Prot.n. 31754/22
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei
confronti del CAF IMPRESE – ASCOM SERVIZI C.A.F. SRL C.F.
00314150319.
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone
1) la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale di cui all’art. 32 e ss. del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti
del CAF ASCOM SERVIZI S.r.l. con sede legale in Monfalcone (GO), via
Grado 50/b, codice fiscale e partita IVA 00314150319, legalmente
rappresentato dal sig. Glauco Boscarolli, nato a Monfalcone (GO) il 13
marzo 1937, C.F: BSCGLC37C12F356O;
2) la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel dell'Agenzia delle
Entrate di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ottenuta in data 15
febbraio 1999 dall’allora Ufficio Imposte Dirette di Gorizia con numero
busta 90800400, tipo utente D20 - CAAF Imprese.
Motivazioni
Con provvedimento del 29 gennaio 2001, il CAF ASCOM SERVIZI S.r.l.
con sede legale in Monfalcone (GO), via Grado 50/b, codice fiscale e partita IVA
00314150319, legalmente rappresentato dal sig. Glauco Boscarolli, nato a
Monfalcone (GO) il 13 marzo 1937, C.F: BSCGLC37C12F356O, è stato
autorizzato ad esercitare l’attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese
ed è stato iscritto al n. 95 dell’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per le imprese
di cui all’art. 9, comma 1, lett. a) del d.m. 31 maggio 1999, n.164.
Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia
______________
Settore Servizi
Ufficio Servizi fiscali
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia
Settore Servizi - Ufficio Servizi fiscali
Via Giulia 75 – 34126 TRIESTE – Tel. 040.9710.461 – Fax 040.9710.557 –
e-mail: dr.friulivg.sf@agenziaentrate.it
pec: dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Con pec inviata a questa Direzione Regionale in data 13 dicembre 2022
acquisita al numero di protocollo 31058, l’Amministratore delegato del CAF,
Stefano Zotti C.F. ZTTSFN60R09E098V, ha chiesto di procedere alla
cancellazione della società dall’Albo CAF imprese, come deliberato dal CDA in
data 7 dicembre 2022, con efficacia dal 1° gennaio 2023.
Si dispone, pertanto, la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento
dell’attività di assistenza fiscale nei confronti del CAF ASCOM SERVIZI S.r.l.
con sede legale in Monfalcone (GO), via Grado 50/b, codice fiscale e partita IVA
00314150319 e la cancellazione dall’Albo di cui all’art. 9, comma 1, lett. a), D.M.
31 maggio 1999, n. 164.
Poiché l’art. 9, comma 3, del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che “Le società
richiedenti possono utilizzare le parole CAF e Centri di assistenza fiscale soltanto
dopo il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza
fiscale di cui all’art. 7 e l’avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1”, ne
discende che la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di
assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare nella denominazione i termini
“CAF” o “Centro di Assistenza Fiscale” a partire dalla data del provvedimento di
revoca: perciò la società, qualora intenda rimanere in attività, è tenuta a modificare
la propria denominazione e il codice attività e a trasmettere all’Agenzia delle
Entrate la dichiarazione di cui all’art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972.
Ai sensi dell’art. 8, del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, la revoca
dall’autorizzazione a prestare assistenza fiscale comporta anche la revoca
dell’abilitazione al servizio telematico “Entratel” ottenuta in data 15 febbraio 1999
dall’allora Ufficio Imposte Dirette di Gorizia con numero busta 90800400, tipo
utente D20 - CAAF Imprese con effetto dal 31° giorno dalla notificazione.
Infatti, “Entro tale data l’utente ha l’obbligo di completare l’invio di tutte
le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia,
sottoscritta dall’utente stesso, contenente l’impegno a trasmettere in via
telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto
termine rimangono a carico dell’utente le sanzioni applicabili in caso di omessa
presentazione delle suddette dichiarazioni”.
Notifica e informativa
Il presente provvedimento:
a) è notificato alla società interessata tramite posta elettronica certificata ai
sensi dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/73;
b) è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1,
comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria
2008);
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Via Giulia 75 – 34126 TRIESTE – Tel. 040.9710.461 – Fax 040.9710.557 –
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pec: dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
c) è inviato alla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali –
Settore Assistenza – Ufficio Assistenza agli Intermediari Fiscali e alla
Direzione Centrale Audit.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente ai sensi dell’art. 40 e seguenti del Decreto Legislativo
02/07/2010 n. 104, da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica del presente
provvedimento.
A.G.A. competente: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA.
Ente avverso il quale proporre ricorso: Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale del Friuli Venezia Giulia, Via Giulia n. 75 Trieste 34126.
Unità organizzativa responsabile del procedimento al quale rivolgersi per
promuovere un riesame dell’atto e/o per chiedere informazioni: Agenzia delle
Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia – Settore Servizi – Ufficio
Servizi Fiscali, Via Giulia n. 75, Trieste – indirizzo PEC:
dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore regionale
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001;
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, recante “Disposizioni concernenti le modalità
di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
Decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999 – Attribuzione alle Direzioni
regionali delle entrate della competenza all’autorizzazione all’attività di
assistenza fiscale;
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
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pec: dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
b) Disposizioni in materia di assistenza fiscale
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 32 - 40);
Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 – Regolamento recante
norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Circolare n. 14/E del 14 aprile 2005 - Procedura informatizzata degli Albi dei CAF
- Modalità per l'invio delle comunicazioni relative alle sedi operative dei CAF;
Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 - Commento alle novità fiscali - Decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti;
Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 - Visto di conformità – Modifiche apportate
dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Trieste, 20 dicembre 2022
IL DIRETTORE REGIONALE
Guido Isolabella
(Firmato digitalmente)
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C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi