Provvedimento Agenzia Entrate del 08.06.2022 (197396/2022)

Prot. n. 197396/2022


Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione

dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-

ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (settori del wedding, intrattenimento e

organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA)



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento


Dispone


1. Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo

perduto

1.1 È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a

fondo perduto per i settori Wedding, intrattenimento e organizzazione di

cerimonie e dell'HO.RE.CA" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni,

comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al

trattamento dei dati personali.

1.2 L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto

dall'articolo 1-ter, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contiene

le seguenti informazioni:

? il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che

richiede il contributo;

? nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di

un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto

richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la

partita IVA del soggetto cessato;

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? il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il

contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica,

ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il

codice fiscale del rappresentante legale;

? la dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 3

dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021,

pubblicato in data 19 febbraio 2022 (di seguito "decreto interministeriale");

? la dichiarazione di operare nei settori del "wedding", dell'intrattenimento,

dell'organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell'HO.RE.CA e di

avere come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici

ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell'allegato 1 al decreto

interministeriale;

? la dichiarazione di svolgere attività prevalente individuata da uno dei codici

ATECO 2007 elencati nella tabella A dell'allegato 1 al decreto

interministeriale, i cui ricavi del 2019 sono stati generati per almeno il 30%

da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste o cerimonie;

? la dichiarazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e

attivo alla data di presentazione dell'istanza;

? la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 2

dell'art.4 del decreto interministeriale;

? l'indicazione che i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali

a 100 mila euro, superiori a 100 mila euro e fino a 300 mila euro o superiori

a 300 mila euro;

? la dichiarazione di aver registrato un peggioramento del risultato economico

d'esercizio nel periodo d'imposta 2020 di almeno il 30% rispetto al risultato

economico d'esercizio 2019;

? la dichiarazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell'anno 2020 di

almeno il 30% rispetto a quelli del 2019;

? la dichiarazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l'anno solare;

? la dichiarazione di essere un soggetto costituitosi nel corso del 2019;

? l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente i contributi;

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? il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione

telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da

quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del

richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;

? la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.

1.3 L'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni - rese dal richiedente ai sensi

dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445 - in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto

a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto

richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo

con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri

soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla

sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863

final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla

Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

Nell'istanza è indicato l'ammontare di aiuti ancora fruibili, senza che si

verifichi il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della citata

Comunicazione della Commissione europea.

L'istanza contiene, inoltre, la dichiarazione relativa ad eventuali importi da

restituire in relazione agli aiuti elencati all'articolo 1, comma 13, del decreto-

legge 22 marzo 2021, n.41, per il superamento dei massimali previsti dalle

sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19

marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione

della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla

Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564,

in coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate n.143438 del 27 aprile 2022.

1.4 In particolare, nel caso di scelta di restituzione delle eccedenze mediante

sottrazione dal contributo richiesto con l'istanza di cui al presente

provvedimento, sono indicati gli importi relativi agli aiuti ottenuti in eccedenza

che si intendono restituire e agli interessi di recupero. L'istanza contiene,

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altresì, il quadro A per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione

di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa

unica, come previsto dal citato Provvedimento del 27 aprile 2022.

1.5 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e

2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza. Con il

provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021 sono

individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi

d'imposta 2019 e 2020, necessari a determinare gli importi dei risultati

economici d'esercizio di cui al comma 1, lettera b) del decreto

interministeriale.



2. Modalità e termini di trasmissione dell'istanza


2.1 L'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa

disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito

internet dell'Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che

rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente

provvedimento.

2.2 La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici

dell'Agenzia delle entrate.

2.3 L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un

intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di

consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio

"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive

modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola

trasmissione telematica dell'Istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e

successive modificazioni: a tal fine, l'intermediario inserisce nell'Istanza

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anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di

aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.

2.4 La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 9 giugno

2022 e non oltre il giorno 23 giugno 2022.

2.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare

una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa.

L'ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.4 sostituisce

integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre,

presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi

come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il

termine di cui al punto 2.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un

intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di

consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio

"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". La rinuncia può essere

trasmessa anche dall'intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto

richiedente, una Istanza per i contributi a fondo perduto inserendo in tale

precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per

l'invio dell'Istanza stessa.

2.6 A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che

ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo

scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

2.7 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che

ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito

dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca

ricevute".

2.8 Qualora l'Istanza è trasmessa da un intermediario di cui al punto 2.3, l'Agenzia

delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione

contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad

una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata

mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente

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nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti

(INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Successivamente all'accoglimento dell'Istanza, la medesima informazione è,

altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo

perduto - Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi".

2.9 L'Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute

nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in

carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli

possono comportare lo scarto dell'Istanza.


3. Calcolo ed erogazione del contributo

3.1 Sulla base delle istanze validamente presentate e che hanno superato i controlli

di cui al punto 2.9, l'Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse

finanziarie stabilite per ciascun settore dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto

legge 25 maggio 2021, n.73, pari a 40 milioni di euro per il settore del wedding,

a 10 milioni di euro per il settore dell'intrattenimento e dell'organizzazione di

feste e cerimonie, diverso dal wedding, e a 10 milioni di euro per il settore

dell'HO.RE.CA.

In particolare, il 70% delle risorse finanziarie assegnate a ciascun settore è

ripartito in egual misura a tutti i soggetti operanti nel medesimo settore che

hanno validamente presentato l'istanza che ha superato i controlli; in aggiunta,

il 20% dell'assegnazione finanziaria è ripartita, in egual misura, tra i beneficiari

che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro; il

restante 10% di ciascuna assegnazione si aggiunge alle precedenti ripartizioni

per le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi superiori a 300 mila

euro.

3.2 I contributi per i settori economici "Wedding", intrattenimento e organizzazione

di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi. Ai soggetti che dichiarano

di svolgere attività prevalente individuata da uno dei codici ATECO 2007

elencati nella tabella A dell'allegato 1 al decreto interministeriale, i cui ricavi

del 2019 sono stati generati per almeno il 30% da prodotti o servizi inerenti a

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matrimoni, feste o cerimonie, e che non incorrono nello scarto dell'istanza,

spetta il contributo previsto per il settore economico "Wedding".

3.3 L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore

tra l'importo spettante e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal

soggetto richiedente nel riquadro presente in corrispondenza delle lettera B, in

relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18

novembre 2021 C(2021) 8442.

3.4 L'erogazione del contributo di cui al punto precedente, al netto dell'eventuale

importo che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal

contributo riconosciuto con l'istanza di cui al presente provvedimento e

indicato nei riquadri presenti nel modello in corrispondenza della lettera A, è

effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN

indicato nell'Istanza, intestato al soggetto richiedente identificato dal relativo

codice fiscale.

3.5 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi,

l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia

intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice

fiscale. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da

PagoPa S.p.A.

3.6 L'Agenzia comunica al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario

delegato di cui al punto 2.3, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e

Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito",

l'importo del contributo riconosciuto e l'avvenuto mandato di pagamento del

contributo o lo scarto dell'Istanza e i motivi che lo hanno determinato.

3.7 Nel caso in cui l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000

euro, nell'area riservata citata al punto 3.6 è comunicato solo l'importo

spettante e l'informazione che, prima di procedere all'erogazione, il richiedente

deve trasmettere - anche mediante un intermediario delegato - all'Agenzia

delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi

dell'articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000,

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n. 445, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente l'indicazione dei codici fiscali

dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto

legislativo), oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre

2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste). Il modello

di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente

sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente

dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica

Certificata (PEC) all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15

luglio 2022.

3.8 Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento o

dello scarto dell'Istanza di cui al punto 3.6, viene messa a disposizione anche

una seconda ricevuta, contenente l'esito della richiesta, al soggetto che ha

trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito

dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca

ricevute".


4. Attività di controllo

4.1 Successivamente all'erogazione dei contributi, l'Agenzia delle entrate procede

al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte

non spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia,

l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del

contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a

quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle

disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre

2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle

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disposizioni di cui all'articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione

di erogazioni a danno dello Stato).

4.2 L'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di

polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze

pervenute e relative ai contributi erogati. L'Agenzia trasmette, inoltre, al

Ministero dell'interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai

soggetti richiedenti i contributi per i controlli di cui al libro II del decreto

legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate, ferma

restando, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente

provvedimento, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato

decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa

alla situazione emergenziale.


5. Restituzione del contributo

5.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se

riconosciuto in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi

prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non

spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente

il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente,

e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti

di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello

F24 con specifici codici tributo istituiti dall'Agenzia con apposita risoluzione.


6. Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6

paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di

protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196 e s.m.i. - è individuata nell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25

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maggio 2021, n.73 che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle

imprese operanti nei settori del "wedding", dell'intrattenimento,

dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell' HORECA che

nell'anno 2020 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30 per

cento rispetto a quelli del 2019 e che hanno registrato un peggioramento del

risultato di esercizio dell'anno 2020 di almeno il 30 per cento rispetto a quello

del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019, ai fini della

determinazione del calo di ricavi si considerano i valori degli imponibili delle

fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di

riferimento.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato in

data 19 febbraio 2022, in conformità a quanto previsto dal comma 2 del sopra

citato articolo 1-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, sono stati

determinati i soggetti beneficiari del contributo e l'ammontare dell'aiuto,

nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il decreto citato, al comma 3

dell'articolo 6, per il riconoscimento dei contributi in esame, affida ad Agenzia

delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia, le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto

informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento

necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.

6.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La

PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di

trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il

conto corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice

IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo.

L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A.

al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria,

designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo

28 del Regolamento UE 2016/679.

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I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente Provvedimento,

sono:

? i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto

deceduto di cui l'erede richiedente continua l'attività, del soggetto cessato

in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori

firmatari dell'istanza, dei soggetti facenti parte dell'impresa unica, degli

intermediari delegati alla trasmissione, nonché dei soggetti da sottoporre a

verifica antimafia;

? i dati inerenti l'ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi relativi

al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del

decreto in oggetto;

? i dati inerenti l'ammontare complessivo degli aiuti ancora fruibili

nell'ambito del Temporary Framework, l'ammontare degli aiuti ottenuti in

eccedenza rispetto ai massimali del Temporary Framework e dei relativi

interessi di recupero, l'IBAN del richiedente il contributo;

? gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza

di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei

contributi e per le verifiche successive sulla spettanza dei contributi e

l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle

entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell'intestazione

dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di

sicurezza - organizzative e tecnologiche - interne. Agenzia delle entrate al

termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di

coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non

vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli

strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione dei contributi.

6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5

par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i

dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

proprie attività istituzionali di accertamento.

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6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del

Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da

garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o

illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'istanza venga effettuata

esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate,

dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del

Cassetto fiscale ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture

elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e

Corrispettivi" del richiedente o da un intermediario specificatamente delegato

per la sola trasmissione telematica dell'istanza, il quale dovrà inserire nella

stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale

attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre

Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente

nel caso di trasmissione dell'istanza da parte di un intermediario, trasmette al

richiedente che lo ha delegato una comunicazione che evidenzia la trasmissione

dell'istanza (o dell'eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione.

Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica

certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle

imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello

Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a

disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto -

Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia

delle entrate.

6.5 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da

parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed

è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.

6.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo

perduto è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo

35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

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7. Disposizioni Unionali

7.1 I contributi a fondo perduto sono erogati nel rispetto dei limiti e delle

condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19

marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come

modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442, ed è

ascrivibile alla sezione 3.1 della predetta Comunicazione.


8. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche

8.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni

allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno

pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e

ne sarà data preventiva comunicazione.






MOTIVAZIONI

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19, l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73,

convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un

contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding,

dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore

dell'HO.RE.CA.

Le risorse finanziarie stanziate complessivamente ammontano a 60 milioni di euro

e sono state suddivise tra i diversi settori, destinando 40 milioni di euro ai soggetti

operanti nel settore del "wedding", 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore

dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding, e

10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell'HO.RE.CA.

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Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

del 19 febbraio 2022, sono stati determinati i soggetti beneficiari e l'ammontare del

contributo, nonché le modalità di erogazione.

Gli aiuti di cui al citato articolo 1-ter non possono essere erogati ai soggetti

destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni o che si

trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di

agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. Gli aiuti, inoltre, non

possono essere richiesti dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti

a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al

31 dicembre 2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER,

ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito

del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti

per la ristrutturazione.

I contributi spettano se le imprese operanti nei settori del wedding,

dell'intrattenimento e dell'HORECA hanno subito nell'anno 2020 una riduzione dei

ricavi non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019 e un peggioramento del

risultato economico di esercizio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto a quello del

2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo dei ricavi

previsto dalla norma sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse

e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.

Con riferimento alle imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno

solare, la riduzione dei ricavi e del risultato economico di esercizio sarà calcolata sulla

base dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello dell'entrata in vigore

del Decreto Sostegni bis (ovvero quello relativo all'esercizio 2019/2020), da rapportare

al valore dei ricavi o del risultato economico di esercizio conseguiti nel secondo periodo

d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (ossia

all'esercizio 2018/2019).

Le imprese, per accedere al contributo di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 25

maggio 2021, n.73, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro

delle imprese alla data di presentazione dell'istanza e devono avere sede legale o

15

operativa ubicata sul territorio nazionale. In particolare, per poter beneficiare del

contributo, le imprese devono svolgere come attività prevalente, come comunicata con

modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate da uno dei

codici ATECO 2007 indicati nelle tabelle A, B o C di cui all'Allegato 1 del decreto

interministeriale del 30 dicembre 2021. Per le imprese operanti nel settore del wedding

in quanto svolgono una delle attività indicate nella tabella A, il contributo è spettante

solo se l'ammontare dei ricavi del periodo di imposta del 2019 sia generato per almeno

il 30 per cento da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie.

Per la richiesta dei contributi, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono

tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate

che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze viene effettuata la

ripartizione dei fondi per l'erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie

assegnate a ciascun settore di attività dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25

maggio 2021, n.73, sono ripartite per il 70%, in egual misura a tutti i soggetti operanti

nel medesimo settore che hanno validamente presentato istanza per il contributo; in

aggiunta, il 20% di ciascuna assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che

nell'anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante

10% di ciascuna assegnazione si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con

un ammontare di ricavi superiori a 300 mila euro.

I contributi per i settori economici "Wedding", intrattenimento e organizzazione di

feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte dell'istanza

validamente presentata è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della

ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente

in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione

europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come

modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

16

Qualora l'ammontare del contributo spettante, calcolato secondo le predette

modalità, sia superiore a 150.000 euro dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle entrate

l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di

cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il modello di

autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito

internet dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto

richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.

Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del

comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, sono definite le

modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di

presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle

disposizioni del predetto decreto.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo

rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene

la dichiarazione che la riduzione dei ricavi dell'anno 2020 sia almeno del 30 per cento

rispetto a quelli del 2019, che il peggioramento del risultato di esercizio del 2020 rispetto

a quello del 2019 sia almeno del 30 per cento, l'IBAN del conto corrente intestato al

soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale, e il codice fiscale

dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L'istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative al non superamento dei limiti

degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1

della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre

2021 C(2021) 8442. Nell'istanza sono indicati, inoltre, gli eventuali importi da restituire

per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione

della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati

dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e

dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, in

17

coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

entrate n.143438 del 27 aprile 2022.

L'Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni

contenute nell'istanza. I contributi sono erogati mediante accredito sul conto corrente

bancario o postale del richiedente. L'erogazione dei contributi di importo superiore a

150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione della

autocertificazione di regolarità antimafia.

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con

i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che

determinano lo scarto dell'istanza.

Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale

erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al

soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da

PagoPa S.p.A.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31

e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l'Agenzia

delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni

in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle

disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.

311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante

restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché

18

mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte

dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi

erogati sono trasmesse - sulla base di protocolli d'intesa - dall'Agenzia delle entrate alla

Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima e al

Ministero dell'Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del

2011.

Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni

dell'articolo 316-ter del codice penale.


RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

? Codice Penale

? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

? Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

? Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

? Legge 30 dicembre 2004, n. 311

? Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art.

1della legge 28 gennaio 2009, n. 2,

? Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122

? Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

19

? Legge 6 novembre 2012, n.190

? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016

? Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1

dicembre 2016, n. 225

? Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del

18 novembre 2021 C(2021) 8442

? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77

? Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

luglio 2021, n. 106;

? Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 19 febbraio 2022;

? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio

2013

? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5

novembre 2018

? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143438 del 27 aprile 2022

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 8 giugno 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente

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