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Provvedimento Agenzia Entrate del 11.06.2024 (262747/2024)

Prot. n. 262747/2024

Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito
d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica,
di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo contenuto e delle modalità di
trasmissione

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di

credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno

- ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo

contenuto

1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 (di seguito “decreto”), il

modello di comunicazione (di seguito “Comunicazione”) per l’utilizzo del contributo sotto

forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il

Mezzogiorno - ZES unica (di seguito “ZES unica”), di cui all’articolo 16 del decreto-legge

19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.

162 (di seguito “decreto-legge”), con le relative istruzioni.

1.2 La Comunicazione è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto

forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge, per gli investimenti

realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni

2

strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES

unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107,

paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito

“TFUE”), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera

c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata

con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come

modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023,

C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final.

1.3 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei

dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso

di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della Comunicazione, la

rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A

contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B

contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti

sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni

concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis e dal quadro E contenente gli estremi delle

fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’articolo 7, comma 14, del decreto

(di seguito “certificazione”).

1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione

2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3. Modalità per l’invio della Comunicazione

3.1 La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal

beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle

dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è

3

effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile

gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una

ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative

motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la

Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini di cui

all’articolo 5, commi 1 e 5, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal

servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.

3.4 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 6, la Comunicazione inviata successivamente

ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

3.5 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della

Comunicazione;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati

presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva,

indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il controllo non si

applica con riferimento alle strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica;

il beneficiario segnala tale situazione nella Comunicazione.

3.6 Il controllo di cui al paragrafo 3.5, lettera a), è effettuato anche in sede di presentazione

della Comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 5, del decreto.

4 Utilizzo del credito d’imposta

4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di

cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai

beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241.

4.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5,

4

comma 4, del decreto, è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.

In particolare, il credito è utilizzabile:

a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della

Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello

SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla

pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto;

b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della

Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite

l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione

finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la

quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito

d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro

Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere,

entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5,

comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente

indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito

di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo

periodo.

4.3 È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non

realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali

alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata

rilasciata la certificazione. Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a

strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica.

4.4 Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.2, relativamente alla Comunicazione per la

quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura prevista dall’articolo 5,

comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle

verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate

comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi

ostativi.

5

4.5 Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi

dell’articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo

successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5.

4.6 Qualora il maggior credito di cui al paragrafo 4.5 comporti il superamento del limite di euro

150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all’intero

ammontare del credito utilizzabile. Fino alla comunicazione dell’autorizzazione di cui al

secondo periodo del citato paragrafo 4.4, è inibito l’utilizzo del credito d’imposta non ancora

fruito.

4.7 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore

all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo

modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello

F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia

delle entrate;

c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del

modello F24.

5. Comunicazione integrativa

5.1 A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito

d’imposta di cui al paragrafo 4.3, il beneficiario è tenuto a presentare una o più

comunicazioni integrative (di seguito “Comunicazione integrativa”) utilizzando il modello

di cui al paragrafo 1.1. L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa

sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

5.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2025 al 17

gennaio 2025, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 22 gennaio

2025.

5.3 Per gli investimenti di cui al paragrafo 4.3 realizzati successivamente all’invio della

Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali sono ricevute le relative fatture

6

elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare l’avvenuto realizzo

e gli estremi delle fatture elettroniche.

5.4 Per gli investimenti di cui al paragrafo 4.3 realizzati alla data di invio della Comunicazione

ed entro il 15 novembre 2024, per i quali a decorrere da tale data sono ricevute le relative

fatture elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare gli estremi

delle fatture elettroniche.

5.5 La Comunicazione integrativa può essere presentata solo se è stata rilasciata la

certificazione, i cui estremi devono essere riportati nel quadro E della Comunicazione.

Quanto disposto nel primo periodo del presente paragrafo non si applica per la

Comunicazione rettificativa di cui al paragrafo 6.1, fermo restando che in mancanza della

certificazione resta inibito l’utilizzo del credito corrispondente agli investimenti di cui al

paragrafo 4.3.

5.6 I dati da riportare nella Comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli

riportati nella Comunicazione, ad eccezione dei dati descritti nelle istruzioni al paragrafo

“Comunicazione integrativa” a pagina 2.

