Provvedimento Agenzia Entrate del 06.12.2022 (450517/2022)

Prot. n. 2022/450517

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto
di prodotti energetici

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

1.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno

2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute

per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo

ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23

settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,

n. 175;

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione

alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo

ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n.

144 del 2022;

c) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di

potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in

relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica

effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1,

comma 3, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas

naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato

nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-

legge n. 144 del 2022;

e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e

attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione alla spesa sostenuta

per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022, di cui all’articolo

2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

1.2. In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere

ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre

2022, n. 176 e dall’articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, secondo

le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal provvedimento prot. n.

253445 del 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione

inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

2. Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

2.1. La cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 dicembre 2022 al:

a) 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere a), b), c) e d). Entro

lo stesso termine sono comunicate le cessioni dei crediti d’imposta di cui al punto

1.1, lettere b), c), d) ed e), del provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022.

b) 22 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e).

3. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

3.1. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

a) 30 giugno 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere a), b), c) e d). Entro

lo stesso termine sono utilizzati in compensazione i crediti d’imposta di cui al punto

1.1, lettere b), c), d) ed e), del provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022.

b) 31 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e).

3.2. Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le

istruzioni per la compilazione del modello F24.

4. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati

4.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei

crediti d’imposta di cui al punto 1.1 del presente provvedimento, secondo le disposizioni

di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata

all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui al punto 2.1 del presente

provvedimento.

5. Approvazione del nuovo modello di comunicazione della cessione e delle relative istruzioni

e specifiche tecniche

5.1. Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta

di cui al provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, al punto 1.1 del presente

provvedimento e del provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, sono approvate

le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti

d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, allegati

al presente provvedimento.

Motivazioni

Il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese

ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese

sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Si tratta, in particolare dei

seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022), di cui

all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese

sostenute;

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

(ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del

2022, pari al 40% delle spese sostenute;

c) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui

all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 30% delle spese

sostenute;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale

(ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 144 del

2022, pari al 40% delle spese sostenute;

e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della

pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, pari

al 20% delle spese sostenute.

I crediti d’imposta di cui alle lettere da a) a d) sono utilizzabili in compensazione tramite

modello F24, entro il 30 giugno 2023; il credito d’imposta di cui alla lettera e) è utilizzabile entro

il 31 marzo 2023. In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi,

alle seguenti condizioni:

? il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,

fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti

qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e

compagnie di assicurazione);

? in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di

conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti

che danno diritto al credito medesimo;

? il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe

stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli

stessi termini;



Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

? si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle

cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette

comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli

preventivi;

? le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi

in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono

definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno

2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti

d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e

carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con il provvedimento prot. n. 376961 del 6

ottobre 2022, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati

al punto 1.1 del medesimo provvedimento.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il

presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno

2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere da a) ad e), evidenziando, però,

le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei

cessionari. Inoltre, il provvedimento recepisce le nuove scadenze previste, dall’articolo 1, commi

3 e 4, del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, per l’utilizzo in compensazione e la

cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti

d’imposta di cui alle lettere da a) ad e), con il presente provvedimento sono approvate le nuove

versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle

istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate

con il richiamato provvedimento del 6 ottobre 2022.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Regolamento (UE) 2016/679;

Articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

Articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 6 dicembre 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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