Provvedimento sostitutivo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, n. 171, relativo alla definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle imprese di grande distribuzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Provvedimento Agenzia Entrate del 12.03.2009 (Protocollo 21544 /09)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 12/03/2009
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
1.1. La trasmissione telematica dei dati relativi all’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale prevista dall’art. 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere effettuata dalle imprese di grande distribuzione commerciale e di servizi, i cui punti vendita hanno le caratteristiche indicate nell’art. 1, comma 430, della legge n. 311 del 2004, fermo restando l’obbligo di certificazione dei corrispettivi per quei punti vendita che hanno superfici inferiori ai limiti previsti dal medesimo comma 430.
1.2. La trasmissione avviene, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e con le modalità di cui al successivo punto 2. Essa va effettuata anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi.
1.3. L’esercizio della facoltà di cui al punto 1.1., comporta l’obbligo di adottare le modalità di trasmissione previste dal presente atto per un intero periodo d’imposta. Qualora la facoltà sia esercitata nel corso del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione sono comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui la scelta è stata operata.
2. Modalità di trasmissione dei dati
2.1. Le imprese che esercitano la facoltà di cui al punto 1.1., utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti da esse possedute per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
2.2. Le imprese possono avvalersi, per la trasmissione dei dati di cui al punto 1, dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
2.3. La trasmissione telematica dei dati è effettuata previa verifica, da eseguirsi mediante i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, della congruenza dei predetti dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.
2.4. I file contenenti i dati di cui al punto 1 da trasmettere tramite il servizio telematico Internet devono avere dimensione non superiore a 3 Megabyte.
3. Ricevute.
3.1. La trasmissione dei dati di cui al punto 1 si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi, salvo i casi previsti al punto 3.4.
3.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
3.3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.
3.4. La ricevuta di cui al punto 3.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.3;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 2.2.
3.5. Le circostanze elencate al punto 3.4 sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto .
4. Tempistica di trasmissione dei dati.
4.1. La trasmissione di cui al punto 2 riguarda tutti i dati relativi ad un mese ed è effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento. I dati relativi alle eventuali fatture sono trasmessi cumulativamente agli altri dati relativi al mese in cui le stesse risultano emesse.
4.2. E’ consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purché esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire. La sostituzione comporta l’automatico annullamento del file precedentemente inviato.
5. Disposizioni transitorie
5.1. Le disposizioni previste dal presente provvedimento sostituiscono quelle del provvedimento del 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, n.171.
5.2. Le specifiche tecniche e la nuova tempistica di trasmissione prevista al punto 4.1. hanno valenza a partire dalla trasmissione dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di giugno 2009, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese di luglio dello stesso anno.
5.3. Per la trasmissione telematica dei dati fino al 31 maggio 2009 rimangono in vigore le specifiche tecniche e la tempistica di cui al provvedimento del 8 luglio 2005.
Motivazioni
L'art. 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005) ha previsto, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, distinti per ciascun punto vendita.
Il successivo comma 431 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica. Il medesimo comma stabilisce, inoltre, che la trasmissione telematica sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, n. 171, si è data attuazione alle previsioni contenute nel richiamato comma 431, specificando le modalità ed i termini per la trasmissione telematica.
Il presente provvedimento sostituisce il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2005, al fine di consentire la soluzione di alcune problematiche di carattere tecnico-procedurale, riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi, evidenziate dalle imprese che operano nel settore della grande distribuzione organizzata.
Possono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che operano nel settore della grande distribuzione commerciale, aventi punti vendita con le caratteristiche individuate dall’art. 1, comma 430, della legge n. 311 del 2004 e, per effetto della delega di cui al successivo comma 430-bis (comma inserito dall'art. 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) il presente provvedimento estende il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi anche alle imprese di servizi i cui punti vendita rispettano i medesimi requisiti dimensionali.
La trasmissione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi deve essere effettuata con cadenza mensile per ciascun punto vendita, anche per i punti vendita che non hanno le dimensioni previste dalla norma e che, pertanto, continuano ad avere l'obbligo di certificare i corrispettivi. La comunicazione deve evidenziare, partitamente, i dati richiesti per ciascuna giornata anche nel caso in cui non vi siano corrispettivi.
Se il soggetto decide di avvalersi della trasmissione telematica, comunica la propria scelta effettuando l'invio dei soli dati relativi all'adesione. La scelta è vincolante per un intero periodo d'imposta. Se la scelta interviene nel corso del periodo d'imposta, devono essere necessariamente trasmessi anche i dati afferenti ai corrispettivi relativi alla frazione del periodo d'imposta precedente alla scelta.
La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet; il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
I dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è completata la procedura di ricezione; a tal fine l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.
Il provvedimento specifica i motivi che possono dar luogo allo scarto del file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che danno luogo allo scarto, la stessa è comunicata, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi dalla comunicazione di scarto.
Il presente provvedimento modifica la tempistica della comunicazione già fissata dal provvedimento del 8 luglio 2005, stabilendo che i corrispettivi giornalieri devono essere aggregati per mese (invece che per settimana), ed inviati entro il quindicesimo (invece che il quinto) giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento.
Il soggetto che ha effettuato la trasmissione telematica può sostituire un file precedentemente inviato, entro un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire.
Il presente provvedimento, inoltre, rettifica le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, modificando in particolare la parte denominata “Record di Dettaglio”. Con le nuove specifiche tecniche, che sostituiscono le precedenti, viene suddiviso l’importo dei corrispettivi in relazione al diverso regime IVA applicato alle operazioni, e viene eliminata la voce in cui riportare il dettaglio dei corrispettivi per i quali l’azienda ha emesso fattura.
In via transitoria il provvedimento dispone che le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica definiti dal provvedimento dell’8 luglio 2005 si applicano con riferimento ai corrispettivi relativi a tutto il mese di maggio 2009.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
(omissis)
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’ imposta sul valore aggiunto (art. 22);
Articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: modifiche alla disciplina riguardante il rilascio della ricevuta fiscale;
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;
Articolo 4, comma 1, lett. e) ed f) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2005 (commi 429-432);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, n. 171: Definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle imprese di grande distribuzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
La pubblicazione del presente provvedimento viene effettuata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato A
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle imprese della Grande Distribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(omesso)
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi