Provvedimento Agenzia Entrate del 11.03.2020 (129039/2020)

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall'articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 545-bis, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per quanto concerne le disposizioni che disciplinano il cambio di nominativo e la rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018 per quanto concerne le regole tecniche per i sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica,

DISPONE

1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al punto 2.3 il periodo "Sono esclusi dall'ambito di applicazione le manifestazioni sportive e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo." è sostituito dal seguente periodo: "Sono esclusi da tale prescrizione le manifestazioni sportive, lo spettacolo viaggiante e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo.".

b) Il punto 12.4 è sostituito dal seguente:

"12.4 Laddove un sistema sia già stato riconosciuto idoneo dall'Agenzia delle entrate secondo quanto previsto dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002 e 4 marzo 2008 e ricorra una delle seguenti condizioni:

12.4.1 il sistema ricade esclusivamente nelle previsioni di cui al punto 8 del presente provvedimento;

12.4.2 il sistema ricade esclusivamente nelle previsioni di cui ai punti 4.6 e 8 del presente provvedimento; l'idoneità ai sensi del presente provvedimento è dichiarata, limitatamente al periodo di validità dell'idoneità già riconosciuta, attraverso la presentazione all'Agenzia delle entrate di un'unica comunicazione riportante:

a) gli estremi del provvedimento di idoneità già emanato dell'Agenzia delle entrate;

b) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

i. il sistema è conforme alle prescrizioni di cui ai punti 8 e 11 del presente provvedimento, per i casi di cui al precedente punto

12.4.1; ii. il sistema è conforme alle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 8 e 11 del presente provvedimento, per i casi di cui al precedente punto

12.4.2;

c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità al presente provvedimento non ne inficiano il livello di garanzia fiscale."

c) al punto 14.1 le parole "9 (nove) mesi"sono sostituite con le parole "18 (diciotto) mesi";

d) al punto 14.2 le parole "9 (nove) mesi"sono sostituite con le parole "18 (diciotto) mesi".

Motivazioni

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 ha dettato le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come introdotti dall'articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018. Il medesimo provvedimento, inoltre, contiene, al Capo IV, alcune modifiche ai provvedimenti già emanati in materia di biglietterie automatizzate, al fine di rendere coerenti tali provvedimenti alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 232/2016 e dalla Legge n. 145/2018.

In particolare, al Capo VI il provvedimento regola il processo di riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietterie automatizzate, armonizzando la scadenza del 1° luglio 2019, prevista dalla normativa, per i titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo, con il termine di 9 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento per l'attuazione delle regole sulla vendita on line e sulle altre modifiche previste, con l'obiettivo di consentire il rispetto della normativa, unitamente ai necessari tempi tecnici per l'aggiornamento dei sistemi e l'esecuzione del processo di riconoscimento di idoneità da parte dell'Agenzia delle entrate.

Con il presente provvedimento, anche a seguito del confronto con le associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate in fase di avvio della nuova normativa, oltre ad una modifica dovuta ad esigenze di coordinamento normativo, si dispone la modifica della procedura semplificata di

autodichiarazione dell'idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata, nonché la proroga del termine entro cui ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata.

In primo luogo, quindi, con il presente provvedimento si dispone l'estensione della procedura semplificata prevista dal punto 12.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019, che consente ai sistemi che siano già stati riconosciuti idonei dall'Agenzia delle entrate secondo quanto previsto dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002, 4 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di dichiarare autonomamente l'idoneità al provvedimento, limitatamente al periodo di validità dell'idoneità già riconosciuta, anche ai casi in cui l'idoneità sia necessaria per i soli adeguamenti, previsti al punto 8, della disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate. Questa semplificazione contribuisce a ridurre il numero di modelli di biglietteria automatizzata che necessitano di percorrere tutto l'iter di richiesta di idoneità previsto al punto 14.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019.

In secondo luogo, con il presente provvedimento, attraverso la modifica dei punti 14.1 e 14.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019, si provvede alla proroga di 9 mesi del termine entro cui ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata. La proroga viene disposta al solo fine di consentire agli Enti Certificatori di produrre la necessaria certificazione, il cui rilascio, sulla base delle richieste pervenute, risulterebbe impossibile nei termini originariamente previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019; in assenza di tale certificazione non è possibile perfezionare il processo di riconoscimento di idoneità dei sistemi ai sensi dello stesso provvedimento e, conseguentemente, l'Agenzia attiva il processo di revoca delle carte di attivazione per tutti i titolari di biglietteria automatizzata che non siano in possesso di una biglietteria idonea ai sensi dello stesso provvedimento. Il nuovo termine tiene altresì conto, per quanto noto alla data odierna, delle recenti disposizioni emanate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, tra cui la possibile sospensione delle attività lavorative.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), art. 1 commi 545 e 546.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), art. 1, commi 10991100, di modifica dell'art. 1, comma 545, della L. 232/2016 ed introduzione nello stesso articolo dei commi da 545-bis a 545-quinquies.

Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 (convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2019, n. 81), articolo 4, di modifica dell'articolo 1, comma 545-bis della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2018, recante "Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing".

Decreto dell'Agenzia delle Entrate 23 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001, e s.m.i. concernente "Approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, e del D.M. 13 luglio 2000 del Ministero delle finanze".

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e s.m.i. recante "Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature".

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2004, concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero delle finanze datato 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate datati 23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002, concernenti, rispettivamente, l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi, nonché l'autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative ai sistemi di emissione dei titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature".

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 4 marzo 2008, prot. n. 22799, recante "Disciplina delle modalità di controllo accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anche in forma digitale e di trasmissione telematica dei documenti riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi".

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019, sulle Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall'articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.

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