Riduzione del parametro di riferimento per l’individuazione delle imprese di più rilevante dimensione ai sensi dell’articolo 27, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009 n. 2
Provvedimento Agenzia Entrate del 16.12.2009 (Prot. 2009/189542)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 18/12/2009
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto ed in attuazione dell’art. 4, comma 3, del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate
DISPONE
1. Riduzione a 200 milioni di euro del parametro di riferimento per l’individuazione delle imprese di più rilevante dimensione ai sensi dell’articolo 27, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009 n. 2.
1.1 A decorrere dal 1° gennaio 2010, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a duecento milioni di euro. Tale valore è utilizzato ai fini dell’individuazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto delle imprese di cui al periodo precedente per le quali l’Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della relativa presentazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009 n. 2.
1.2 Ai fini della determinazione del parametro di riferimento per l’individuazione delle imprese di più rilevante dimensione di cui al punto 1.1, si applicano i criteri definiti con il Provvedimento prot. n. 54291 del 6 aprile 2009.
Motivazioni
L’art. 27, commi 9 e 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto, analogamente a quanto avviene nelle principali amministrazioni fiscali estere, controlli più frequenti e mirati nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione ai fini del potenziamento della complessiva azione di contrasto.
Tale strategia ha comportato anche una riorganizzazione delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia al fine di favorire specifiche analisi di rischio e conseguenti misure di contrasto dei più rilevanti fenomeni di elusione ed evasione.
Proprio con riguardo ai cosiddetti grandi contribuenti, tenuto conto della elevata pericolosità fiscale riscontrata negli ultimi anni e del rilevante impatto finanziario determinato dalle violazioni riscontrate è stata prevista un’accurata attività di analisi che, tenendo conto anche del settore produttivo dell’impresa perviene all’attribuzione di un livello di rischio a ciascun grande contribuente, finalizzata a differenziare l’azione di controllo nei confronti di tali soggetti.
In particolare, il comma 9 prevede che per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione.
Il comma 10 definisce, poi, come imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro, prevedendo altresì che tale importo debba essere gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011.
Tenuto conto, pertanto, delle esigenze organizzative connesse al graduale potenziamento delle strutture individuate per la gestione del processo di controllo dei contribuenti di più rilevante dimensione, il citato comma 10 ha demandato ad appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate la progressiva riduzione dell’ammontare del volume d'affari o dei ricavi dei soggetti che rientrano in tale platea di contribuenti, che viene definita nella misura di duecento milioni di euro per l’anno 2010.
Ai fini della determinazione di tale ultimo ammontare di volume d'affari o ricavi e della conseguente individuazione dei contribuenti nei confronti dei quali sono espletate le attività di cui ai commi 9, 11 e 12 del predetto articolo 27, si applicano i criteri definiti con il Provvedimento prot. n. 54291 del 6 aprile 2009.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
(omesso)
b) Organizzazione interna dell’Agenzia delle entrate:
(omesso)
c) Disciplina normativa di riferimento
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito, con modificazioni dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 27, commi da 9 a 14);
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 54291 del 6 aprile 2009 recante “Criteri per la determinazione del volume d’affari, ricavi o compensi ai fini della individuazione della competenza all’espletamento delle attività di cui all’articolo 27, commi da 9 a 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
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