5.7 A seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque

giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle

relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso

la Comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

5.8 Entro dieci giorni dalla data di presentazione della Comunicazione integrativa, è rilasciata

una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito

d’imposta secondo le modalità descritte al paragrafo 5.9.

5.9 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi

dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile:

a) per la quota corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3 per i quali è stata

rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche,

a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta di cui al paragrafo

5.8;

b) per la quota corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3, per i quali è stata

rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche

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e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno

lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate

comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica

documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di

Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere entro trenta giorni dal rilascio

della ricevuta di cui al paragrafo 5.8 la certificazione mediante posta elettronica

certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.2, lettera b).

5.10 In caso di Comunicazione o di Comunicazione integrativa sottoposta al controllo antimafia

e/o al controllo di cui al paragrafo 5.9, lettera b), fino al rilascio della ricevuta con la quale

l’Agenzia delle entrate comunica l’esito della verifica non è possibile presentare ulteriori

Comunicazioni integrative.

5.11 Si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3.5 e 4.7.

6 Controlli antimafia

6.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni rettificative

dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate

incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta.

6.2 Per le Comunicazioni di cui al paragrafo 6.1 valgono le disposizioni di cui ai paragrafi 3.5

e 5.6, ferma restando la possibilità di modificare i dati del quadro C.

6.3 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato

riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di

effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché,

a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella

Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione

contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata

all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei

professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La

medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del beneficiario nella propria area

riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.

8

6.4 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6.2, il

beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una

Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro

C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.2, lettera b). Fino

all’invio della Comunicazione rettificativa è sospesa la fruizione del credito non ancora

utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il

beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione rettificativa, l’Agenzia delle

entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione

risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

6.5 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli

adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nei

casi previsti nei paragrafi 4.2, lettera b), e 5.9, lettera b).

7 Trattamento dei dati

7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),

del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata

nell’articolo 5 del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta

presentino all’Agenzia delle entrate una comunicazione attestante l’ammontare delle spese

ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15

novembre 2024. Il comma 2 dello stesso articolo 5 prevede che, con provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia approvato il modello di comunicazione, con le

relative istruzioni, e siano definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si

avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici

sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)

2016/679.

9

7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente

provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo

che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi

sottoposti alla verifica antimafia;

- i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la

comunicazione in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie

intervenute successivamente al 12 luglio 2024;

- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un

tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

- i dati contabili relativi al credito d’imposta;

- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e

relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per

le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di

liquidazione, accertamento e riscossione.

7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del

Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire

un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto

che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici

dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un

soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi

2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la

sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di

10

legge e al Regolamento.

7.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante

della Comunicazione.

7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione

d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta

per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi

all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Le disposizioni di cui al citato articolo 16 si applicano nel rispetto dei limiti e delle

condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

In base all’articolo 5, comma 2, del decreto, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le

imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell’agevolazione.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto, il credito d’imposta è utilizzabile a

decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che indica la

percentuale di riparto e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Inoltre, il citato articolo 7 del decreto al comma 14 prevede che, ai fini del riconoscimento

del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle

stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita

certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non

obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore

legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro

di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

11

Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello denominato

“Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con

le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d’imposta per

investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

La Comunicazione è inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, come stabilito

dall’articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal

beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni

di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti

dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata

rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati

delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto,

è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della

Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le

relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del

provvedimento di cui al citato articolo 5, comma 4, del decreto.

Tenuto conto che, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 5, comma 1, del

decreto, nella Comunicazione vanno indicati anche gli investimenti da realizzarsi

successivamente alla data di presentazione della stessa (fermo restando che il relativo credito è

fruibile solo dopo la realizzazione dell’investimento), al fine di effettuare, anche in relazione a

tali ultimi investimenti, i controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti per la

fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita

certificazione, è prevista la presentazione di Comunicazioni integrative, a partire dal 31 luglio

2024 ed entro il 17 gennaio 2025, nelle quali viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture

elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi

dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo

al rilascio dell’apposita ricevuta.

12

In base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto, i soggetti che hanno

validamente presentato la Comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare

inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14

marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta

maturato secondo le modalità stabilite con il presente provvedimento. Nel caso in cui la

percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto risulti inferiore al cento per cento, in base

alle Comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di cui al citato

comma 4 e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare

entro il 24 marzo 2025.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 novembre 2023, n. 162;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

13

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 giugno 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
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