Prot. n. 160925/2022
Adozione delle "Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)"
IL PRESIDENTE
dell'Istituto Nazionale di Statistica e
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle Entrate
Visto il Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 1158, concernente le "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali";
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente la "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei";
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" e successive modificazioni e in particolare l'art. 15, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle Entrate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente il regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica e in particolare l'art. 5 relativo agli uffici dirigenziali e all'organizzazione interna;
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2011;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" che prevede la realizzazione e l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) ad opera dell'Istat e dell'Agenzia del Territorio;
Visto l'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° dicembre 2012;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 di attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'ANNCSU;
Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, i quali definiscono i servizi resi disponibili, anche con interoperabilità tra banche dati, ai Comuni, alle pubbliche amministrazioni, ai gestori dei servizi postali e ad altri soggetti;
Visto l'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 che prevede che l'Istat e l'Agenzia delle Entrate, sentita l'ANCI e sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definiscono con provvedimento interdirigenziale le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai servizi erogati dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU);
Sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che, in data 31 luglio 2017 ha espresso parere favorevole all'emanazione dell'allegato documento recante "ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - Specifiche Tecniche e
modalità di accesso ai servizi erogati", parere favorevole rinnovato in data 20 aprile 2022;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che in data 28 ottobre 2021 ha espresso parere favorevole;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, è stata realizzata l'infrastruttura tecnologica per l'ANNCSU,
Articolo 1
(Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati dall'ANNCSU)
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, sono adottate le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai servizi erogati dall'ANNCSU riportate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
I servizi dell'ANNCSU previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, nelle more dell'attivazione dell'interoperabilità, sono resi disponibili ai Comuni tramite l'infrastruttura informatica, gestita dall'Agenzia delle Entrate, denominata "Portale per i Comuni".
I servizi di accesso all'ANNCSU previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Istat nell'ambito delle attività di rispettiva competenza. L'Agenzia delle Entrate e l'Istat utilizzano altresì i servizi funzionali alla realizzazione e alla gestione dell'ANNCSU.
Con successivo provvedimento sono definite le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai servizi erogati dall'ANNCSU da rendere disponibili ai gestori dei servizi postali e agli altri soggetti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016.
Articolo 2 (Pubblicità)
1. Il presente provvedimento e l'allegato "Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati" dall'ANNCSU sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali dell'Istat e dell'Agenzia delle Entrate.
Roma, 10 maggio 2022
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica
Gian Carlo Blangiardo
(firmato digitalmente)
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