Provvedimento Agenzia Entrate del 11.01.2013

 

Approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2013?, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalit? di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

 


IL DIRETTORE DELL?AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:

1. Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro

dipendente, equiparati ed assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.
1.1. E? approvato lo schema di certificazione unica "CUD 2013?, unitamente alle informazioni per il contribuente (Allegato 1), da utilizzare ai fini dell?attestazione:
a) dell?ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: "TUIR?), corrisposti nell?anno 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d?imposta e ad imposta sostitutiva;
b) delle relative ritenute di acconto operate;
c) delle detrazioni effettuate.

Lo schema di certificazione unica "CUD 2013? ? altres? utilizzato per l?attestazione dell?ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell?anno 2012che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all?INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP.
1.2. Sono altres? approvate:

a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d?imposta per la compilazione dei dati fiscali (Allegato 2);
b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d?imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP (Allegato 3).

1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d?imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli Allegati 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto Allegato 1, entro i termini previsti dall?articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione pu? essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.4. L?esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2013 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l?indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalit? risulti pi? agevole per il datore di lavoro. Qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. La medesima certificazione pu? essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato.

1.5. Lo schema di certificazione CUD 2013 pu? essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2012 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2012 e 2013
contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

2. Certificazioni relative ai contributi INPS.
2.1. La certificazione CUD 2013 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all?INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta gi? tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall?articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i
dirigenti di aziende industriali.

2.2. La certificazione CUD 2013 rilasciata dal datore di lavoro pu? essere presentata dall?interessato all?INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

3. Certificazione integrativa.

3.1. Qualora il sostituto d?imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell?anno 2012, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell?approvazione dello schema di cui al
punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2013 e non presenti nel CUD 2012 gi? consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati gi? certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall?articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998.

4. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

4.1. Qualora non sia esercitata la facolt? di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le societ? e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in
qualit? di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all?articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l?indicazione delle generalit? e del codice fiscale del contribuente, la natura, l?oggetto e la data dell?operazione, la quantit? delle attivit? finanziarie oggetto dell?operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

 

Motivazioni.
Il presente provvedimento ? emanato in relazione a quanto disposto dall?articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un?apposita certificazione (CUD), unica anche ai fini dei contributi dovuti all?Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell?Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Con decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d?imposta ? stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all?Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell?amministrazione pubblica (INPS gestione ex INPDAP) e all?Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
Secondo quanto stabilito dall?articolo 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l?INPDAP ? stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite
all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Come convenuto con gli enti interessati, nella Parte C dello schema ? stata inserita una apposita sezione ove sono indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi all?INPS gestione ex INPDAP.
Vengono, altres?, definite le modalit? per l?adempimento dell?obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo quanto previsto dall?articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461.
Il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito dall?articolo 1 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti esonerati dall?obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell?otto per mille dell?imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall?articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all?articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d?imposta con le modalit? previste ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il presente provvedimento tiene conto altres?, ferma quanto gi? dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, della destinazione di una quota pari al cinque per mille dell?imposta stessa in base alla scelta del contribuente al sostegno delle finalit? previste dall?art. 23, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.
Pertanto, il presente provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2013, unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nell?Allegato 1, da utilizzare ai fini dell?attestazione dell?ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell?anno 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennit? di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell?anno 2012 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute, prestazioni pensionistichedi cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 erogate in forma di capitale), a ritenuta a titolo d?imposta (prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), ad imposta sostitutiva (somme erogate per l?incremento della produttivit? del lavoro di cui all?articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d?imposta 2012 dal D.P.C.M. 23 marzo 2012), delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all?INPS.

Con lo stesso provvedimento sono altres? approvate le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d?imposta per la compilazione dei dati fiscali, contenute nell?Allegato 2, nonché le istruzioni per il
datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d?imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP indicate nell?Allegato 3 al provvedimento stesso.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell?Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell?organizzazione del Governo, a norma dell?articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell?Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell?Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalit? di avvio delle agenzie fiscali e l?istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell?Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell?imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente
ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l?altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalit? per l?adempimento dell?obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di
natura finanziaria (art. 10, comma 3);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalit? per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all?imposta regionale sulle attivit? produttive e all?imposta sul valore aggiunto (art. 4);
Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l?estensione all?Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell?amministrazione pubblica (INPDAP) e all?Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d?imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l?altro, disposizioni modificative delle modalit? di prelievo dell?addizionale regionale all?imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010,recante disposizioni per le riduzioni d?imposta previste dall?art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Decreto-legge, 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit? economica;
Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie?;
Legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia;
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.138 recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2011, recante disposizioni per il differimento del versamento di acconti d'imposta;
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l?equit? e il consolidamento dei conti pubblici;
Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit? 2013).

Allegato CUD 2013

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