Provvedimento Agenzia Entrate del 10.06.2022 (2022/202205)

Prot. n. 2022/202205


Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per
l'esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


dispone


1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3

febbraio 2022

1.1. Al punto 1.1, lettera b), le parole ", senza facoltà di successiva cessione" sono eliminate.

1.2. Dopo il punto 1.1 è inserito il seguente punto: "1.1.1. Le eventuali ulteriori cessioni dei

crediti sono disciplinate dal punto 6 del presente provvedimento.".

1.3. Al punto 4.1, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Salvo diverse specifiche

disposizioni, la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno

successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione,

ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine

ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere

indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.".

1.4. Al punto 4.7, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le comunicazioni da inviare entro

il termine di cui al punto 4.1, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o

sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono

più essere annullate o sostituite dopo tale data.".

1.5. Il punto 4.11 è sostituito dal seguente: "4.11. Eventuali ulteriori aggiornamenti delle

istruzioni di compilazione del modello e delle relative specifiche tecniche saranno

pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data

relativa comunicazione.".

1.6. Al punto 5.2:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i cessionari e i fornitori sono tenuti

preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le

funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle

entrate (d'ora in poi definite "Piattaforma cessione crediti"). Inoltre, per i crediti

derivanti dalle comunicazioni di cui al punto 4 inviate dal 1° maggio 2022, è

necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la

scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata

annuale. L'utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più

soluzioni;";

b) alla lettera e), la parola "istituti" è sostituita dalla seguente: "istituiti".

1.7. Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta

6.1. In alternativa all'utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese

successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4:

a) i fornitori che hanno applicato gli sconti di cui al punto 1.1, lettera a), possono

cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri

intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare

una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti

all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società

appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, oppure di imprese di

assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (d'ora in poi definiti

"soggetti qualificati"). I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono

effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti

qualificati;

b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti ai sensi del punto 1.1, lettera b),

possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I

soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola

ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la

Comunicazione di cui al punto 4 è stata inviata all'Agenzia delle entrate entro il 16

febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere

alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati;

c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo

di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre

consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6,

comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano

stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca

capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma

cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno

disponibili a partire dal 15 luglio 2022.

6.2. Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la

Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di cedere il credito

ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che

possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati.

6.3. La comunicazione delle cessioni di cui ai punti 6.1 e 6.2 avviene esclusivamente a cura

del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto

all'accettazione della cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.

6.4. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni

applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente

a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di

utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cui al punto 4

inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la

suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con

riferimento a ciascuna rata annuale.

6.5. Ai sensi dell'articolo 121, comma 1-quater, del Decreto, le rate annuali dei crediti

derivanti dall'esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, di cui al punto

1.1, lettere a) e b), comunicate all'Agenzia delle entrate ai sensi del punto 4 dal 1°

maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a

ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle

comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.

Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai crediti derivanti dalle

suddette opzioni comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi

comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13

maggio 2022, ai sensi della risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.

6.6. I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121,

comma 1, del Decreto e all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono

nulli."


Motivazioni

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, ha incrementato l'aliquota della

detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi d'imposta indicati nel medesimo articolo

119, per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del

rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli

elettrici (c.d. Superbonus).

Inoltre, l'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto che per i suddetti

interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al

comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo

diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno

realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione

spettante.

Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che

con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative

delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da

effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio

2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla

legislazione all'epoca vigente.

Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, modificato in sede

di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull'articolo 121 del decreto-legge

n. 34 del 2020, prevedendo:

- la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di

società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del

predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di

assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,

di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

- che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in

fattura) comunicate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano

formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice

identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Inoltre, l'articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha nuovamente modificato

l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società

appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali

privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca

capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Tanto premesso, viste le novità introdotte dalle richiamate disposizioni successivamente

intervenute, con il presente provvedimento sono apportate le necessarie modifiche al

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022.


Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Normativa di riferimento

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Regolamento (UE) 2016/679;

Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 giugno 2022

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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