Provvedimento Agenzia Entrate del 18.01.2023 (15943/2023)

1

Prot. n. 15943/2023

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28

ottobre 2016 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Modifiche al provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive

modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati

dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento

Dispone

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28

ottobre 2016 (come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n.

1432217 del 20 dicembre 2019, n. 389405 del 23 dicembre 2020, n. 83884 del 30

marzo 2021, n. 228725 del 7 settembre 2021 e n. 480030 del 28 dicembre 2022) in

tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

giornalieri.

1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre

2016 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1.5.1 le date “31 dicembre 2020” e “1° gennaio 2021” sono

rispettivamente sostituite con “2 ottobre 2023” e “3 ottobre 2023”;

b) al punto 1.9 dopo le parole “provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate del 5 novembre 2018” sono aggiunte le seguenti parole “e successive

modificazioni”.

2

1.2 Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche “Specifiche

tecniche RT – Versione 11” che devono essere rispettate obbligatoriamente dai

nuovi modelli di Registratore Telematico e di ServerRT che presentano istanza di

approvazione dopo il 30 giugno 2023. Per i modelli già approvati le predette

specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di

presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.

2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31

ottobre 2019 (come modificato dai provvedimenti n. 1432381 del 23 dicembre 2019, n.

248558 del 30 giugno 2020 e n. 351449 dell’11 novembre 2020), in tema di

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai

fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre

2016, n. 232 e successive modificazioni.

2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre

2019 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 1.2 è modificato come segue: “I dati dei corrispettivi riferiti alle

operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente

consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice

fiscale non possono partecipare alle lotterie di cui all’articolo 1, commi da 540

a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. Al

riguardo, i Registratori Telematici e i ServerRT possono memorizzare

esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase

di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale

realizzata. Inoltre, i Registratori Telematici e i ServerRT non possono generare

e riportare sui documenti commerciali, riferiti alle operazioni di cessioni di

beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede

all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale, il codice bidimensionale

di cui al punto 1.3.”;

b) dopo il punto 1.2 si aggiunge il seguente punto: “1.3 Entro il 2 ottobre 2023 i

modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web

messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, regolamentati dal

3

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28

ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire

la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea di cui all’articolo 1,

commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive

modificazioni. In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici, dei

ServerRT e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate, sono configurati al fine di generare e

riportare nei documenti commerciali, un codice bidimensionale che rispetti le

caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche valide per la lotteria ad

estrazione istantanea allegate al presente provvedimento. Per la partecipazione

alla lotteria ad estrazione istantanea i documenti commerciali devono

rispettare i requisiti previsti dal provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5

marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa

con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni;”

c) il punto 2.1 è modificato come segue: “Il Registratore Telematico o il

ServerRT, in maniera distribuita nella giornata ed al momento della chiusura

giornaliera, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria

permanente, genera un file XML secondo il tracciato riportato nell’allegato

“Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria”. I documenti

commerciali da trasmettere sono quelli che partecipano alla lotteria degli

scontrini ad estrazione differita, considerato che per concorrere all’estrazione

è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il

proprio codice lotteria all’esercente con la finalità di partecipare alla lotteria

degli scontrini ad estrazione differita: in tal modo, viene anche espressa, da

parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso. Il Registratore

Telematico o il ServerRT genera il tracciato record composto da tutti i

documenti commerciali corredati di codice lotteria dei clienti, così come

memorizzato nel dispositivo, per poi trasmetterlo all’Agenzia delle entrate. La

trasmissione all’Agenzia delle entrate avviene tramite un apposito servizio

“lotteria/corrispettivi” in modalità “API-REST” su canale cifrato

esclusivamente con protocollo TLS 1.2 esposto con il medesimo indirizzo dei

restanti servizi in ambito corrispettivi giornalieri, secondo quanto specificato

4

negli allegati al presente provvedimento. In particolare, oltre ai dati

identificativi del dispositivo, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria

degli scontrini ad estrazione differita sono:

a) denominazione del cedente/prestatore;

b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;

c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);

d) data e ora del documento;

e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti,

importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del

corrispettivo non pagato;

f) codice lotteria del cliente.

All’Agenzia devono essere comunicate anche le operazioni di reso e annullo.

In particolare, sono di interesse i resi e gli annulli inerenti documenti

commerciali madre con codice lotteria perché precedentemente trasmessi al

sistema Lotteria e i documenti di reso ed annullo inerenti documenti

commerciali madre contenenti il codice bidimensionale di cui al punto 1.3. Il

servizio preposto alla trasmissione dei documenti commerciali finalizzati alle

lotterie potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato “IN_SERVIZIO”,

impostato con la prima trasmissione del tracciato dei corrispettivi giornalieri.

Pertanto, una volta attivato il dispositivo, il primo tracciato da trasmettere è

quello relativo all’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (per modificare lo

stato); successivamente possono essere effettuate le necessarie trasmissioni dei

documenti commerciali finalizzati alle lotterie. Se un dispositivo viene

sottoposto ad un cambio di stato non potrà inviare documenti commerciali per

le lotterie se non viene precedentemente riportato nello stato

“IN_SERVIZIO”, con le regole stabilite in ambito corrispettivi giornalieri.

Le regole di composizione del file prevedono che l’xml prodotto contenga da

1 a 100 documenti e che non ecceda la dimensione massima di 60kb. Al fine

di consentire un efficiente funzionamento del sistema ciascun file trasmesso

dovrà rispettare almeno uno dei seguenti criteri:

a) contenere il numero massimo di documenti previsti dal tracciato;

b) raggiungimento della dimensione massima del file.

5

La trasmissione di un flusso dati contenente un numero inferiore di documenti

dovrebbe avvenire a fronte della chiusura cassa giornaliera o di avvenimenti

estemporanei, come un guasto che compromette il regolare funzionamento del

sistema. Al fine di evitare la concentrazione di trasmissioni negli orari di

apertura e/o chiusura delle casse, la trasmissione dei documenti commerciali

ai fini delle lotterie avviene utilizzando un orario casuale all’interno

dell’intervallo di funzionamento del dispositivo, nell’arco della giornata di

emissione del documento commerciale e comunque entro il termine di cui all’

articolo 2, comma 6 ter del Decreto Legislativo n. 127 del 2015. Potranno

partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini ad estrazione differita

anche i documenti commerciali inoltrati successivamente alla data di

emissione, nel rispetto delle regole della lotteria degli scontrini ad estrazione

differita.

Il file trasmesso è sottoposto ad una fase di verifica, che può produrre un esito

di scarto dell’intera fornitura ovvero di accoglienza. Un file accolto può avere

segnalazioni inerenti ad uno o più documenti commerciali di vendita in esso

contenuti, i quali saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai

fini della lotteria degli scontrini ad estrazione differita. In caso di scarto della

fornitura i file contenenti i dati di tutte le singole operazioni saranno ritenuti

non validi ai fini delle lotterie.

Qualora il sistema dell’Agenzia delle entrate rilevi un errore nella trasmissione

o nel formato dei dati, viene inviato un esito conforme all'elemento

“DocCommercialiLotteriaEsito” secondo il tracciato riportato nell’allegato

“Allegato - Tipi Dati Esito Documento Commerciale ai fini Lotteria”. Di

seguito sono riportati i vincoli per la corretta produzione del file da inviare:

? il Server-RT deve effettuare tante trasmissioni quanti sono i punti cassa

ad esso collegati;

? l’elemento “IdCassa” deve essere valorizzato esclusivamente nel caso in

cui la trasmissione avvenga da un Server-RT e deve contenere la matricola

della cassa che ha emesso i documenti commerciali;

? i blocchi "Vendita" e "ResoAnnullo" sono mutuamente esclusivi;

6

? per gli invii di prova è necessario prevedere l’apposito attributo

simulazione =’true’ nel tag .

d) dopo il punto 4 si aggiunge il punto: “5 Correzioni ed evoluzioni delle

specifiche tecniche

5.1 Eventuali modifiche delle specifiche tecniche ed agli allegati, del presente

provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet

dell’Agenzia delle entrate, e ne è data relativa comunicazione.”


2.2 Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche valide per

la lotteria istantanea.

MOTIVAZIONI

Con il presente provvedimento viene adeguato il processo di riconoscimento della

conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare

fino al 2 ottobre 2023 la conformità dei modelli già approvati con provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei

dati per la lotteria istantanea, al fine di rendere più rapido il processo di adeguamento dei

dispositivi presenti sul mercato.

Inoltre, con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche della

lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e

trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Gli aggiornamenti dei modelli dei

dispositivi – che dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023 – permetteranno di

generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della

partecipazione della lotteria istantanea, secondo quanto riportato nel provvedimento

interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei

monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni.

Infine, sono approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione

11”.


Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

7

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente

l’istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del

contribuente;

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 2, comma 1,

lett. a), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il codice in materia

di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e

che abroga la direttiva 95/46/CE;

- Legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo recante disposizioni

per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 9, comma 1,

lettera g);

- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica

delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso

distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della

legge 11 marzo 2014, n. 23;

- Regolamento UE n. 2016/679;

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 1, commi da 540 a 544);

- Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con

il Direttore dell’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020 e successive modificazioni;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016

come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20

dicembre 2019, n. 389405 del 23 dicembre 2020, n. 83884 del 30 marzo 2021, n.

228725 del 7 settembre 2021 e n. 480030 del 28 dicembre 2022;

8

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019

come modificato dai provvedimenti n. 1432381 del 23 dicembre 2019, n. 248558 del

30 giugno 2020 e n. 351449 dell’11 novembre 2020.


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1,

comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 gennaio 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS