Prot. n. 153000/2021
Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1.Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Ambito soggettivo
2.1.Il credito d’imposta di cui al punto 1.1 spetta alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2.2.Il credito d’imposta di cui al punto 1.1 spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.
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3.Ambito oggettivo e requisiti per il riconoscimento del credito d’imposta
3.1.Il credito d’imposta di cui al punto 1.1 spetta con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
3.2.Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
a)per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
b)per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.
3.3.Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3.4.L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale
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nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
3.5.Per le spese sostenute prima della pubblicazione del presente provvedimento, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui al punto 1.1:
a)sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli indicati al punto 3.3;
b)è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
4.Comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili
4.1.Dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta di cui al punto 1.1 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente.
4.2.Ai fini di cui al punto 4.1, con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello di "Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”
(di seguito "Comunicazione”), con le relative istruzioni.
4.3.La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante:
a)il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b)i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
4.4.A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione
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del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.5.Nello stesso periodo di cui al punto 4.1 è possibile:
a)inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b)presentare la rinuncia al credito d’imposta indicato nella precedente comunicazione con le stesse modalità di cui al punto 4.3.
4.6.Eventuali aggiornamenti del modello di Comunicazione, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data adeguata pubblicità.
5.Ammontare del credito d’imposta spettante
5.1.Nel rispetto del limite di spesa annuale di cui all’articolo 1, comma 1088, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle spese non può essere superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
5.2.Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 1, comma
1088, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate. Nel caso
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in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta risulti uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
6.Modalità di utilizzo del credito d’imposta
6.1.Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile:
a)dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b)dai soggetti beneficiari diversi da quelli di cui al punto precedente, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6.2.Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a)il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 5.2;
b)nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo di cui al punto 5.2, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
c)non si applica il limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pro tempore vigente;
d)con successiva risoluzione è istituito un apposito codice tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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7.Trattamento dei dati
7.1.La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e
7.2.L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento (UE) n. 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati catastali delle unità immobiliari oggetto degli interventi.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito, per le
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verifiche successive sulla spettanza del credito e l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
7.3.Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
7.4.Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione delle spese che danno diritto ai crediti d’imposta venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o tramite un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7.5.L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione delle spese che danno diritto al credito d’imposta.
7.6.Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione delle spese che danno diritto al credito d’imposta è eseguita l’analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di
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filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
L’articolo 1, comma 1088, della citata legge n. 178 del 2020 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.
Con il presente provvedimento viene, pertanto, data attuazione alle sopra citate disposizioni.
Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa, con il presente provvedimento viene stabilito che i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente. In particolare, il presente provvedimento prevede:
a.la presentazione delle comunicazioni nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
b.l’individuazione della misura del credito d’imposta fruibile, che è pari all’importo del credito indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 1, comma 1088, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate;
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c. la pubblicazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia con il quale
èresa nota la misura percentuale del credito d’imposta spettante.
I termini di presentazione della comunicazione sono fissati nell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, al fine di assicurare a tutti i destinatari della misura agevolativa di accedere al beneficio, anche se in misura ridotta rispetto a quella prevista dalla norma qualora l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle comunicazioni validamente presentate risultasse superiore alle risorse stanziate per ciascun anno, e di ottimizzare l’impiego delle risorse stanziate.
Con il presente provvedimento sono anche individuate le modalità di utilizzo del credito d’imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile:
-dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24;
-dai soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente, in compensazione tramite modello F24.
Riferimenti normativi
a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
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Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 16 giugno 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi