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Provvedimento Agenzia Entrate del 11.10.2021 (262278/2021)

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Prot. n. 262278/2021

Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e approvazione del modello di "Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, con le relative istruzioni

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1Il presente provvedimento definisce, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito,

"Decreto”), e approva il modello di "Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, con le relative istruzioni.

1.2Per il riconoscimento del credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

2. Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle spese relative alle attività teatrali e agli

spettacoli dal vivo

2.1 I soggetti aventi i requisiti previsti dal Decreto per accedere al credito d’imposta di cui al


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punto 1.1 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

2.2Ai fini di cui al punto 2.1, con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello di

"Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo” (di seguito

"Comunicazione”), con le relative istruzioni.

2.3La Comunicazione, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – aventi ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, nonché, per gli aiuti diversi dal presente credito per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del predetto Quadro temporaneo, il rispetto delle condizioni ivi previste.

2.4In particolare, nel caso in cui – con il credito oggetto del presente provvedimento – risultassero superati i limiti di cui alla predetta Sezione 3.1, nella Comunicazione è indicato l’importo del credito rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata

Comunicazione della Commissione europea;

2.5La Comunicazione contiene, altresì, il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, nonché il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

2.6Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.


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3.Modalità e termini per l’invio della Comunicazione

3.1La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

3.2A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3La Comunicazione può essere inviata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

3.4Nello stesso periodo di cui al punto 3.3 è possibile:

a)inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b)presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 3.1.

3.5Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della Comunicazione.

4.Ammontare del credito d’imposta

4.1Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 36-bis, comma 6, del Decreto, il credito d’imposta è pari al 90 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

4.2Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento


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del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 25 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 36-bis, comma 6, del Decreto, pari a 10 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nel periodo di cui al punto 3.3. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

4.3Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta, calcolato secondo quanto disposto al punto 4.1, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020,

determini il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella Comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti. In tal caso, ai fini del calcolo della percentuale di cui al punto 4.2, secondo periodo, si tiene conto di tale minor importo e l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la suddetta percentuale.

5.Modalità di fruizione del credito d’imposta

5.1Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa di cui all’articolo 36-bis, comma 6, del Decreto, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, relativamente alle Comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a

150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

5.2Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a)il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b)nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo di cui al punto 4.2, anche tenendo conto di precedenti fruizioni,


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il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

c)con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

6.Trattamento dei dati

6.1La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell’articolo

36-bis del Decreto, il quale riconosce un credito d’imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 36-bis. Il comma 4 dello stesso articolo 36-bis prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al successivo comma 6.

6.2L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:

-i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale), dell’eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

-gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

-i dati contabili relativi all’ammontare delle spese sostenute nel 2020 per le attività


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teatrali e gli spettacoli dal vivo e del relativo credito d'imposta.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito d’imposta, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

6.5Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione delle spese che danno diritto al credito d’imposta venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

6.6L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione delle spese che danno diritto al credito d’imposta.

6.7Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione delle spese che danno diritto al credito d’imposta è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (decreto Sostegni), ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d’imposta spetta


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nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Ai sensi del comma 7, l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. In particolare, per il riconoscimento del credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del predetto Quadro temporaneo.

Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 4 del citato articolo 36-bis, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, e approva il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle entrate per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 25 novembre 2021.

Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa di cui all’articolo 36-bis, comma 6, del Decreto, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Riferimenti normativi

a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);


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Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b)Disciplina normativa di riferimento

Articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Regolamento (UE) n. 2016/679;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 ottobre 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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