Prot. n. 352652/2023
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei
confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze
tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti
di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate
mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 Al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate, ai sensi
dell’articolo 1, commi 634-636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mette a
disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali
anomalie, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni
derivanti dal confronto tra:
a) l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con
strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente
all’Agenzia delle Entrate in attuazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 26 ottobre
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2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157 e modificato dall’articolo 18 del decreto legge del 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79;
b) i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi
da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi
telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
In particolare, l’Agenzia delle entrate rende disponibili tali informazioni, il cui
dettaglio è riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla
correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la
presunta anomalia.
1.2 Dati messi a disposizione dei contribuenti di cui al punto 1.1:
a) codice fiscale, denominazionecognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di
versamenti collegati all’anomalia segnalata;
d) descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra
l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di
imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse eo dai
corrispettivi trasmessi telematicamente, ai sensi del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127;
e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio
relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nei modi descritti nel
successivo punto 2.2;
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f) istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od
omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
g) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti.
2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente
gli elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le
informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli
contribuenti comunicato ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221.
2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di
dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata
del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e
nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area
“Fatture elettroniche e altri dati Iva”, in cui sono resi disponibili:
a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita
allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di
imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi
telematici;
b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui alla lettera b) e la
somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche
emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
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d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei
pagamenti elettronici, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del citato decreto legge n.
124;
e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione
delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare
all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.
4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei
contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia
di Finanza tramite strumenti informatici.
5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni
resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni
eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni
in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come
previsto dalla disposizione normativa citata. A tale ultimo riguardo, si evidenzia
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inoltre che, in base al disposto dell’articolo 4 del decreto legge del 29 settembre
2023, n. 131, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023,
hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi
- di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 - possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono
state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non
siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Per
avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere
perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le
modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del
medesimo articolo sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di
Finanza.
In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali
sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche
mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal
confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture elettroniche emesse eo i
corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente. In particolare, l’elenco dei
contribuenti destinatari delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è
costituito da coloro per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici
mensili è superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche
certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello
stesso periodo. Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del
presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre
rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento
operoso.
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Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza
che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati
abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di
irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento
di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui
all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Inoltre, in caso di consegna di un processo verbale di constatazione riferito
a violazioni che rientrano tra quelle indicate nell’articolo 6, commi 2-bis -
limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione
con dati incompleti o non veritieri - e 3, o nell’articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è ordinariamente possibile utilizzare il
ravvedimento operoso rispetto alle violazioni constatate.
Tuttavia, in base al disposto dell’articolo 4 del decreto legge del 29 settembre 2023,
n. 131, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno
commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi - di cui
all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 -
possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già
constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano
state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Per avvalersi
della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere
perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
Infine, si evidenzia che le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non
rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista
dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel
provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono
richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi,
fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo
57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
? Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
? Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2,
comma 1);
? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
? Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni – Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive
modificazioni;
? Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 –
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
? Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
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? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni –
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni –
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive
e all’imposta sul valore aggiunto;
? Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante
modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti, pubblicato in G.U. n.187 del 12 agosto 1998;
? Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
? Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale e successive modificazioni;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno
2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al
provvedimento 18 settembre 2008;
? Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
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? Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese;
? Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
? Decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, e successive modificazioni,
Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di
beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
? Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili;
? Decreto legge 22 ottobre 2017, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge
1° dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
il finanziamento di esigenze indifferibili;
? Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità
dei lavoratori e delle imprese;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2019,
recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018:
? Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
? Decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 253155 del 30
giugno 2022, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5,
ultimo periodo, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini,
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delle modalità e delle informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi
degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività
d’impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni
giornaliere effettuate con i predetti strumenti;
? Decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di
energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 3 ottobre 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
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Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
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C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi