgono attivit? di leasing finanziario ed operativo e di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unit? da diporto e aeromobili ? prevista, a decorrere dalle operazioni relative all?anno 2012, la possibilit? di utilizzare, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell?Agenzia del 21 novembre 2011, il modello allegato al presente provvedimento,.
I soggetti passivi dell?imposta sul valore aggiunto che devono dare comunicazione delle avvenute registrazioni degli acquisti da operatori economici sammarinesi ai sensi dell?art. 16, lett. b), del D.M. 24 dicembre 1993, dovranno comunicare le operazioni annotate dal 1 ottobre 2013, non pi? in modalit? cartacea, ma utilizzando il modello ed il tracciato allegati al presente provvedimento, entro l?ultimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno effettuato le annotazioni nei registri.
I soggetti passivi dell?imposta sul valore aggiunto, comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1? ottobre 2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell?economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, utilizzando il modello allegato, nei termini ordinariamente previsti dalla specifica disciplina di riferimento.
Conseguentemente, i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010 recanti, rispettivamente l'approvazione del modello per l'effettuazione delle comunicazioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse all'Agenzia delle entrate, sono abrogati.
Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in parola ed in ragione del divieto fissato dall'articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, restano escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni gi? monitorate dall'Amministrazione finanziaria.
Ad esempio, non devono essere comunicate le operazioni che costituiscono gi? oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del comma 1-bis del citato art. 21 e ai sensi delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all?Anagrafe tributaria.
Con il provvedimento viene approvato un apposito modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline); il contribuente ha facolt? di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Viene precisato che i dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui ? completata la procedura di ricezione; a tal fine l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.
Le specifiche tecniche allegate al provvedimento individuano, altres?, i motivi che possono dar luogo allo scarto del file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che danno luogo allo scarto, le stesse saranno comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale ? tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi dalla comunicazione di scarto.
Il provvedimento chiarisce che eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell?apposita sezione del sito Internet dell?Agenzia delle Entrate e ne sar? data relativa comunicazione.
Il provvedimento precisa che la procedura di annullamento dei file inviati ? attiva fino al termine di un anno dalla scadenza e che la sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, ? attiva fino al termine di un anno dalla scadenza.
Il provvedimento, infine, precisa che il precedente del 22 dicembre 2010 e le relative specifiche tecniche di trasmissione restano in vigore per le operazioni relative ad annualit? anteriori al 2012.
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni (Art. 21);
Decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Art. 2, comma 6; 3, comma 2-bis);
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10,22, 23, 24, 25, 32-bis, 74-ter);
Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 (Art. 6, commi 1 e 6);
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Art. 27, commi da 1 a 3);
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Art. 1, commi da 96 a 116 e comma 361);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [Art. 4, primo comma, lettere a) e b); art. 7];
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Art. 6, comma 4);
Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 (Art. 49);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3);
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.
Decreto del Ministro dell?economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2010.
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia del 22 dicembre 2010.
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia del 21 novembre 2011.