Prot. n. 11185/2022
Approvazione dei modelli 730,
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2021.
1.1Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
a)730/2022, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2022, per i redditi prodotti nell’anno 2021;
b)
c)
d)
e)
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f)bolla per la consegna dei modelli 730 e/o
1.2.I predetti modelli
1.3.Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF e dei professionisti abilitati del modello
1.4.Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Consegna delle dichiarazioni modello 730.
2.1.I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2022 devono trasmettere all’Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2022 e nei modelli
2.2I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2022, nei modelli
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2.3.I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
3.Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello
3.1.I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica le schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modelli
3.2.In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
3.3.I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli
3.4.In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale, i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su
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ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello
3.5Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma
3.6I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.
4. Obblighi di riservatezza
4.1I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell’allegato 3 che forma parte integrante del presente provvedimento.
4.2Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l’Agenzia delle entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 3 del presente provvedimento.
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4.3In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel Modello
5.Esercizio delle scelte nel Modello
5.1L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
5.2L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.3L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell’articolo 12 del
L’elenco dei partiti politici per i quali è possibile effettuare la scelta per la destinazione del due per mille è trasmesso all’Agenzia delle entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.
6. Trattamento dei dati
6.1.La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e
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6.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il presente modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
6.3.Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
6.4Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti,
èstato disposto che la trasmissione del modello 730 venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
7.Dichiarazione dei redditi precompilata
7.1.La dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è redatta utilizzando i modelli di cui al punto
1.1del presente provvedimento.
8.Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.
8.1.Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.
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8.2.Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore arancio (pantone 158U).
8.3.I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:
a)stampa realizzata con i colori previsti nel punto 8.2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
b)conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
8.4.Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:
a)larghezza, minima cm. 19,5 - massima cm. 21,5;
b)altezza, minima cm. 29,2 - massima cm. 31,5.
8.5.Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:
a)larghezza, minima cm 35 - massima cm 42;
b)altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
8.6.Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.
8.7.I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.
9. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.
9.1.È autorizzata la riproduzione dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 8, mediante l’utilizzo di stampanti che garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
9.2.Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.
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9.3.I modelli di cui al punto 1 possono essere prelevati in formato elettronico dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
9.4.È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 8 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
9.5.Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, Modello
del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due Modelli
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l’altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell’anno in cui devono essere utilizzati.
Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2022 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, il Modello
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del contribuente, il Modello
all’assistenza fiscale prestata, i Modelli
comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta.
Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la
consegna dei Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica
nonché per la consegna del Modello
incaricato della trasmissione telematica.
Con il presente provvedimento vengono, inoltre, disciplinate la modalità di
indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene
autorizzata la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro
(secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal
decreto legislativo n. 213 del 1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o
superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
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Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l’altro l’istituzione di una addizionale regionale all’IRPEF;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (articoli 1 e 3, comma 3);
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l’istituzione di un’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
Legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
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Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di approvazione del Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
Decreto legislativo 28 novembre 2018, n. 142, concernente l’attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
Legge 27 dicembre 2019 n.160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
Legge 30 dicembre 2020, n.178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
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Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, recante avvio operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);
Decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2022, con le relative istruzioni, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 14 gennaio 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi