Prot. n. 197396/2022
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione
dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-
ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (settori del wedding, intrattenimento e
organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA)
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo
perduto
1.1 È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a
fondo perduto per i settori Wedding, intrattenimento e organizzazione di
cerimonie e dell'HO.RE.CA" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni,
comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al
trattamento dei dati personali.
1.2 L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contiene
le seguenti informazioni:
? il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che
richiede il contributo;
? nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di
un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto
richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la
partita IVA del soggetto cessato;
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? il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il
contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica,
ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il
codice fiscale del rappresentante legale;
? la dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 3
dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021,
pubblicato in data 19 febbraio 2022 (di seguito "decreto interministeriale");
? la dichiarazione di operare nei settori del "wedding", dell'intrattenimento,
dell'organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell'HO.RE.CA e di
avere come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici
ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell'allegato 1 al decreto
interministeriale;
? la dichiarazione di svolgere attività prevalente individuata da uno dei codici
ATECO 2007 elencati nella tabella A dell'allegato 1 al decreto
interministeriale, i cui ricavi del 2019 sono stati generati per almeno il 30%
da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste o cerimonie;
? la dichiarazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e
attivo alla data di presentazione dell'istanza;
? la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 2
dell'art.4 del decreto interministeriale;
? l'indicazione che i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali
a 100 mila euro, superiori a 100 mila euro e fino a 300 mila euro o superiori
a 300 mila euro;
? la dichiarazione di aver registrato un peggioramento del risultato economico
d'esercizio nel periodo d'imposta 2020 di almeno il 30% rispetto al risultato
economico d'esercizio 2019;
? la dichiarazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell'anno 2020 di
almeno il 30% rispetto a quelli del 2019;
? la dichiarazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l'anno solare;
? la dichiarazione di essere un soggetto costituitosi nel corso del 2019;
? l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente i contributi;
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? il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione
telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da
quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del
richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;
? la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.
1.3 L'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni - rese dal richiedente ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto
a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto
richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo
con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri
soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla
sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla
Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
Nell'istanza è indicato l'ammontare di aiuti ancora fruibili, senza che si
verifichi il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della citata
Comunicazione della Commissione europea.
L'istanza contiene, inoltre, la dichiarazione relativa ad eventuali importi da
restituire in relazione agli aiuti elencati all'articolo 1, comma 13, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n.41, per il superamento dei massimali previsti dalle
sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione
della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla
Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564,
in coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate n.143438 del 27 aprile 2022.
1.4 In particolare, nel caso di scelta di restituzione delle eccedenze mediante
sottrazione dal contributo richiesto con l'istanza di cui al presente
provvedimento, sono indicati gli importi relativi agli aiuti ottenuti in eccedenza
che si intendono restituire e agli interessi di recupero. L'istanza contiene,
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altresì, il quadro A per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione
di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa
unica, come previsto dal citato Provvedimento del 27 aprile 2022.
1.5 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e
2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza. Con il
provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021 sono
individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d'imposta 2019 e 2020, necessari a determinare gli importi dei risultati
economici d'esercizio di cui al comma 1, lettera b) del decreto
interministeriale.
2. Modalità e termini di trasmissione dell'istanza
2.1 L'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa
disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito
internet dell'Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che
rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente
provvedimento.
2.2 La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici
dell'Agenzia delle entrate.
2.3 L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di
consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio
"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive
modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola
trasmissione telematica dell'Istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive modificazioni: a tal fine, l'intermediario inserisce nell'Istanza
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anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di
aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.
2.4 La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 9 giugno
2022 e non oltre il giorno 23 giugno 2022.
2.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare
una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa.
L'ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.4 sostituisce
integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre,
presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi
come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il
termine di cui al punto 2.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di
consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio
"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". La rinuncia può essere
trasmessa anche dall'intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto
richiedente, una Istanza per i contributi a fondo perduto inserendo in tale
precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per
l'invio dell'Istanza stessa.
2.6 A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che
ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo
scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
2.7 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che
ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito
dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca
ricevute".
2.8 Qualora l'Istanza è trasmessa da un intermediario di cui al punto 2.3, l'Agenzia
delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione
contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad
una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata
mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente
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nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
Successivamente all'accoglimento dell'Istanza, la medesima informazione è,
altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo
perduto - Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi".
2.9 L'Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute
nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in
carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli
possono comportare lo scarto dell'Istanza.
3. Calcolo ed erogazione del contributo
3.1 Sulla base delle istanze validamente presentate e che hanno superato i controlli
di cui al punto 2.9, l'Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse
finanziarie stabilite per ciascun settore dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto
legge 25 maggio 2021, n.73, pari a 40 milioni di euro per il settore del wedding,
a 10 milioni di euro per il settore dell'intrattenimento e dell'organizzazione di
feste e cerimonie, diverso dal wedding, e a 10 milioni di euro per il settore
dell'HO.RE.CA.
In particolare, il 70% delle risorse finanziarie assegnate a ciascun settore è
ripartito in egual misura a tutti i soggetti operanti nel medesimo settore che
hanno validamente presentato l'istanza che ha superato i controlli; in aggiunta,
il 20% dell'assegnazione finanziaria è ripartita, in egual misura, tra i beneficiari
che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro; il
restante 10% di ciascuna assegnazione si aggiunge alle precedenti ripartizioni
per le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi superiori a 300 mila
euro.
3.2 I contributi per i settori economici "Wedding", intrattenimento e organizzazione
di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi. Ai soggetti che dichiarano
di svolgere attività prevalente individuata da uno dei codici ATECO 2007
elencati nella tabella A dell'allegato 1 al decreto interministeriale, i cui ricavi
del 2019 sono stati generati per almeno il 30% da prodotti o servizi inerenti a
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matrimoni, feste o cerimonie, e che non incorrono nello scarto dell'istanza,
spetta il contributo previsto per il settore economico "Wedding".
3.3 L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore
tra l'importo spettante e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal
soggetto richiedente nel riquadro presente in corrispondenza delle lettera B, in
relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18
novembre 2021 C(2021) 8442.
3.4 L'erogazione del contributo di cui al punto precedente, al netto dell'eventuale
importo che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal
contributo riconosciuto con l'istanza di cui al presente provvedimento e
indicato nei riquadri presenti nel modello in corrispondenza della lettera A, è
effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN
indicato nell'Istanza, intestato al soggetto richiedente identificato dal relativo
codice fiscale.
3.5 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi,
l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia
intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice
fiscale. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da
PagoPa S.p.A.
3.6 L'Agenzia comunica al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario
delegato di cui al punto 2.3, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e
Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito",
l'importo del contributo riconosciuto e l'avvenuto mandato di pagamento del
contributo o lo scarto dell'Istanza e i motivi che lo hanno determinato.
3.7 Nel caso in cui l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000
euro, nell'area riservata citata al punto 3.6 è comunicato solo l'importo
spettante e l'informazione che, prima di procedere all'erogazione, il richiedente
deve trasmettere - anche mediante un intermediario delegato - all'Agenzia
delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000,
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n. 445, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente l'indicazione dei codici fiscali
dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto
legislativo), oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre
2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste). Il modello
di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente
sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente
dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15
luglio 2022.
3.8 Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento o
dello scarto dell'Istanza di cui al punto 3.6, viene messa a disposizione anche
una seconda ricevuta, contenente l'esito della richiesta, al soggetto che ha
trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito
dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca
ricevute".
4. Attività di controllo
4.1 Successivamente all'erogazione dei contributi, l'Agenzia delle entrate procede
al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte
non spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia,
l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a
quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle
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disposizioni di cui all'articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione
di erogazioni a danno dello Stato).
4.2 L'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di
polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze
pervenute e relative ai contributi erogati. L'Agenzia trasmette, inoltre, al
Ministero dell'interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai
soggetti richiedenti i contributi per i controlli di cui al libro II del decreto
legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate, ferma
restando, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente
provvedimento, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa
alla situazione emergenziale.
5. Restituzione del contributo
5.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se
riconosciuto in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi
prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non
spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente
il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente,
e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti
di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello
F24 con specifici codici tributo istituiti dall'Agenzia con apposita risoluzione.
6. Trattamento dei dati
6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6
paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i. - è individuata nell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25
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maggio 2021, n.73 che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle
imprese operanti nei settori del "wedding", dell'intrattenimento,
dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell' HORECA che
nell'anno 2020 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30 per
cento rispetto a quelli del 2019 e che hanno registrato un peggioramento del
risultato di esercizio dell'anno 2020 di almeno il 30 per cento rispetto a quello
del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019, ai fini della
determinazione del calo di ricavi si considerano i valori degli imponibili delle
fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di
riferimento.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato in
data 19 febbraio 2022, in conformità a quanto previsto dal comma 2 del sopra
citato articolo 1-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, sono stati
determinati i soggetti beneficiari del contributo e l'ammontare dell'aiuto,
nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il decreto citato, al comma 3
dell'articolo 6, per il riconoscimento dei contributi in esame, affida ad Agenzia
delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia, le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto
informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento
necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.
6.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in
relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La
PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di
trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il
conto corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice
IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo.
L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A.
al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria,
designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo
28 del Regolamento UE 2016/679.
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I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente Provvedimento,
sono:
? i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto
deceduto di cui l'erede richiedente continua l'attività, del soggetto cessato
in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori
firmatari dell'istanza, dei soggetti facenti parte dell'impresa unica, degli
intermediari delegati alla trasmissione, nonché dei soggetti da sottoporre a
verifica antimafia;
? i dati inerenti l'ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi relativi
al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del
decreto in oggetto;
? i dati inerenti l'ammontare complessivo degli aiuti ancora fruibili
nell'ambito del Temporary Framework, l'ammontare degli aiuti ottenuti in
eccedenza rispetto ai massimali del Temporary Framework e dei relativi
interessi di recupero, l'IBAN del richiedente il contributo;
? gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza
di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei
contributi e per le verifiche successive sulla spettanza dei contributi e
l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle
entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell'intestazione
dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di
sicurezza - organizzative e tecnologiche - interne. Agenzia delle entrate al
termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di
coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non
vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli
strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione dei contributi.
6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5
par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i
dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali di accertamento.
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6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del
Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o
illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'istanza venga effettuata
esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate,
dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del
Cassetto fiscale ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e
Corrispettivi" del richiedente o da un intermediario specificatamente delegato
per la sola trasmissione telematica dell'istanza, il quale dovrà inserire nella
stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale
attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre
Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente
nel caso di trasmissione dell'istanza da parte di un intermediario, trasmette al
richiedente che lo ha delegato una comunicazione che evidenzia la trasmissione
dell'istanza (o dell'eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione.
Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica
certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle
imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello
Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a
disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto -
Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia
delle entrate.
6.5 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da
parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed
è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.
6.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo
perduto è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo
35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.
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7. Disposizioni Unionali
7.1 I contributi a fondo perduto sono erogati nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come
modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442, ed è
ascrivibile alla sezione 3.1 della predetta Comunicazione.
8. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche
8.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni
allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno
pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e
ne sarà data preventiva comunicazione.
MOTIVAZIONI
Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un
contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding,
dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore
dell'HO.RE.CA.
Le risorse finanziarie stanziate complessivamente ammontano a 60 milioni di euro
e sono state suddivise tra i diversi settori, destinando 40 milioni di euro ai soggetti
operanti nel settore del "wedding", 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore
dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding, e
10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell'HO.RE.CA.
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Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 19 febbraio 2022, sono stati determinati i soggetti beneficiari e l'ammontare del
contributo, nonché le modalità di erogazione.
Gli aiuti di cui al citato articolo 1-ter non possono essere erogati ai soggetti
destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni o che si
trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di
agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. Gli aiuti, inoltre, non
possono essere richiesti dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti
a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al
31 dicembre 2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER,
ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito
del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti
per la ristrutturazione.
I contributi spettano se le imprese operanti nei settori del wedding,
dell'intrattenimento e dell'HORECA hanno subito nell'anno 2020 una riduzione dei
ricavi non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019 e un peggioramento del
risultato economico di esercizio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto a quello del
2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo dei ricavi
previsto dalla norma sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse
e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.
Con riferimento alle imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno
solare, la riduzione dei ricavi e del risultato economico di esercizio sarà calcolata sulla
base dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello dell'entrata in vigore
del Decreto Sostegni bis (ovvero quello relativo all'esercizio 2019/2020), da rapportare
al valore dei ricavi o del risultato economico di esercizio conseguiti nel secondo periodo
d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (ossia
all'esercizio 2018/2019).
Le imprese, per accedere al contributo di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 25
maggio 2021, n.73, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro
delle imprese alla data di presentazione dell'istanza e devono avere sede legale o
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operativa ubicata sul territorio nazionale. In particolare, per poter beneficiare del
contributo, le imprese devono svolgere come attività prevalente, come comunicata con
modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate da uno dei
codici ATECO 2007 indicati nelle tabelle A, B o C di cui all'Allegato 1 del decreto
interministeriale del 30 dicembre 2021. Per le imprese operanti nel settore del wedding
in quanto svolgono una delle attività indicate nella tabella A, il contributo è spettante
solo se l'ammontare dei ricavi del periodo di imposta del 2019 sia generato per almeno
il 30 per cento da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie.
Per la richiesta dei contributi, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono
tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate
che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze viene effettuata la
ripartizione dei fondi per l'erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie
assegnate a ciascun settore di attività dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25
maggio 2021, n.73, sono ripartite per il 70%, in egual misura a tutti i soggetti operanti
nel medesimo settore che hanno validamente presentato istanza per il contributo; in
aggiunta, il 20% di ciascuna assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che
nell'anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante
10% di ciascuna assegnazione si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con
un ammontare di ricavi superiori a 300 mila euro.
I contributi per i settori economici "Wedding", intrattenimento e organizzazione di
feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.
L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte dell'istanza
validamente presentata è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della
ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente
in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come
modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
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Qualora l'ammontare del contributo spettante, calcolato secondo le predette
modalità, sia superiore a 150.000 euro dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle entrate
l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di
cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il modello di
autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito
internet dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto
richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.
Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, sono definite le
modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di
presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle
disposizioni del predetto decreto.
L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo
rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene
la dichiarazione che la riduzione dei ricavi dell'anno 2020 sia almeno del 30 per cento
rispetto a quelli del 2019, che il peggioramento del risultato di esercizio del 2020 rispetto
a quello del 2019 sia almeno del 30 per cento, l'IBAN del conto corrente intestato al
soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale, e il codice fiscale
dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L'istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative al non superamento dei limiti
degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre
2021 C(2021) 8442. Nell'istanza sono indicati, inoltre, gli eventuali importi da restituire
per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati
dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e
dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, in
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coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate n.143438 del 27 aprile 2022.
L'Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni
contenute nell'istanza. I contributi sono erogati mediante accredito sul conto corrente
bancario o postale del richiedente. L'erogazione dei contributi di importo superiore a
150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione della
autocertificazione di regolarità antimafia.
Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con
i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che
determinano lo scarto dell'istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale
erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al
soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da
PagoPa S.p.A.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l'Agenzia
delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni
in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante
restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché
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mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte
dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi
erogati sono trasmesse - sulla base di protocolli d'intesa - dall'Agenzia delle entrate alla
Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima e al
Ministero dell'Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del
2011.
Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni
dell'articolo 316-ter del codice penale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)
? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
? Codice Penale
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
? Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
? Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
? Legge 30 dicembre 2004, n. 311
? Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art.
1della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
? Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122
? Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
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? Legge 6 novembre 2012, n.190
? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016
? Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1
dicembre 2016, n. 225
? Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del
18 novembre 2021 C(2021) 8442
? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77
? Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106;
? Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 2022;
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio
2013
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5
novembre 2018
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143438 del 27 aprile 2022
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 8 giugno 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
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Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi