Disposizioni sul Centro Operativo di Venezia IL DIRETTORE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE:
1. Disposizioni sul Centro Operativo di Venezia. 1.1 Il Centro Operativo di Venezia (di seguito "Centro?) controlla i rimborsi che derivano dalla deducibilit? dell?IRAP dalle imposte sui redditi, richiesti in via telematica dalle societ? partecipanti al consolidato ai sensi delle disposizioni citate alla lettera c) della sezione "Riferimenti normativi?. A tal fine il Centro verifica la correttezza dell?esito della liquidazione automatizzata ed emette gli atti che riconoscono o negano la spettanza dei predetti rimborsi.
1.2 Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal Centro a seguito delle attivit? di cui al punto 1.1 ? competente, ai sensi dell?articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l?ufficio territorialmente competente. Quest?ultimo ? parte nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie, in base al disposto di cui all?articolo 10 del citato decreto legislativo.
1.3 Resta ferma, per gli uffici territorialmente competenti, la possibilit? di emettere direttamente gli atti di cui al punto 1.1, previo coordinamento con il Centro.
Le attribuzioni del Centro Operativo di Venezia sono state a suo tempo definite con atto del Direttore dell?Agenzia delle Entrate n. 28991 del 9 marzo 2011. Al Centro viene ora attribuita un?ulteriore competenza, concernente il controllo dei rimborsi richiesti in via telematica dalle societ? partecipanti al consolidato che si sono avvalse della possibilit? di dedurre l?IRAP dalle imposte sui redditi. Le posizioni da assoggettare al controllo sono segnalate sulla base di apposite liste elaborate in via centralizzata.
L?attivit? in questione viene attribuita al Centro Operativo sulla base della previsione contenuta nell?art. 28, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che "le attivit? di controllo e di accertamento realizzabili con modalit? automatizzate sono incrementate e rese pi? efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell?Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il Regolamento di amministrazione?. A tali fini l?art. 5, comma 10, del Regolamento individua appunto i Centri Operativi.
L?atto precisa che, per ragioni di funzionalit? e speditezza amministrativa, i provvedimenti di conferma o diniego dei rimborsi possono essere comunque emessi anche dagli uffici territorialmente competenti, ove questi ultimi dispongano dei necessari elementi conoscitivi, previo coordinamento con il Centro Operativo.
Per il contenzioso sugli atti emessi dal Centro nell?ambito delle attivit? affidategli con il presente atto si applica la previsione speciale (articoli 4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) in base alla quale ? competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l?ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso e il predetto ufficio ? parte nel processo dinnanzi alle Commissioni tributarie.
a) Attribuzioni del Direttore dell?Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) Statuto dell?Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
b) Organizzazione dei Centri operativi
Atto del Direttore dell?Agenzia delle Entrate n. 220441 del 7 dicembre 2001 Art. 5, comma 10, del Regolamento di amministrazione dell?Agenzia delle Entrate Atto del Direttore dell?Agenzia delle Entrate n. 28991 del 9 marzo 2011
Art. 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
c) Deducibilit? dell?IRAP dalle imposte dirette
Art. 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
d) Disposizioni in materia di contenzioso tributario
Artt. 4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall?art. 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122