Prot. n. 2022/376961
Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto
di prodotti energetici
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022
1.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno
2022 si applicano anche ai seguenti crediti d'imposta:
a) credito d'imposta a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca, in relazione
alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel secondo trimestre del
2022, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
b) credito d'imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute
per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo
trimestre del 2022, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e
successive modificazioni;
c) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione
alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre
del 2022, di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 115 del 2022;
d) credito d'imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di
potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in
relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica
effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 6, comma 3,
del citato decreto-legge n. 115 del 2022;
e) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas
naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato
nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge
n. 115 del 2022;
f) credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in
relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo
trimestre del 2022, di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022.
1.2. In alternativa all'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere
ceduti in base a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dagli articoli 6 e 7 del
citato decreto-legge n. 115 del 2022, secondo le modalità e i termini definiti dal presente
provvedimento e dal provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato
rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria.
2. Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta
2.1. La cessione è comunicata all'Agenzia delle entrate dal 6 ottobre 2022 al:
a) 21 dicembre 2022, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere a) e f);
b) 22 marzo 2023, per gli altri crediti d'imposta di cui al punto 1.1.
3. Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta ceduti
3.1. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:
a) 31 dicembre 2022, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere a) e f);
b) 31 marzo 2023, per gli altri crediti d'imposta di cui al punto 1.1.
3.2. Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le
istruzioni per la compilazione del modello F24.
4. Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati
4.1. In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei
crediti d'imposta di cui al punto 1.1 del presente provvedimento, secondo le disposizioni
di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata
all'Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui al punto 2.1 del presente
provvedimento.
5. Approvazione del nuovo modello di comunicazione della cessione e delle relative istruzioni
e specifiche tecniche
5.1. Ai fini della comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d'imposta
di cui al provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e al punto 1.1 del presente
provvedimento, sono approvati le nuove versioni del "Modello per la comunicazione
della cessione dei crediti d'imposta", delle istruzioni di compilazione e delle relative
specifiche tecniche, allegati al presente provvedimento.
Motivazioni
Il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese
ulteriori crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese
sostenute nel 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Si tratta, in particolare dei
seguenti crediti:
1) credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l'attività
della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 50
del 2022, pari al 20% delle spese sostenute;
2) credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese
sostenute;
3) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre
2022), di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle
spese sostenute;
4) credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese
sostenute;
5) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale
(terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022,
pari al 25% delle spese sostenute;
6) credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della
pesca (terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari
al 20% delle spese sostenute.
I crediti d'imposta di cui ai punti 1 e 6 sono utilizzabili in compensazione tramite modello
F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d'imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023.
In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i
crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
? il credito è cedibile "solo per intero" dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti
qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e
compagnie di assicurazione);
? in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al credito medesimo;
? il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe
stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli
stessi termini;
Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:
? si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle
cessioni dei crediti, l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette
comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli
preventivi;
? le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi
in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno
2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti
d'imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e
carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il
presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno
2022 sono estese agli ulteriori crediti d'imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le
diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei
cessionari.
Per consentire l'acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti
d'imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni
del "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta", delle istruzioni di
compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il
richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Regolamento (UE) 2016/679;
Articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
Articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 6 ottobre 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi