Provvedimento Agenzia Entrate del 12.12.2024 (446421/2024)

Prot. n. 446421/2024

Determinazione delle percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli
investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all’articolo
16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, quantificate sulla base delle comunicazioni
integrative inviate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Determinazione delle percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli

investimenti nella ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023,

n. 124, quantificate sulla base delle comunicazioni integrative inviate ai sensi dell’articolo

1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113

1.1 Le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui ai commi 2 e 3-bis

dell’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (di seguito "decreto-legge"), come

modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono entrambe pari al

100 per cento.

1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla

somma dei crediti di cui al comma 1, primo e terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge

risultanti dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi del citato

comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024 (di seguito “Provvedimento”), come

modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del

6 novembre 2024, in assenza di rinuncia, moltiplicati per le percentuali di cui al punto 1.1,

troncando il risultato all’unità di euro.

1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del

2

punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

1.4 Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal Provvedimento,

in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Informazioni previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113

2.1 Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge, nella seguente tabella sono riportate,

per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di

microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla

Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, le seguenti informazioni:

• il numero delle comunicazioni inviate;

• la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;

• l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

Regione
Dimensione

impresa

Numero
comunicazioni

inviate

Tipologia investimenti realizzati
Credito

richiesto
Impianti Macchinari Attrezzature Immobili

Abruzzo

Micro 64 4.824.069 13.813.077 6.275.811 8.627.056 11.101.314
Piccola 149 13.737.958 32.238.665 12.176.324 9.502.548 22.422.935
Media 71 11.330.564 32.378.339 8.709.971 6.606.356 14.590.502
Grande 12 8.208.972 5.914.726 2.340.122 2.471.920 2.840.361

Basilicata

Micro 50 1.281.873 7.558.649 4.931.969 3.253.272 8.249.995
Piccola 114 7.401.036 31.407.707 12.825.934 9.693.745 30.400.669
Media 57 13.256.396 27.522.296 10.576.038 7.180.663 22.723.404
Grande 27 12.588.527 9.256.212 22.295.347 2.072.102 13.863.658

Calabria

Micro 205 10.837.893 27.552.042 16.592.963 9.397.437 37.538.260
Piccola 340 32.861.707 74.738.515 49.084.514 35.856.301 111.749.244
Media 91 19.168.151 31.832.721 23.983.796 16.533.521 44.720.019
Grande 34 17.448.368 90.845.426 12.239.318 6.794.352 46.930.985

Campania

Micro 399 70.808.808 98.262.883 80.846.032 43.825.336 155.605.533
Piccola 1.261 153.745.288 314.539.660 208.497.554 123.935.539 458.309.850
Media 503 127.755.421 188.759.598 126.627.641 79.880.361 258.673.204
Grande 204 99.583.630 102.761.018 73.969.389 54.738.828 132.421.130

Molise

Micro 27 2.208.923 3.250.204 1.706.770 1.947.484 4.459.284
Piccola 71 5.539.651 19.948.738 9.354.520 5.107.287 19.356.311
Media 37 3.359.717 11.885.996 8.605.762 2.382.185 10.236.963
Grande 9 5.264.084 299.012 5.132.841 2.365.217 3.918.346

Puglia

Micro 269 16.131.360 35.612.260 27.206.750 14.382.771 53.381.994
Piccola 556 55.057.045 135.229.053 83.086.172 41.823.334 187.638.512
Media 242 72.284.299 87.056.192 56.222.257 25.246.933 121.245.732
Grande 145 62.818.009 69.246.987 53.926.806 19.553.784 85.398.499

Sardegna
Micro 132 7.704.410 18.882.619 11.475.832 9.227.261 23.470.464

Piccola 231 19.799.734 38.339.881 27.804.694 16.879.025 50.783.635

3

Media 91 18.881.272 29.634.316 29.675.315 15.607.953 37.635.208
Grande 56 41.420.682 21.594.614 23.849.869 12.905.493 29.698.896

Sicilia

Micro 436 31.497.217 61.780.662 52.075.515 21.487.510 98.118.926
Piccola 763 92.493.339 144.026.473 99.351.570 67.215.723 236.701.075
Media 268 49.440.167 119.490.394 62.849.530 33.680.382 131.173.061
Grande 115 105.990.218 91.346.619 39.441.038 16.253.843 101.176.278

Totale 6.885 (1) 1.194.728.788 1.977.005.554 1.263.737.964 726.435.522 2.551.290.705 (2)
(1) Il numero complessivo delle comunicazioni inviate risulta inferiore alla somma dei valori riportati nei righi della presente colonna (pari a 7.029) in quanto

le comunicazioni nelle quali sono indicate più strutture produttive ubicate in regioni diverse vengono conteggiate una volta per ciascuna di dette regioni.
(2) L’importo complessivo del credito d’imposta richiesto risulta inferiore alla somma dei valori riportati nei righi della presente colonna (pari a

2.566.534.247) in quanto detti valori, rilevati dal quadro B delle comunicazioni inviate, non tengono conto della riduzione del credito per i grandi progetti
di investimento risultante dall’applicazione nel quadro A della metodologia dell’«importo di aiuto corretto».

Motivazioni

L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito

d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024,

relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES

unica.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito “decreto-legge”), ha previsto che, a

pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la

comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il

Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito “decreto”) per l’accesso al

contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18

novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa

attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti

indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del

comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare

nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione

presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a

quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito

d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo 1

4

del decreto-legge il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta

fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al

limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del

credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori

investimenti realizzati. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato

comma 1 dell’articolo 16, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito

dell’applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge,

all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi

del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1.

Tanto premesso, l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo

periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge, richiesto in base alle comunicazioni integrative

validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840

euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo,

dell’articolo 1 del decreto-legge, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente

presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro

di risorse disponibili (3.270.000.000 - 2.336.465.840).

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che le percentuali del credito

d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo

1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000 / 2.336.465.840 e

933.534.160 / 214.824.865) dell’importo del credito richiesto.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge, con il presente

provvedimento sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto

per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi

imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;

c) l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

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Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 novembre 2023, n. 162;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024;

Articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

ottobre 2024, n. 143;

Articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell’11 giugno 2024;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 dicembre 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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