Prot. n. 356194/2022
Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo di cui all'articolo 22 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e
del contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto
forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea
del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli
operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1 Il presente provvedimento definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto
dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di
sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificate con la
Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (di seguito "Temporary Framework"),
che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta in
favore delle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme
regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del
comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito "decreto").
1.2 L'autodichiarazione di cui al punto 1.1 è resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1.3 Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l'allegato modello denominato "Credito
d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo Autodichiarazione attestante il
possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12
del Temporary Framework" (di seguito "Autodichiarazione"), con le relative istruzioni.
1.4 La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4363 final
del 21 giugno 2022.
1.5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet
dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Modalità e termini per l'invio dell'Autodichiarazione
2.1 L'Autodichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle
dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia
delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati
nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa
comunicazione.
2.2 A seguito della presentazione dell'Autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta
che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Autodichiarazione,
nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
2.3 Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'Autodichiarazione, è rilasciata una seconda
ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito
d'imposta.
2.4 Il credito d'imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita
IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.
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2.5 L'Autodichiarazione è inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Si considerano
tempestive le Autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio
telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella
comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
2.6 Nello stesso periodo di cui al punto 2.5 è possibile:
? inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L'ultima Autodichiarazione validamente trasmessa
sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
? presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le
stesse modalità di cui al punto 2.1.
2.7 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli
adempimenti conseguenti alla gestione dell'Autodichiarazione.
3. Fruizione del credito d'imposta
3.1 Il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data
di rilascio della ricevuta di cui al punto 2.3, esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3.2 Fermo restando quanto previsto nel punto 3.1, relativamente alle Autodichiarazioni per le
quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è
utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In
caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata
un'ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l'integrazione di tali dati. L'Agenzia delle entrate
comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi
ostativi.
3.3 L'integrazione di cui al secondo periodo del punto 3.2 è effettuata mediante l'invio di una
nuova Autodichiarazione entro il termine di cui al punto 2.5 oppure, se successivo, entro il
termine di sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta.
3.4 Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
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b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all'ammontare massimo fruibile in base all'Autodichiarazione, anche tenendo conto di
precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto
che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell'area riservata
del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
c) con successiva risoluzione è istituito il relativo codice tributo e sono impartite le
istruzioni per la compilazione del modello F24.
4. Trattamento dei dati
4.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),
del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell'articolo 22 del
decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d'imposta presentino
all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti
sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework. Il comma 4
dello stesso articolo 22 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, siano definiti modalità, termini di presentazione e contenuto dell'Autodichiarazione.
4.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema
informativo dell'Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla
quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale
nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento,
sono:
- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo
che effettua l'Autodichiarazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi
sottoposti alla verifica antimafia;
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- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore
(es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati contabili relativi al credito d'imposta;
- i dati anagrafici (codice fiscale) delle imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione
di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea
di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dell'Autodichiarazione, per
le verifiche successive e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
4.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento
per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione,
accertamento e riscossione.
4.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento
(UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata
sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la
trasmissione dell'Autodichiarazione venga effettuata mediante i canali telematici
dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un
soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, comma
3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
4.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante
dell'Autodichiarazione.
4.7 Sul trattamento dei dati personali relativo all'Autodichiarazione è stata eseguita la
valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE)
2016/679.
Motivazioni
L'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto un credito d'imposta per le imprese turistico-ricettive,
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ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio
2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria
aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi
tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento
dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Il credito d'imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività
ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente
periodo dell'anno 2019.
Ai fini dell'agevolazione rilevano anche i versamenti a titolo di seconda rata dell'anno
2021 dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, di cui alla
legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della
provincia autonoma di Bolzano, di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3.
Le disposizioni di cui al citato articolo 22 si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4363 final del
21 giugno 2022.
Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto,
definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il
possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary
Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito
d'imposta.
Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l'allegato modello denominato
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"Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo Autodichiarazione attestante il
possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del
Temporary Framework", con le relative istruzioni.
In particolare, viene previsto che l'Autodichiarazione è inviata, dal 28 settembre 2022 al
28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure
avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 101
del 10 agosto 2018;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
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legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 16 settembre 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi