Provvedimento Agenzia Entrate del 07.06.2024 (260004/2024)

Prot. n. 260004/2024

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spese
sostenute per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri
agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia,
di cui all’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui

all'articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

1.1 Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la

percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al punto 4.2 del

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022

(di seguito “provvedimento”), è pari al 100 per cento.

1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito

risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento, in

assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato

all’unità di euro.

1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del

punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

1.4 Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 5.1 del

provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

2

1997, n. 241.

Motivazioni

L’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un

credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative

all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari

presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il comma 832 del citato articolo 1 ha previsto che, con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito

d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 831 (1 milione di euro per

ciascuno degli anni 2023 e 2024).

In proposito, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14

marzo 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del

credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente

presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione

della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per

ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle

comunicazioni validamente presentate.

Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle

comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle

spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte

di 1 milione di euro di risorse disponibili per l’anno 2024, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito

d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del

credito richiesto.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

3

73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 84261 del 21 marzo 2023.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 7 giugno 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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