Provvedimento Agenzia Entrate del 16.05.2018 (45790/2018)

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati nei confronti di «Centro di assistenza fiscale CSE S.r.l.»

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

DISPONE

? larevoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 32 e ss. del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti del

«Centro assistenza fiscale CSE S.r.l.», con sede legale in Via Piave 61 - c.a.p. 00187 Roma (RM), codice fiscale e partita I.V.A. n. 11335191000, legalmente rappresentato da Pane Serafina, nata a Piano di Sorrento il 10 novembre 1975, c.f.: PNASFN75S50G568P, residente a Meta (NA) in via del Salvatore 23 - cap 80062;

? larevoca dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ottenuta il 27/09/2011 con busta di tipo A, numero 91333439, tipo utente D10 - CAAF DIPENDENTI.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, la revoca dell'abilitazione a "Entratel" ha effetto dal 31° giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento.

Motivazioni

Il Centro di assistenza fiscale CSE S.r.l. è stato autorizzato ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 con Provvedimento del 19 maggio

2011, ed è stato iscritto al n. 91 dell'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Con comunicazione pervenuta tramite PEC del 20 marzo 2018 (prot. 26666), il rappresentante legale del Caf ha comunicato che "non svolge più l'attività di assistenza fiscale dal 2015".

Questa Direzione regionale ha verificato che nell'ultimo triennio il CAF ha trasmesso soltanto 11 dichiarazioni, a conferma di quanto comunicato.

Pertanto, con il presente atto si dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti del Centro assistenza fiscale CSE S.r.l. e la cancellazione dall'Albo di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Poiché l'art. 9, comma 3, del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che: "Le società richiedenti possono utilizzare le parole "CAF" e "Centri di assistenza fiscale" soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1", ne discende che la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare l'acronimo "CAF" o "Centro di Assistenza Fiscale" a partire dalla data di notifica del provvedimento di revoca: perciò la società è tenuta a presentare la dichiarazione di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevista per i casi di variazione o cessazione dell'attività.

Ai sensi dell'art. 8, del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, la revoca dall'autorizzazione a prestare assistenza fiscale comporta anche la revoca dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" ottenuta in data 27/09/2011 con busta di tipo A, numero 91333439, tipo utente D10 - CAAF DIPENDENTI con effetto dal 31° giorno dalla notificazione. Infatti, "Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni".

Informativa

Il presente provvedimento:

? viene pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

? viene notificato, nelle forme di legge, al CAF CSE s.r.l., con sede legale in Roma, via Piave, 61, 00187;

? viene inviato in copia, a mezzo PEC, all'Agenzia delle Entrate - Divisione Servizi - Direzione centrale Servizi fiscali - Settore Assistenza - Ufficio Assistenza agli intermediari fiscali e alla Direzione centrale Audit.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, davanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

A.G.A. competente: TAR LAZIO.

Ente contro il quale proporre ricorso: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, via G. Capranesi n. 54, 00155 Roma.

Unità organizzativa responsabile del procedimento al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Lazio - Settore Servizi e consulenza - Ufficio Gestione tributi,via G. Capranesi n. 54, Roma - indirizzo PEC: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it .

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore regionale

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001;

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, recante "Disposizioni concernenti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

Decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999 - Attribuzione alle Direzioni regionali delle entrate della competenza all'autorizzazione all'attività di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

b) Disposizioni in materia di assistenza fiscale

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 32 - 40)

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 - Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Circolare n. 14/E del 14 aprile 2005 - Procedura informatizzata degli Albi dei CAF - Modalità per l'invio delle comunicazioni relative alle sedi operative dei Caf

Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 - Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti

Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 - Visto di conformità - Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

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