Provvedimento Agenzia Entrate del 04.11.2024 (403886/2024)

Prot. n. 403886/2024




Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che
aderiscono al concordato preventivo biennale

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento

dispone

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) “decreto-legge” il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal
decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in corso di conversione;

b) “decreto legislativo” il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

c) “decreto” il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.

d) “concordato” il concordato preventivo biennale introdotto dal “decreto
legislativo
”;

e) “ISA” gli indici sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall’articolo 9-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96;

f) “ravvedimento” l’istituto introdotto dall’articolo 2-quater del decreto-
legge;

g) “annualità” i periodi di imposta dal 2018 al 2022;

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h) “risoluzione” la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024 con cui sono stati
istituti i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i soggetti
che aderiscono al “concordato” e adottano il regime di “ravvedimento” per
le “annualità”;

i) “modello F24” il modello previsto per l’esecuzione dei versamenti unitari
di cui all’articolo 17 del “decreto”;

l) “cassetto fiscale” il servizio, erogato nell’area ad accesso autenticato (area
riservata) del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, che consente al
soggetto di consultare le proprie informazioni fiscali. Il “cassetto fiscale” è
consultabile anche dall’intermediario del soggetto, previa delega;

m) “Tuir” il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ambito di applicazione

2.1 Possono adottare il “ravvedimento” i soggetti che aderiscono, entro il 31
ottobre 2024, al “concordato”, di cui agli articoli da 10 a 22 del “decreto
legislativo
” e che nelle “annualità”:

- hanno applicato gli “ISA”;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione

degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19,
introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77;

- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale
svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.

2.2 Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta
regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative
dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto-legge”.
Nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai
campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle
imposte da versare per adottare il “ravvedimento”.

2.3 I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal
ravvedimento”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo,
possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le
categorie reddituali.

3

3. Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento

3.1 Per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata, per ogni
annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al
versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con
l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità
indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo
appositamente istituiti con la “risoluzione”.

3.2 Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli
articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è
esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi
alla prima o unica rata:

- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da
parte della società o associazione;

- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
da parte dei soci o associati.

3.3 In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si
perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle
rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva
non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

3.4 Il “ravvedimento” non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o
della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di
processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui
all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero
di crediti inesistenti.

4. Termini

4.1 L’opzione di cui al precedente punto 3.1 deve essere esercitata con la
presentazione del “modello F24” relativo al versamento in unica soluzione o
della prima rata entro il 31 marzo 2025.

4.2 Nel caso di cui al punto 3.3 il pagamento rateale è possibile in un massimo
di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati
al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

5. Pubblicazione di elementi informativi di ausilio

5.1 Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il “ravvedimento
l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, per ogni “annualità”, elementi
ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte
sostitutive, sulla base dei dati contenuti nell’Allegato 1.

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5.2 I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere agli elementi di
cui al punto 5.1, quando disponibili, consultando il “cassetto fiscale”.

6. Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6
paragrafo 3 lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2 ter del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 2-quater del “decreto legge”,
nell’articolo 9-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 recante
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.
96 e nel Titolo II del “decreto legislativo”.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati e
si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a, al quale è affidata la gestione
del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l’elaborazione e
l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività
di analisi correlate e le attività per l’elaborazione della proposta di concordato
preventivo biennale. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento
dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3 I dati personali oggetto del trattamento (anagrafici, contabili, fiscali)
desumibili dal modello F24 verranno trattati ai fini degli adempimenti
strettamente connessi alla gestione dell’istituto del “ravvedimento.

6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5
paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679, l’Agenzia delle
entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1,
lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679, i dati sono trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o
illeciti.

6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire
la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso
agli obblighi di legge e al Regolamento stesso.

6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da
parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

6.8 Sul trattamento dei dati personali relativi al processo afferente al
ravvedimento” è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, del Regolamento (UE) 2016/679.

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Motivazioni

L’articolo 2-quater del “decreto-legge”, consente ai soggetti che hanno applicato
gli “ISA” e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “CPB” di adottare il regime
di “ravvedimento” disciplinato dallo stesso articolo 2-quater versando le imposte
sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta
regionale sulle attività produttive.

In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle “annualità” per le quali è
possibile accedere al “ravvedimento”:

- hanno applicato gli “ISA”;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione

degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta
con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale
svolgimento dell’attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale
sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni,
anche ai fini dell’applicazione degli “ISA”, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del “decreto-legge”.

Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-quater rinvia a un
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei
termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al
ravvedimento, si dà attuazione, con il presente provvedimento, alla richiamata
disposizione.

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 8
dell’articolo 2-quater citato prevede che il perfezionamento del “ravvedimento
avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che,
per l’adozione del “ravvedimento”, l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”,
mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o
unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale
è esercitata l’opzione.

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli
115 e 116 del “Tuir”:

- la presentazione del “modello F24” di versamento dell’imposta sostitutiva
dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della
società o associazione;

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- la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da
parte dei soci o associati.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei
modelli F24” relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute
per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione,
per ciascuna “annualità”, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel
modello F24” venga indicato il numero della rata in versamento e il numero
complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine,
individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il
versamento, l’adesione al “ravvedimento”.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda
che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento
rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari
importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31
marzo 2025.

Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il
ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili, per ogni annualità,
elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui
dati sono contenuti nell’Allegato n. 1.

I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali
elementi informativi accedendo al “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate.


Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;
articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
comma 3 lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

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Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni:
Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
dei pagamenti;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei
dati personali;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti
posti in essere con l’Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni: Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023: Approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a
partire dal periodo d’imposta 2022;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II: Disciplina del concordato
preventivo biennale;

Decreto-legge 9 agosto n. 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
in corso di conversione.

8

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 4 novembre 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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