In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
1.1 Il punto 4.1 del provvedimento del 2 agosto 2013, numero di protocollo 2013/94902, ? modificato come segue: " 4.1 La comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d?imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.?
1.2 Il punto 5.5 del provvedimento del 2 agosto 2013, numero di protocollo 2013/94904, ? modificato come segue: "5.5 La comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.?
Il presente provvedimento modifica il termine per la trasmissione dei dati delle seguenti comunicazioni all'Anagrafe tributaria:
- comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, in attuazione dell'articolo 2, comma 36- sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
- comunicazione, ai sensi dell?articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell?imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell?impresa, in attuazione dell'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
Il nuovo termine per la comunicazione dei dati ha lo scopo di agevolare l?adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l?utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno gi? concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l?indeducibilit? dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento.
La scelta tiene conto dell?ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un?unica scadenza dell?adempimento comunicativo e di quello dichiarativo.
Per detti motivi il nuovo termine prevede, per entrambe le comunicazioni, una tempistica successiva (30 giorni) alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
Provvedimento del 16 novembre 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 16 novembre 2011;
Provvedimento del 13 marzo 2012, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 13 marzo 2012;
Provvedimento del 17 settembre 2012, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 settembre 2012;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (artt. 51 e 54).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 38, quarto e quinto comma);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, dodicesimo comma).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.