Provvedimento Agenzia Entrate del 12.12.2024 (445771/2024)

Prot. n. 445771/2024

Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito
d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.
95, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1 Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di

credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui

all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto

1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024 (di seguito “decreto”), il modello

di comunicazione (di seguito “Comunicazione”) per l’utilizzo del contributo sotto forma di

credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate (di

seguito “ZLS”), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (di seguito “decreto-legge”), con le

relative istruzioni.

1.2 La Comunicazione è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto

forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge in relazione agli

investimenti in beni strumentali indicati all’articolo 3 del decreto realizzati a decorrere

dall’8 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti

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o che vengono impiantate nelle ZLS, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità

regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento

dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-

2027.

1.3 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei

dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della

comunicazione, la rinuncia totale al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva di atto

notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito

d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente

l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l’elenco

delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis, e dal quadro E

contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui

all’articolo 7, comma 14, del decreto (di seguito “certificazione”).

1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2 Reperibilità della Comunicazione

2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3 Modalità per l’invio della Comunicazione

3.1 Ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 del decreto, la Comunicazione è inviata dal 12 dicembre

2024 al 30 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal

beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle

dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è

effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2024”, disponibile

gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una

ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative

motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la

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Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui

all’articolo 5, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio

telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

3.4 Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella

precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce

tutte quelle precedentemente inviate;

b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione

validamente presentata.

3.5 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 5, la Comunicazione inviata successivamente

al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della

Comunicazione;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati

presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) il codice attività (ATECO 2007 aggiornamento 2022) e il codice catastale del comune

riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con

quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633.

4 Utilizzo del credito d’imposta

4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di

cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai

beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241.

4.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5,

comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla

pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 4 e, comunque, non prima del

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rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il

riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

4.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.2, la quota del credito corrispondente agli

investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti

mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo

successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il

riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della

certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il

beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del

provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta

elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it .

4.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 4.2 e 4.3, relativamente alla Comunicazione

per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi

dell’articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile

in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia

delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non

sussistano motivi ostativi.

4.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore

all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo

modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello

F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia

delle entrate;

c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del

modello F24.

5 Controlli antimafia

5.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni con cui è

5

possibile rettificare unicamente i dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al

controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione

dell’apposita ricevuta.

5.2 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato

riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di

effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché,

a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella

Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione

contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata

all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei

professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

5.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5.2, il

beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una

Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro

C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.3. Fino all’invio

della Comunicazione è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il

termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia

provveduto all’invio della Comunicazione l’Agenzia delle entrate procede, con atto

motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di

quanto indebitamente utilizzato.

5.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli

adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nel

caso previsto nel paragrafo 4.3.

6 Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),

del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e - è individuata nell’articolo

5, comma 1, del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta

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presentino all’Agenzia delle entrate un’apposita Comunicazione. Il comma 2 del citato

articolo 5 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia

approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definiti il

contenuto e le modalità di trasmissione.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si

avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici

sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)

2016/679.

6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente

provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo

che effettua la Comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi

sottoposti alla verifica antimafia;

- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un

tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

- i dati contabili relativi al credito d’imposta;

- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e

relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per

le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di

liquidazione, accertamento e riscossione.

6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del

Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire

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un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto

che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici

dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un

soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi

2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la

sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di

legge e al Regolamento.

6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante

della Comunicazione.

6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione

d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.



Motivazioni

L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le

imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi

all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle ZLS, istituite ai

sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente

alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera

c) , del TFUE, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Le disposizioni di cui al citato articolo 13 si applicano nel rispetto dei limiti e delle

condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

In base all’articolo 5, comma 1, del decreto, per accedere al contributo sotto forma di

credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle

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spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

Inoltre, l’articolo 7, comma 14, del decreto prevede che, ai fini del riconoscimento del

credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle

stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita

certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non

obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore

legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro

di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto, con il presente provvedimento è, pertanto,

approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta

per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS)”, con le relative istruzioni, e sono

definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

La Comunicazione è inviata dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, come stabilito

dall’articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal

beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni

di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti

dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata

rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati

delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto,

è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento

con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito

d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-

legge n. 60 del 2024.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

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articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4

luglio 2024, n. 95;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 agosto 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 dicembre 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente

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