Prot. n. 43406 /2023
Applicazione aliquota Iva del 5 per cento ai servizi di teleriscaldamento.
Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 comma 16 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) che con nota n. 47 del 7 febbraio 2023 ha rilasciato il proprio
parere favorevole in merito al contenuto del presente provvedimento,
dispone
1. Ambito di applicazione
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assoggettate all’imposta
sul valore aggiunto con l’aliquota del 5 per cento le forniture di servizi di
teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi
dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del medesimo anno.
Qualora le forniture di cui al periodo precedente siano addebitate sulla base
di consumi stimati, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si
applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei
consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e
marzo dell’anno 2023, ancorché i predetti consumi effettivi siano addebitati agli
utenti in fatture emesse successivamente.
Per servizi di teleriscaldamento si intendono quelli forniti mediante le reti
di teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con esclusione delle reti di teleraffreddamento (o
teleraffrescamento).
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L’aliquota ridotta si applica a tutte le componenti di costo del servizio di
teleriscaldamento.
Motivazioni
Il comma 16 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito
anche solo legge di bilancio 2023), stabilisce la riduzione dell’aliquota IVA al 5
per cento per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
Si tratta dei servizi resi mediante le reti di teleriscaldamento di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che
le definisce come «qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da
una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione,
realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque
interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla
medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento … di
spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda
sanitaria; (..)»
Qualora tali servizi siano addebitati sulla base di consumi stimati, l’aliquota
IVA ridotta si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla
base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio,
febbraio e marzo dell’anno 2023.
Data l’eccezionalità della misura e la ratio della stessa, rappresentata dalla
necessità di garantire la parità di trattamento rispetto alla somministrazione di gas
naturale, si applicano anche ai servizi di teleriscaldamento i chiarimenti contenuti
nella risoluzione 47/E del 6 settembre 2022, relativa all’applicazione dell’aliquota
IVA del 5 per cento prevista per la somministrazione di gas per usi civili e
industriali, agevolazione prorogata dal comma 13 dell’articolo 1 della legge di
bilancio al primo trimestre 2023.
In tale sede è stato chiarito che poiché la normativa temporanea
emergenziale, espressamente derogando alla disciplina IVA ordinariamente
prevista, va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del
gas per gli utenti, l’aliquota agevolata del 5 per cento si applica all’intera fornitura
del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture relative al periodo di
vigenza della norma.
Analogamente, l’aliquota agevolata del 5 per cento si applica all’intera
fornitura del servizio di teleriscaldamento resa all’utente finale e contabilizzata
nelle fatture emesse per il periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.
Il presente provvedimento è emanato in applicazione dell’ultimo periodo
del comma 16, che così dispone: «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, sentita l’ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono
determinate le modalità di attuazione del presente comma.».
ARERA ha reso il proprio parere favorevole in merito al contenuto del
presente provvedimento con nota n. 47 del 7 febbraio 2023.
3
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;
articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Legge 29 dicembre 2022, n. 197: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma
361 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 15 febbraio 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi