Provvedimento Agenzia Entrate del 16.12.2022 (465502/2022)

Prot. n. 465502/2022






Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica
degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone


1. Approvazione del modello Registrazione di atto privato (modello RAP) e

delle relative istruzioni.

È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello “RAP -

Registrazione di atto privato” (d’ora in poi, “modello RAP”) da utilizzare da parte

dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione telematica degli

atti privati.

Il modello RAP, nella versione approvata con il presente provvedimento, può

essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato. Con

successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso

alla registrazione di tutti gli atti privati.

Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati

nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data

relativa comunicazione.

1.1 Descrizione e contenuto del modello

Il modello RAP è composto da:

2

- frontespizio che riporta l’informativa sul trattamento dei dati personali;

- quadro A “Dati generali”, che contiene i dati utili alla registrazione dell’atto

quali la scelta dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, la tipologia del contratto,

la data di stipula, l’eventuale presenza di allegati, la sezione con le

informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, la

sezione relativa all’impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli

importi dovuti;

- quadro B “Soggetti”, contenente i dati delle parti (dante causa e avente causa)

risultanti dall’atto;

- quadro C “Negozio - Comodato”, nel quale vanno indicate le informazioni

relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione;

- quadro D “Immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto

del contratto.

1.2 Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

Il modello RAP è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in

formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it e ne è autorizzata la

riproduzione nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute

nell’Allegato A al presente provvedimento.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che lo

stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente

provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli

estremi del presente provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in

colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che

comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

1.3 Modalità di presentazione

Il modello RAP è presentato esclusivamente in modalità telematica in

applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 5 del decreto legge 30

3

maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto

direttoriale del 31 luglio 1998.

Al modello RAP devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o

TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:

- copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto da

registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano

leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico

o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità

telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il

contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per

completare la registrazione dell’atto;

- copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio

scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso

gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla

registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in

formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli

eventuali allegati.

1.4 Applicazioni informatiche

Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate

www.agenziaentrate.gov.it. dal 20 dicembre 2022 è resa disponibile gratuitamente

un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione del modello RAP.

2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei

dati

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati del modello RAP

saranno approvate con successivo provvedimento.

4

Motivazioni

Il presente provvedimento approva il nuovo modello per la “Richiesta di

registrazione di atto privato” (modello RAP) e le relative istruzioni.

La nuova modalità di registrazione semplificata è introdotta in applicazione

delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 5, del decreto legge 30 maggio 2010,

n. 78, che ha demandato a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

la definizione degli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da

una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di

fatto ai sensi dell’articolo 2704, primo comma, del codice civile.

Il modello RAP, nella versione approvata con il presente provvedimento, può

essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato.

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà

progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite

l’approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

In fase di prima applicazione l’adempimento potrà essere effettuato dagli

utenti e dagli intermediari esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposita

procedura web resa disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito istituzionale

dal 20 dicembre 2022.

Con successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per

la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il relativo

prodotto di controllo.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;

art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

5

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Codice Civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Capo XIV “Del

comodato”;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina

dell’imposta di bollo);

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle

disposizioni concernenti l’imposta di registro);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle

imposte sui redditi);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto 31 luglio 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle

dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,

nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti

del contribuente”;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 dicembre 2001;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, 122;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2011;

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26

aprile 2012, n. 44;

Decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193;

Decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73.

6

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo

1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 16 dicembre 2022



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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