Provvedimento Agenzia Entrate del 17.06.2022 (221978/2022)

Prot. n. 221978/2022


Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del
contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

a) per "decreto" s'intende il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

b) per "contributo" s'intende il contributo straordinario contro il caro bollette di cui

all'articolo 37 del decreto;

c) per "base imponibile" s'intende, come previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto,

l'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo

dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al

30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il

suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se

l'incremento è inferiore al 10 per cento;

d) per "soggetto passivo" s'intende un soggetto che eserciti, nel territorio dello Stato, per la

successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di

estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale

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o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; s'intende, altresì, un

soggetto che, per la successiva rivendita, importa a titolo definitivo energia elettrica, gas

naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introduce nel territorio dello Stato detti

beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea;

e) per "dichiarazione IVA" s'intende la dichiarazione annuale in materia di imposta sul

valore aggiunto di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322;

f) per "gruppo IVA" s'intende il gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) per "rappresentante" s'intende il rappresentante del gruppo IVA di cui all'articolo 70-

septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

h) per "dichiarazione IVA di gruppo" s'intende la dichiarazione IVA da presentare da parte

del rappresentante.


2. Adempimenti dichiarativi

2.1. I soggetti passivi del contributo assolvono gli adempimenti dichiarativi previsti dall'articolo

37, comma 5, secondo periodo, del decreto con la dichiarazione IVA da presentare nell'anno

2023. A tal fine, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di

approvazione del modello di dichiarazione IVA da presentare nell'anno 2023 sono definiti

i dati e gli elementi da indicare nel citato modello.

2.2. Per i soggetti passivi del contributo che partecipano a un gruppo IVA, gli adempimenti

dichiarativi di cui al punto 2.1 sono assolti dal rappresentante con la dichiarazione IVA di

gruppo da presentare nell'anno 2023.

2.3. Per consentire al rappresentante di assolvere gli adempimenti di cui al punto 2.2, ciascun

soggetto passivo del contributo trasmette al rappresentante i dati da inserire nella

dichiarazione di cui al medesimo punto 2.2 e le informazioni utilizzate per il calcolo del

contributo entro il termine di dichiarazione.

2.4. Il rappresentante è tenuto a elencare nella dichiarazione di cui al punto 2.2 i dati

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identificativi dei singoli soggetti passivi del contributo.


3. Modalità di versamento del contributo

3.1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37, comma 5, del decreto, il contributo, determinato

in misura pari al 25 per cento della base imponibile, è versato, con le modalità di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per

cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022, e per la restante parte, a saldo, entro il 30

novembre 2022, utilizzando il modello di versamento F24. Con successiva risoluzione

dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento del contributo e

sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.


4. Rimborsi

4.1. I rimborsi delle eccedenze di versamento del contributo sono richiesti tramite la

dichiarazione di cui al punto 2.1.

4.2. Per i soggetti passivi del contributo che partecipano a un gruppo IVA, i rimborsi delle

eccedenze di versamento del contributo sono richiesti tramite la dichiarazione di cui al punto

2.2.

4.3. I rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22

novembre 2019, pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2020, n. 11.


5. Modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di

finanza

5.1. Nell'ambito dei servizi di fornitura massiva già attivi per i dati dichiarativi e relativi alla

riscossione, sono utilizzate le modalità in essere per lo scambio di informazioni tra Agenzia

delle entrate e Guardia di Finanza ai fini del contrasto e della prevenzione dell'evasione

fiscale.

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Motivazioni

L'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 maggio 2022, n. 51, ha introdotto per l'anno 2022 un contributo a titolo di prelievo

solidaristico straordinario, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti

dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, a carico dei soggetti che esercitano

nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia

elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas

naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dei soggetti

che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dei

soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas

naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni

provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Il comma 5 dell'articolo 37 rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del

contributo. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità per lo scambio delle

informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.

Con riferimento al presente provvedimento è stata sentita l'Autorità di regolazione per

energia, reti e ambiente, in attuazione del citato comma 5 dell'articolo 37.

In particolare, nel punto 2 del provvedimento vengono definiti gli adempimenti

dichiarativi, evidenziando che gli stessi sono assolti dai soggetti passivi con la dichiarazione IVA

da presentare nell'anno 2023.

Il successivo punto 3 attiene alle modalità di versamento del contributo. In particolare, è

stabilito che i soggetti passivi del contributo sono tenuti al versamento con le modalità di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre il codice tributo per il

versamento dell'imposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento verranno

indicati e istituiti con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

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In relazione ai rimborsi, il punto 4 del provvedimento dispone che le eccedenze di

versamento del contributo sono richieste tramite la dichiarazione IVA e che in tali casi i rimborsi

sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019.

Infine, con il punto 5 sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in

forma massiva, con la Guardia di finanza.


Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, capo III, sezione I: disposizioni in materia di versamento

unitario e compensazione;

Decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019: individuazione delle imposte e tasse da

rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di

esecuzione;

Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,

n. 51: misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate,

conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dall'articolo 9

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del regolamento (UE) n. 651/2014, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai

sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 17 giugno 2022


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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