Prot. n. 9652/2023
Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle
liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo
sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Il periodo sperimentale di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 è esteso anche alle operazioni effettuate nel
2023.
2. A partire dai registri IVA e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
relativi all’ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA annuale relativa al
periodo d’imposta 2022, la platea dei soggetti IVA destinatari dei documenti
precompilati nel periodo sperimentale include, oltre ai soggetti indicati al punto
3 del citato provvedimento dell’8 luglio 2021:
a) i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA ai sensi
dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA;
b) i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il
fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
c) i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA
ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono
le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto
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IVA, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura,
di cui alla legge del 30 dicembre 1991, n. 413 o le aziende di
enoturismo, di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, o le aziende oleoturistiche, di cui all’articolo 1,
commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la bozza della
dichiarazione IVA annuale e il servizio di pagamento delle somme risultanti
dalla dichiarazione inviata sono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi
IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA precompilati, anche
nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati con le modalità
di cui al punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio 2021.
4. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, la bozza della
comunicazione delle liquidazioni periodiche e il servizio di pagamento delle
somme risultanti dalla comunicazione inviata sono messi a disposizione di tutti
i soggetti passivi IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA
precompilati, anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o
integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio
2021.
Motivazioni
L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato,
da ultimo, dall’articolo 1, comma 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede
che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale,
nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni
acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni
transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia
delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in
Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le
bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle
comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
3
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8
luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei
documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le
modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.
Con il presente provvedimento viene esteso al 2023 il periodo di sperimentazione
e viene ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati
dall’Agenzia.
A partire dalle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre 2022, le bozze dei
documenti IVA (ossia i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche),
sono messe a disposizione, oltre che ai soggetti già individuati al punto 3 del citato
provvedimento dell’8 luglio 2021, anche ai soggetti che effettuano la liquidazione
trimestrale dell’IVA, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA, nonché ai
soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’IVA ammessa
in detrazione (ad esempio, i produttori agricoli o coloro che svolgono attività agricole
connesse o gli agriturismo) e a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o
liquidazione coatta amministrativa.
Al fine di consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di consultare le bozze
dei documenti IVA elaborati, importarle nei propri sistemi e confrontarle con i dati
presenti nei propri sistemi gestionali, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano
effettuato la convalida o l’integrazione dei registri dell’intero anno d’imposta, a partire
dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia provvede all’elaborazione
della bozza della dichiarazione annuale IVA e alla messa a disposizione di una
funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale inviata
tramite applicativo web, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell’anno di
riferimento.
Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle
liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute,
saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle
bozze dei documenti IVA, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la
convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento.
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Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche
per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la
convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri
convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché le ipotesi in cui il soggetto
rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA disciplinate con il provvedimento dell’8
luglio 2021.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
Normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Legge 27 luglio 2000, n. 212;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 luglio 2021, n. 183994.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 12 gennaio 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi