IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
d'intesa con
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
VISTOil decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
VISTOil decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 600;
VISTOil decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504;
VISTOil decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 art. 67, comma 1 e art. 68, comma 1;
VISTOlo Statuto dell'Agenzia delle entrate art. 5, comma 1 e art. 6, comma 1;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate art. 2, comma 1; VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l'articolo 24, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;
VISTOl'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
VISTA l'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2020, la partecipazione all'estrazione a sorte e all'attribuzione di premi, nel quadro di una lotteria nazionale, di contribuenti persone fisiche che effettuino acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
VISTA lalegge 4 agosto 2017, n. 124;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
VISTO l'articolo 18, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, che prevede l'istituzione di un Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria;
VISTI gli articoli 19 e 20 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che hanno apportato ulteriori modificazioni alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 540 a 544;
VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 concernente disposizioni relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 articolo 1, commi da 540 a 544;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale è stata disposta, per l'anno 2020, una riduzione di venti milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, relativa alle risorse finanziarie previste nel Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze necessarie all'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria;
VISTO il parere favorevole sullo schema del presente provvedimento espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento collegiale del 13 febbraio 2020 n. 30;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) residenza anagrafica: la residenza stabilita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni;
b) ANPR: la Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 83, come regolamentata dal D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 e successive modificazioni;
c) lotteria: l'estrazione a sorte con premi in denaro attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
d) Sistema Lotteria: sistema di raccolta della lotteria gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con il supporto di Sogei S.p.a.;
e) consumatore: la persona fisica, maggiorenne e residente anagraficamente nel territorio dello Stato alla data di cui alla successiva lett. h), che acquista beni o servizi fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione presso esercenti che effettuano operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) corrispettivo: il corrispettivo dovuto per le operazioni di acquisto di beni e servizi, i cui dati sono memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, o documentati con fattura elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
g) Codice lotteria: il codice "pseudonimo" alfanumerico, composto da 8 caratteri, univocamente e randomicamente associato al codice fiscale del consumatore finale, senza obbligo alcuno di identificazione. Il consumatore ha la facoltà di generare più codici ad esso associati, tutti ugualmente validi ai fini della lotteria secondo le modalità e le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento;
h) data di acquisto: la data di memorizzazione elettronica del corrispettivo o, per gli acquisti per i quali il consumatore richieda la fattura, la data di effettuazione dell'operazione indicata in fattura;
i) RNG (Random Number Generator): generatore di numeri casuali realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware, in grado di generare i numeri casuali nel rispetto delle proprietà di casualità, indipendenza statistica, equiprobabilità, imprevedibilità e indeducibilità del seme.
Articolo 2
(Partecipazione alla lotteria dei corrispettivi)
1. Ai fini della partecipazione alla lotteria il consumatore esibisce all'esercente, al momento dell'acquisto, il proprio codice lotteria, senza obbligo alcuno di identificazione. Tale codice identificativo è generato randomicamente utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione nell'area pubblica del "Portale lotteria" di cui all'articolo 12. Il codice lotteria è generato previa verifica, mediante accesso all'Anagrafe Tributaria, della utilizzabilità del codice fiscale ai fini della partecipazione alla lotteria. Il codice lotteria può essere stampato o salvato su dispositivo mobile per essere esibito all'esercente al momento dell'acquisto.
2. Ogni corrispettivo trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate e successivamente acquisito dal Sistema Lotteria partecipa alla lotteria, nei limiti di quanto contestualmente pagato, in tutto o in parte, se di importo pari o superiore ad un euro.
3. Ogni corrispettivo partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.
4. Partecipano all'estrazione settimanale, previo positivo esito delle verifiche di cui agli articoli successivi, tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nella settimana oggetto dell'estrazione, come da calendario di cui all'articolo 7, comma 2.
5. Partecipano all'estrazione mensile, previo positivo esito delle verifiche di cui agli articoli successivi, tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel mese oggetto dell'estrazione, come da calendario di cui all'articolo 7, comma 2.
6. Partecipano all'estrazione annuale, previo positivo esito delle verifiche di cui agli articoli successivi, tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nell'anno oggetto dell'estrazione, come da calendario di cui all'articolo 7, comma 2.
7. Per l'anno 2020 sono previste solo le estrazioni mensili e l'estrazione annuale; le estrazioni settimanali sono effettuate dall'anno 2021.
Articolo 3
(Trasmissione telematica dei dati)
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 540 a 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, i dati necessari ai fini della partecipazione alla lotteria di cui all'articolo 2 sono estratti dalle informazioni dei corrispettivi relativi alle singole operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi trasmessi all'Agenzia delle entrate secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 tramite il servizio informativo di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019, ovvero mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ovvero dal sistema Tessera Sanitaria nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 6-quater, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015.
2. L'Agenzia delle entrate acquisisce, con le modalità di cui al comma 1, i dati di cui all'articolo 4 comma 2. L'Agenzia delle entrate effettua i seguenti controlli in fase di accoglienza:
a) controllo di validità della firma e della conformità della struttura del file contenente i dati;
b) verifica dell'univocità del file trasmesso;
c) verifica dei limiti dimensionali del file trasmesso;
d) verifica della validità del dispositivo e del certificato utilizzato;
e) verifica della presenza, nel file acquisito, di tutti i dati obbligatori previsti;
f) controllo di validità della data del documento dei singoli corrispettivi contenuti nel file;
g) controlli di congruenza degli importi dei singoli corrispettivi contenuti nel file.
3. A seguito dei predetti controlli, l'Agenzia delle entrate invia al trasmittente un esito di accoglienza o scarto del file trasmesso. In caso di esito di scarto del file tutti i dati dei corrispettivi in esso contenuti non sono acquisiti. Nel caso di file accolto sono evidenziati nell'esito del file trasmesso eventuali corrispettivi in esso contenuti che non hanno superato i controlli di cui al comma 2 e che non sono validi ai fini della partecipazione alla lotteria. I dati vengono comunicati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'alimentazione della banca dati Sistema Lotteria.
Articolo 4
(Banca dati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli costituisce una banca dati, denominata Sistema Lotteria, per la cui gestione si avvale di Sogei S.p.A., alimentata dalle informazioni relative ai corrispettivi comunicate dall'Agenzia delle entrate.
2. Le informazioni memorizzate in tale banca dati sono le seguenti:
a) partita IVA e denominazione del cedente/prestatore;
b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
c) data e ora del documento;
d) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato. I dati relativi all'importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici sono previsti in relazione al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la cui attuazione avverrà con successivo provvedimento e il cui utilizzo sarà limitato esclusivamente alle estrazioni riferite ai premi previsti dal citato comma 542; e) codice lotteria del cliente;
f) data di trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 all'Agenzia delle entrate.
Articolo 5
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento 27 aprile 2016, n. 679/2016 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività disciplinate dal presente provvedimento è previsto dall'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Tale norma prevede che il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e monopoli d'intesa con l'Agenzia delle entrate, con il quale sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, contenga ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
2. Le informazioni e i dati raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria sono trattati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente per le finalità della lotteria di cui al comma 1, in qualità di titolare autonomo, secondo i principi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si avvale di Sogei S.p.A. come Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di minimizzare il trattamento dei dati del consumatore, rende disponibile nell'area pubblica del "Portale lotteria", un'apposita funzionalità per generare il codice lotteria attraverso l'inserimento del codice fiscale da parte del consumatore medesimo, che gli consentirà di partecipare alla lotteria attraverso uno pseudonimo (codice lotteria). Ai fini dei controlli sulla utilizzabilità del codice fiscale per la partecipazione alla lotteria di cui all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si avvale di un servizio informatico che l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema Lotteria. I dati forniti dal consumatore nell'area pubblica del Portale Lotteria sono utilizzati esclusivamente per la generazione del Codice Lotteria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) e sono trattati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le sole finalità della Lotteria di cui al comma 1.
4. Nel rispetto del principio di cui all'art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali del consumatore raccolti presso gli esercenti e trattati all'interno del Sistema Lotteria è incompatibile con ulteriori trattamenti effettuati per finalità diverse da quelle di cui al presente provvedimento, in considerazione della natura dei dati, del contesto e delle modalità con le quali sono raccolti, che non prevedono l'identificazione dell'interessato, né al momento della generazione del Codice lotteria, né in quello dell'acquisto di beni e servizi presso l'esercente.
5. L'abbinamento tra il Codice Fiscale e il Codice Lotteria, generato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è conservato in un'apposita banca dati e le relazioni tra il codice fiscale di un consumatore e i Codici Lotteria che lo stesso ha richiesto tramite il Portale Lotteria sono conservate separatamente dai dati relativi alle singole operazioni commerciali. L'accesso al trattamento dei dati relativi alle singole operazioni commerciali e delle informazioni aggiuntive per l'attribuzione di tali dati personali a uno specifico interessato, è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati al trattamento e solo ai fini della comunicazione della vincita. Le operazioni di consultazione saranno registrate in appositi file di log (data e ora di esecuzione dell'operazione, contribuente i cui dati sono stati oggetto dell'operazione, soggetto autorizzato che l'ha effettuata) e saranno usate solo per garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento. I file di log saranno conservati per 24 mesi.
6. I rapporti tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la messa a disposizione di quest'ultima dei servizi informatici necessari per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge n. 232 del 2016, come modificati dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono regolamentati da un'apposita convenzione in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con la medesima convenzione l'Agenzia delle entrate è designata responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 27 aprile 2016, n. 679/2016, per le attività di cui al successivo comma 8.
7. L'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento, per il tramite del servizio informativo di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019, dedicato all'acquisizione dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati, di cui all'articolo 4, che vanno ad alimentare il Sistema lotteria.
8. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite un'apposita sezione del portale Fatture e Corrispettivi gestito dall'Agenzia delle entrate, mette a disposizione di ciascun esercente i dati di cui all'articolo 4, con esclusione del codice lotteria, per consentire una verifica sui propri dati per le attività connesse alla lotteria.
9. I dati acquisiti dal Sistema lotteria sono resi disponibili ai consumatori sul portale Lotteria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità descritte al successivo art. 12.
10. Successivamente all'estrazione dei vincitori, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo aver abbinato il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'interessato, effettua un ulteriore controllo sul codice fiscale al fine dell'attribuzione della vincita e sulla residenza del consumatore, avvalendosi dei servizi di verifica del codice fiscale dell'Agenzia delle entrate che, in caso di assenza dell'informazione sulla residenza da parte dell'ANPR, restituisce il domicilio fiscale del consumatore ai fini della comunicazione della vincita come stabilito all'art. 14, comma 3.
11. Nel rispetto della finalità della lotteria di cui al comma 1, per gli obblighi previsti dall'articolo 2220 del codice civile e per garantire l'Amministrazione in caso di azioni giudiziarie entro il termine prescrizionale previsto dall'articolo 2946 dello stesso codice, i documenti e i relativi dati di cui al presente articolo sono conservati per dieci anni ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
Articolo 6
(Conversione dei dati dei singoli corrispettivi in biglietti della lotteria)
1. Per ogni corrispettivo valido trasmesso ai sensi dell'articolo 2 e messo a disposizione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il Sistema Lotteria genera un numero di biglietti virtuali, secondo le regole definite dal presente articolo e indica la relativa data di partecipazione. Ai fini della conversione in biglietti virtuali per corrispettivo valido, oggetto di memorizzazione elettronica di cui all'articolo 2 comma 2, si intende un corrispettivo pagato di importo uguale o superiore ad un euro, associato univocamente ad una persona fisica, maggiore di età alla data di acquisto dei beni e dei servizi.
2. Le informazioni contenute nei corrispettivi inviati non possono essere modificate; ciascun corrispettivo valido per la partecipazione alla lotteria genera un numero di biglietti virtuali per la partecipazione all'estrazione, pari ad un biglietto per ogni euro di corrispettivo, con arrotondamento all'unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi. Per corrispettivi pari o superiori a euro 1000 il numero massimo di biglietti generati è, in ogni caso, pari a 1000.
3. Ciascun biglietto generato ai sensi del comma 1, nel Sistema Lotteria è associato univocamente al documento di certificazione dei corrispettivi mediante il relativo identificativo. Per ciascun anno solare i biglietti hanno un progressivo univoco.
4. La partecipazione dei biglietti generati alle singole estrazioni settimanali nonché a quelle mensili e a quella annuale è determinata dalla data di acquisizione dei dati del relativo corrispettivo al Sistema Lotteria.
Articolo 7
(Operazioni di estrazione)
1. Le operazioni di estrazione avvengono sotto la responsabilità dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Il calendario delle estrazioni, definito nell'allegato 1, è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia e nell'area pubblica del Portale lotteria di cui all'articolo 12 e può essere modificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Il sistema di estrazione prevede esclusivamente l'utilizzo di un RNG (Random Number Generator).
4. Il RNG è verificato da società qualificate o da un centro di ricerca universitario che garantiscono quanto definito nell'articolo 1, comma 1, lett. i).
5. Prima delle attività relative a ciascuna estrazione viene determinato l'insieme dei biglietti generati partecipanti all'estrazione stessa.
6. Il biglietto vincente, tra quelli partecipanti, è determinato sulla base del numero prodotto dal sistema di estrazione, che identifica il numero del biglietto virtuale e, quindi, del corrispettivo vincente. L'estrazione di tale biglietto virtuale è ritenuta nulla e l'operazione viene ripetuta se viene estratto un biglietto virtuale:
a) associato ad un corrispettivo già vincente nel corso della stessa estrazione;
b) associato ad un corrispettivo riferito a un codice lotteria di una persona fisica non residente in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi; c) associato ad un corrispettivo annullato o reso;
d) associato ad un corrispettivo riferito a un codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati.
7. Le operazioni di estrazione sono effettuate con modalità automatizzata e il risultato delle estrazioni, privo del codice lotteria, è reso noto sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e nell'area pubblica del Portale lotteria.
Articolo 8
(Commissione di controllo delle operazioni di estrazione)
1. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di estrazione è esercitato dalla Commissione di controllo delle estrazioni, nominata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Articolo 9
(Entità e premi in palio. Premi non reclamati)
1. Per l'estrazione annuale è previsto un premio di 1.000.000 di euro, per le estrazioni mensili n. 3 premi di 30.000 euro per ciascun mese e per le estrazioni settimanali n. 7 premi da 5.000 euro per ciascuna settimana.
2. I premi devono essere reclamati entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali e mensili non reclamati nel termine previsto concorrono alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione dell'estrazione annuale. I premi annuali non reclamati entro il termine previsto concorrono alla formazione dei premi annuali per i successivi anni di riferimento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia e nell'area pubblica del Portale lotteria prima dell'estrazione annuale, sono fissati, nel numero e nell'importo, gli ulteriori premi annuali costituiti dalle vincite non reclamate delle estrazioni settimanali e mensili del medesimo anno di riferimento della estrazione annuale, nonché i premi non reclamati nelle estrazioni di riferimento degli anni precedenti.
Articolo 10
(Comunicazione ai vincitori)
1. La comunicazione ai vincitori avviene da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le modalità di seguito indicate, adottando comunque procedure adeguate e misure idonee a garantire in ogni momento la riservatezza dell'identità del vincitore:
a) utilizzo dei dati disponibili nel Portale lotteria, ai sensi dell'articolo 12. La comunicazione della vincita avviene tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata se fornito dal consumatore nella sezione "area riservata". Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti satura al momento della comunicazione, si procede come nel caso sub b). Il vincitore è tenuto a comunicare o confermare le modalità prescelte di pagamento entro il termine decadenziale di cui all'articolo 9 comma 2;
b) utilizzo dei dati disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, comma 3, in Anagrafe Tributaria, per reperire le informazioni necessarie per la comunicazione della vincita all'indirizzo di residenza o domicilio fiscale.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica l'obbligo di recarsi, entro il termine decadenziale di cui all'articolo 9 comma 2, presso la sede dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale per l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento:
a) al vincitore residente anagraficamente in Italia al momento dell'invio della comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo indirizzo di residenza disponibile nell'ANPR, salvo quanto disposto dall'articolo 14 comma 4;
b) al vincitore non più residente anagraficamente in Italia al momento dell'invio della comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio fiscale disponibile nell'Anagrafe tributaria.
Articolo 11
(Pagamento delle vincite)
1. Al pagamento dei premi e alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria si provvede nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, rese disponibili all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che effettua il pagamento.
2. La vincita è pagata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.
Articolo 12
(Portale lotteria)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibile al consumatore un portale dedicato, denominato "Portale lotteria", gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, contenente le informazioni e i servizi specifici previsti per la lotteria. Il Portale lotteria è suddiviso in due aree: una pubblica e una riservata.
2. L'area pubblica del portale contiene le informazioni riguardanti l'andamento della lotteria quali, ad esempio:
a) le informazioni riguardanti il gioco (quali numero corrispettivi, numero vincenti, importo vincite etc.);
b) il calendario delle estrazioni previste;
c) lo stato delle singole estrazioni;
d) il codice dei documenti di certificazione risultati vincenti e quelli relativi ai premi non reclamati entro il previsto termine decadenziale; e) le modalità di partecipazione alle estrazioni;
f) le modalità di riscossione dei premi;
g) la normativa di riferimento.
3. Il consumatore può accedere all'area riservata del portale, reso disponibile entro la data della prima estrazione, utilizzando l'identità digitale SPID Livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure le credenziali Fisconline/Entratel (Nome utente, Password e Codice PIN) rilasciate dall'Agenzia delle entrate; i dati raccolti all'esito delle procedure di autenticazione informatica si limitano al solo codice fiscale.
4. Nell'area riservata il consumatore può:
a) consultare il proprio profilo contenente le informazioni eventualmente inserite durante la fase di registrazione (email-PEC per eventuali comunicazioni, contatti telefonici ed altro);
b) verificare il singolo documento rilasciato ed il numero dei biglietti virtuali della lotteria associati;
c) verificare le vincite (se presenti saranno indicate all'accesso in area riservata senza interrogazioni);
d) attivare o disattivare diverse funzionalità di ausilio per le diverse tipologie di comunicazione [newsletter (e-mail/PEC), SMS (cellullare) e altri mezzi di comunicazione definiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli];
e) conoscere i corrispettivi vincenti per i quali è prossima la scadenza del termine decadenziale per la riscossione del relativo premio;
f) esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati attraverso modalità semplificate tra cui l'opposizione al trattamento (quali l'inibizione alla generazione di nuovi codici lotteria o all'ulteriore utilizzo di quelli già generati) e alla cancellazione dei dati (quale l'eliminazione dell'associazione tra il codice lotteria e i documenti commerciali);
g) consultare i codici lotteria associati al proprio codice fiscale, con la relativa data di generazione.
5. I dati indicati al comma 4, lettere b) e c) sono disponibili alla visualizzazione per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla loro acquisizione.
Articolo 13
(Segnalazioni dei consumatori)
1. Attraverso il "Portale lotteria", sia nell'area pubblica sia nell'area riservata, è possibile effettuare segnalazioni di eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale nonché le segnalazioni di cui all'art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 secondo modalità che verranno indicate sullo stesso Portale e specificate con successivo provvedimento.
Art. 14
(Norme transitorie)
1. In fase di prima applicazione del presente provvedimento, al fine di consentire l'introduzione di meccanismi tecnici idonei alla trasmissione dei dati necessari alla partecipazione alla lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria non partecipano alla lotteria. Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
2. Con successivo provvedimento Interdirettoriale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede a regolamentare la partecipazione degli acquisti di cui al comma 1.
3. Fino al completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la residenza della persona fisica, se non disponibile nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) alla data della estrazione, ai fini della validazione della vincita, ai sensi dell'articolo 7 comma 6, è verificata in base al domicilio fiscale disponibile nell'Anagrafe tributaria alla data della estrazione.
4. Ai fini della comunicazione della vincita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b), l'indirizzo di residenza delle persone fisiche residenti nel territorio italiano, alla data in cui si procede alla comunicazione della vincita, è desunto dall'ultimo indirizzo disponibile nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ovvero all'ultimo domicilio fiscale desumibile dai dati disponibili nell'Anagrafe tributaria alla data in cui si procede alla comunicazione della vincita.
Art. 15
(Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali)
1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall'articolo 36 par.4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 30 del 13 febbraio 2020.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, la presente determinazione è pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Calendario delle estrazioni dei premi attribuiti dalla lotteria dei corrispettivi.
La lotteria dei corrispettivi prevede una estrazione per ciascuna settimana, una estrazione per ciascun mese e una estrazione annuale.
Le estrazioni settimanali vengono effettuate, a decorrere dall'anno 2021 ogni giovedì, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente l'estrazione (settimana di riferimento dell'estrazione). Qualora la giornata di estrazione coincida con una festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, l'estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.
La prima estrazione settimanale viene effettuata giovedì 14 gennaio 2021 fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59.
Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l'estrazione (mese di riferimento dell'estrazione) entro le 23:59 dell'ultimo giorno. Qualora la giornata di estrazione coincida con una festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, l'estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.
La prima estrazione mensile viene effettuata eccezionalmente venerdì 7 agosto 2020 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 31 luglio 2020 entro le ore 23:59.
Qualora per qualsiasi motivazione si rendesse necessario modificare la data di estrazione, la stessa verrà fissata con apposito provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La data dell'estrazione annuale, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 9 comma 2, a seguito della determinazione degli eventuali premi non reclamati entro il previsto termine decadenziale che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell'estrazione annuale.
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