Prot. n. 43425/2023
Proroga dei termini per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria e per
l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi
precompilata 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come
modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28
novembre 2022, esclusivamente con riferimento alle spese sanitarie
sostenute dalle persone fisiche nel 2022, i soggetti individuati dall’articolo
1, comma 1, lettere f) e g), dello stesso decreto trasmettono i dati al Sistema
Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione
precompilata, entro il 22 febbraio 2023.
2. In deroga a quanto previsto dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio
2019, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese
sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta
2019, e successive modifiche, esclusivamente con riferimento ai dati
relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2022 e ai relativi rimborsi:
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? ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata,
il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo 2023, mette a disposizione
dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, i dati consolidati
comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo
decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),
nonché i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati
da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica
dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla
normativa vigente;
? l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati
delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:
a) con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie
di spesa, fino al 22 febbraio 2023, comunicando all’Agenzia
delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il
proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di
identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la
relativa data di scadenza, con le modalità previste dal punto
2.4.5 del provvedimento del 6 maggio 2019;
b) in relazione ad ogni singola voce, dal 3 marzo 2023 al 30
marzo 2023, accedendo all’area autenticata del sito web
dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera
sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID, con le
modalità previste dal punto 2.4.4 del provvedimento del 6
maggio 2019.
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Motivazioni
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
L’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua
i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni
sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a
deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo
stesso decreto.
Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e
3.
Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stata ampliata la
platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie
al Sistema Tessera Sanitaria.
L’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
19 ottobre 2020 e successive modifiche, ha stabilito che l’invio al Sistema Tessera
Sanitaria sia effettuato entro il 30 settembre 2022, per le spese sanitarie sostenute nel
primo semestre 2022, ed entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo
semestre 2022.
Da ultimo, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28
novembre 2022, nel modificare il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 1° settembre del 2016 ha previsto una nuova modalità di individuazione degli ottici
tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria a partire dal
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1° dicembre 2022 e ha individuato il 31 gennaio 2023 quale termine per l’invio dei
dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte degli ottici per tutte le spese sostenute nel
2022.
In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di
utilizzo dei dati delle spese sanitarie messe a disposizione dal Sistema Tessera
Sanitaria.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6
maggio 2019 ha previsto che, a partire dall’anno d’imposta 2019, il Sistema Tessera
Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle
spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi
effettuati nell’anno precedente a partire dal 9 marzo di ciascun anno successivo al
periodo d’imposta di riferimento.
Con nota dell’8 febbraio 2023 una significativa associazione di categoria degli
ottici ha rappresentato che gli operatori hanno incontrato delle difficoltà nel rispettare
la scadenza prevista per la trasmissione dei dati e ha quindi richiesto una proroga di
qualche giorno.
Pertanto, considerato che la mancata trasmissione dei dati inciderebbe
negativamente sulla completezza delle informazioni da riportare nella dichiarazione
dei redditi precompilata, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 19-octies,
comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, al punto 1 del presente
provvedimento viene prorogato al 22 febbraio 2023 il termine per la trasmissione al
Sistema Tessera Sanitaria delle spese relative all’anno 2022 da parte degli ottici,
previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stabilito che, anche
per gli altri soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in deroga a
quanto previsto dal citato articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2020 e successive modifiche, il termine per
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la trasmissione dei dati sia rinviato dal 31 gennaio al 22 febbraio 2023, per quanto
riguarda le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022.
Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy
approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la
propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2022 per
l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Pertanto, con il presente provvedimento al punto 2 sono previste delle deroghe
ai termini individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n.
115304 del 6 maggio 2019, per consentire agli assistiti di esercitare la propria
opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione
precompilata 2023. In particolare l’opposizione può essere esercitata fino al 22
febbraio 2023 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relativi
ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle
entrate, e dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), in
relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata
del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.
Infine, con il presente provvedimento viene spostato dal 9 marzo 2023 al 31
marzo 2023, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a
disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2022 e dei relativi
rimborsi.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art.
71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42,
del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
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Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia
di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2015
concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della
elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3,
comma 3, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2019
riguardante le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese
veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a
decorrere dall’anno d’imposta 2019.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020 e
successive modifiche, riguardante la trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese
sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del
pagamento e quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei
corrispettivi e delle fatture.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022
concernente la nuova modalità di individuazione degli ottici tenuti all’invio al Sistema
Tessera Sanitaria dei dati di spesa sanitaria per la dichiarazione precompilata e
l’individuazione dei termini previsti per la trasmissione dei dati spese sanitarie 2022
al Sistema Tessera Sanitaria da parte degli ottici.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 15 febbraio 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
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C.f. e p.iva 01316560331
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi