Prot. n. 88314/2021
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Disposizioni di attuazione del comma 6 dell’articolo 157 del
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1.Definizioni
1.1.Per decreto 2020 si intende il
1.2.Per
1.3.Per uffici si intendono le Direzioni centrali, le Direzioni regionali, le Direzioni provinciali, il Centro operativo di Pescara e il Centro operativo servizi fiscali di Venezia.
2.Atti di cui al comma 1 dell’articolo 157 del decreto 2020
2.1.Gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 157 del decreto 2020, emessi entro il 31 dicembre 2020 in quanto i relativi termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo previsto dal medesimo comma 1 secondo le modalità indicate ai successivi punti da 2.2 a 2.3.
2.2.Gli uffici notificano gli atti di cui al punto 2.1 distribuendoli possibilmente in modalità pressoché uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione.
2.3.Gli uffici derogano alle disposizioni di cui ai punti precedenti nei casi di indifferibilità e urgenza riscontrata successivamente o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale
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versamento di tributi.
3.Atti e comunicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 157 del decreto 2020, tenuto conto di quanto statuito dall’articolo 5 del
3.1.Gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 157 del decreto 2020, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo indicato dal successivo comma
3.2.La notificazione degli atti e l’invio delle comunicazioni di cui al punto 3.1 sono distribuiti tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, e dei tempi necessari all’espletamento degli adempimenti propedeutici al regolare esercizio delle attività di riscossione.
4.Ulteriori disposizioni
4.1.Le disposizioni previste dal presente provvedimento possono essere integrate con successivi provvedimenti, come previsto dal comma 6 dell’articolo 157 del decreto 2020.
Motivazioni
In considerazione degli effetti critici dell’emergenza epidemiologica
-gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione di cui al comma 1, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, che scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre
2020, sono emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo indicato dal comma 1 dell’articolo 157;
-gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo indicato dal comma
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157;
-per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l’emissione dell’atto è necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, la notifica può essere effettuata senza tener conto delle deroghe in precedenza citate.
Il presente provvedimento, come previsto dal comma 6 del citato articolo 157, individua le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività in un arco temporale più ampio, possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.
Tale arco temporale, è stato oggetto, nel tempo, di diverse modifiche; al riguardo tale termine, inizialmente compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è stato da prima modificato dall’articolo 1 del
Entrambe le disposizioni in precedenza citate sono state abrogate dall’articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del
Inoltre l’articolo
Da ultimo è intervenuto l’articolo 5 del
In considerazione quindi del consolidamento del quadro normativo in materia e, in particolare, visto quanto statuito dall’articolo 5 del
In particolare al punto 2 del presente provvedimento viene previsto che gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 157 del decreto 2020 siano notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di
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emissione; al riguardo gli uffici terranno conto dei carichi di lavoro assegnati, attese le risorse umane a disposizione.
In fase di pianificazione delle attività, gli uffici terranno altresì conto anche degli effetti sui soggetti di cui si avvarranno per la notifica degli atti (messi, operatori postali) in modo da evitare per quanto possibile agli stessi incrementi significativi dei carichi di lavoro.
Èfatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Il punto 3 del provvedimento prevede che la notificazione degli atti e l’invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 157 del decreto 2020 siano distribuiti nel periodo indicato dal successivo comma
In considerazione della sopravvenuta entrata in vigore del
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39: approvazione del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641: disciplina delle tasse sulle concessioni governative (Tariffa articolo 21);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131: approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo del 31 ottobre1990 n. 346: approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni;
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, delle legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, delle legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
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di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 6 aprile 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente)
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi