Prot. n. 250755/2023
Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte
l’Agenzia delle entrate
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Aggiornamento del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie
tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, commi da 186
a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
1.1 A seguito della entrata in vigore dell’articolo 20 del decreto-legge 30 marzo 2023, n.
34, così come modificato in sede di conversione dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
è approvato l’aggiornamento dell’allegato modello di domanda per la definizione
agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate ai sensi
dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, unitamente
alle relative istruzioni. Il modello di domanda e le istruzioni, così come modificati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.2 Eventuali correzioni o aggiornamenti del modello e delle istruzioni indicati al
precedente punto 1.1 saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
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2. Termine di presentazione della domanda
Entro il termine del 30 settembre 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma,
ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una
distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione
telematica.
3. Modalità e termini di versamento
3.1 Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30
settembre 2023.
3.2 Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il
pagamento rateale. Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione
può avvenire in un massimo di venti rate di pari importo con una rateizzazione, per
le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di
cinquantaquattro rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle
prime tre, mensile, nei termini previsti dall’articolo 1, comma 194, della legge n. 197
del 2022, con le precisazioni riportate nel successivo punto 3.3.
3.3 I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di
rateizzazione, sono:
? 30 settembre 2023, prima rata;
? 31 ottobre 2023, seconda rata;
? 20 dicembre 2023, terza rata.
Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento
in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31
marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.
Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il
pagamento in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade
l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024,
fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di
versamento resta fissato al giorno 20 del mese.
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Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data
del versamento della prima rata.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 203, dell’articolo 1, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, facendo seguito al provvedimento del 1° febbraio 2023, n. 30294, dà
attuazione all’articolo 20, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che prevede la modifica dei termini in
materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e
rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
In particolare, con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, il citato articolo 20
posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione
agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione,
modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce,
infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la
possibilità di versare le somme dovute in cinquantuno rate mensili a decorrere dal mese di
gennaio 2024.
Il provvedimento dà atto dei nuovi termini e modalità di pagamento e approva le conseguenti
modifiche al modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla
definizione agevolata delle liti pendenti, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate, unitamente alle modifiche delle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per
la modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata.
Laddove si rendesse necessario apportare correzioni o aggiornamenti al modello di domanda
e alle relative istruzioni approvate con il presente provvedimento, si procederà a pubblicare
le versioni aggiornate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne
sarà data comunicazione.
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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62;
articolo 63; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3,
lett. a); articolo 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le
modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
- Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2023, n. 56 (articolo 20 “Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle
controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari
pendenti innanzi alla Corte di cassazione.”) Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle
imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e
adempimenti fiscali;
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, commi da 186 a 202): bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“Regolamento
generale sulla protezione dei dati”);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 5 luglio 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi