Prot. n. 295324/2024
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei
confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze
tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2021 e l’importo
delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti
passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le
informazioni derivanti dal confronto tra:
a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al punto
1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24
novembre 2022 e successive modificazioni) emesse per le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o
identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi
telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
c) i dati indicati nella Dichiarazione annuale IVA;
da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta
2021.
2
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è
riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla
correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter
fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di
giustificare la presunta anomalia.
1.2 Dati e informazioni di cui al punto 1.1 contenuti nelle comunicazioni:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
d) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
e) codice atto;
f) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dei commi da 209 a 214, articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:
i. imponibili;
ii. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di
cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n.
633 del 1972 (ricevute);
g) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio
relativi all’anomalia riscontrata;
h) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
non conosciuti;
i) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
di cui al successivo punto 5.1.
2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del
contribuente gli elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le
informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli
contribuenti – comunicato ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di
dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area
riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata
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“Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono
resi disponibili:
a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il
periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle
anomalie;
b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):
i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24,
colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate
nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38
(Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e
VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile
nell’anno oggetto di comunicazione);
ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse
charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma
algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8,
VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;
c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai
sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi
da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti
nature:
i. attive imponibili;
ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse
charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74,
del d.P.R. n. 633 del 1972;
d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle
operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che
non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;
e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice
fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;
f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni
imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti
commerciali online” o “distributori carburanti”;
g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice
fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di
inversione contabile (reverse charge).
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3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
non conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione
delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero
segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla
stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al
punto 2.1.
4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei
contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia
di Finanza tramite strumenti informatici.
5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi
resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni
eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione
delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle
violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.
6 Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
6.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni.
6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli
obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla legge (e,
precisamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della
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legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto legislativo del 5 agosto 2015 n.
127 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione
dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23),
nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o,
comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia
delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del Regolamento (UE) 2016/679).
6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate
assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero
processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate
si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la
gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679.
6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente
provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle
varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta
gestione delle comunicazioni.
6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.
1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva
i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla
definizione di eventuali giudizi.
6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la
trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite
invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le
relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente,
all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle
Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e
Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla
normativa in materia.
6.7 L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a
garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché
la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6
6.8 Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella
sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Motivazioni
L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate siano individuate le
modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del
medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di
Finanza.
In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali
sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche
mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal
confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i dati della dichiarazione IVA da cui
risulterebbero delle anomalie.
Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del presente
provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli
eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza
che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati
abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di
irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento
di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui
all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti
possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
7
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo
57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
? Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
? Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2,
comma 1);
? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento
? Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive
modificazioni;
? Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 –
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
? Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni –
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo
3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni –
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
8
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive
e all’imposta sul valore aggiunto;
? Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante
modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998,
n.187;
? Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni – Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
? Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 e successive modificazioni;
? Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione
digitale;
? Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, contenente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008 – articolo 1, commi da 209 a 214);
? Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive
modificazioni;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno
2009, recante l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al
provvedimento 18 settembre 2008;
? Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese e successive modificazioni;
? Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e successive modificazioni,
contenente il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
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? Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
? Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni –
Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di
beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
? Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, e
successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni da
trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio
della relativa opzione;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, e
successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per l’emissione e la
ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello
Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio,
nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di
beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018,
e successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati
ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n.
127;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 e
successive modificazioni, riguardante la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
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? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre
2022, e successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio,
nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di
beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori
disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
? Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Razionalizzazione e semplificazione
delle norme in materia di adempimenti tributari.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 15 luglio 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi