Provvedimento Agenzia Entrate del 20.03.2013 (Prot.2013/35137)

 

Approvazione dei fogli avvertenze della cartella di pagamento relativa ai ruoli del settore Territorio, ai sensi dell?art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

 


IL DIRETTORE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
dispone:


1. Sono approvate le avvertenze di cui all?allegato 1, in materia di imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri e sanzioni amministrative in materia tributaria di competenza degli Uffici Provinciali-Territorio dell?Agenzia.

 

Motivazioni

L?art. 23-quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che, a decorrere dal 1? dicembre 2012, l?Agenzia del Territorio sia incorporata nell?Agenzia delle Entrate.
Per effetto delle disposizioni in questione, dalla predetta data del 1? dicembre 2012, l?Agenzia delle Entrate esercita le funzioni e i compiti gi? svolti dall?Agenzia del Territorio, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.
Fino al perfezionamento del processo di integrazione conseguente all?incorporazione, l?attivit? gi? esercitata dagli Uffici Provinciali dell?Agenzia del Territorio continua ad essere esercitata dalle strutture periferiche competenti, che hanno assunto la denominazione di Uffici Provinciali-Territorio.
Chi intende proporre ricorso avverso i ruoli emessi dagli Uffici ProvincialiTerritorio dell?Agenzia delle Entrate, successivamente al 1? dicembre 2012, ? tenuto preliminarmente a presentare istanza di reclamo-mediazione, ai sensi dell?art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Il procedimento di reclamo-mediazione non si applica, invece, alle controversie concernenti i ruoli emessi dagli Uffici Provinciali dell?Agenzia del Territorio fino al 30 novembre 2012, anche se la cartella di pagamento ? stata notificata dopo il 1? dicembre 2012.
Considerato che l?articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall?articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento sia redatta in conformit? al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (oggi: Provvedimento del Direttore dell?Agenzia), al fine di dare attuazione alla citata norma si provvede ad integrare le Avvertenze allegate al provvedimento del Direttore dell?Agenzia 18 ottobre 2011 con le Avvertenze di cui all?allegato 1.

 

Riferimenti normativi dell'atto

a) Ordinamento dell'Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, c. 1, art. 62, c. 1 e 2, art. 64)
b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1)
c) Incorporazione dell?Agenzia del territorio nell?Agenzia delle entrate:
Art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
d) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:
legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4);
legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettera a, b, c).
e) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate 20 marzo 2010;
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010;
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate 18 ottobre 2011;
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate 30 marzo 2012;
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate 3 luglio 2012;
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate 5 marzo 2013.

Allegato 1

 

RUOLI EMESSI DALL?AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICI PROVINCIALI-TERRITORIO - AVVERTENZE

 

Queste avvertenze sono valide in materia di imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali

 

catastali, oneri, relativi accessori e sanzioni amministrative in materia tributaria

 


 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E? possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi all?Ufficio ProvincialeTerritorio che ha emesso il ruolo, indicato nell?intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti?.
All?Ufficio si pu? presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l?annullamento del ruolo. Le richieste
di informazioni e di riesame vanno presentate all'Ufficio Provinciale-Territorio anche nel caso di ruoli emessi
dagli Uffici provinciali dell?Agenzia del Territorio prima del 1? dicembre 2012.
ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l?eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo ? il Direttore dell?Ufficio Provinciale-Territorio, o un suo
delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti?.

 

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

 

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992 inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro, relative ad atti emanati dagli Uffici ProvincialiTerritorio a decorrere dal 1? dicembre 2012, non ? pi? possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione allo stesso Ufficio. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori?, che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell?Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell?istanza di reclamo-mediazione ? causa di inammissibilit? del ricorso alla Commissione tributaria.
L?istanza va presentata con le stesse modalit? e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsti per il ricorso.
In ogni caso, l?istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che
sia stato notificato l?accoglimento dell?istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente
pu? costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l?istanza di reclamo-mediazione
che vale come ricorso.
All?istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell?eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

 

N.B. Questa cartella di pagamento pu? essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella.

 

A chi presentare istanza di reclamo-mediazione

Il contribuente deve intestare e notificare l?istanza all?Ufficio Provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo, indicato nell?intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti?.

 

Dati da indicare nell?istanza di reclamo-mediazione

Nell?istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilit? di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell?ammontare della pretesa.

 

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella ? tenuto a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1? agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).
Se, prima della cartella, il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione di sanzioni o un altro atto di cui la legge prevede l?autonoma impugnabilit?, pu? impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

 

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:
? intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 Dlgs n. 546/1992)
? notificare il ricorso all?Ufficio Provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo (dal 1? dicembre 2012 il ricorso va notificato all'Ufficio Provinciale-Territorio anche nel caso di ruoli emessi dagli Uffici provinciali dell?Agenzia del Territorio prima di quella data), indicato nell?intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti?, spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all?Ufficio Provinciale-Territorio, che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario
? notificare il ricorso all?Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attivit? (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

 

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:
? la Commissione tributaria provinciale
? le generalit? di chi presenta ricorso
? il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
? il rappresentante legale, se si tratta di societ? o ente
? la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
? l?indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
? l'Ufficio e/o l?Agente della riscossione contro cui si presenta ricorso
? il numero della cartella di pagamento
? i motivi del ricorso
? la richiesta oggetto di ricorso
? la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.
N.B. Se l'importo contestato ? pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l?ammontare dei tributi e/o degli oneri, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

 

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilit? - costituirsi in
giudizio, cio? deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In caso di istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla comunicazione del diniego o dell?accoglimento parziale dell?istanza o, in caso di silenzio dell?ufficio, dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell?istanza stessa.
Il fascicolo contiene:
? l'originale del reclamo/ricorso se ? stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del
reclamo/ricorso se ? stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve
attestare che la copia sia conforme all?originale del reclamo/ricorso
? la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
? la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
? la fotocopia della cartella di pagamento
? la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l?atto
impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.
Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente ? tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della
controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore ? determinato secondo le
modalit? indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso? e deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell?ipotesi di prenotazione a debito. Il
contributo unificato ? pagato secondo le modalit? indicate nell?art. 192 del DPR n. 115/2002.
Chi perde in giudizio pu? essere condannato al pagamento delle spese.

 

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato ? aumentato della met? (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

 

Sospensione del pagamento

Il contribuente che propone ricorso pu? chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione ? concessa e poi il ricorso ? respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
? Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo, indicato nell?intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti? (dal 1? dicembre 2012 la richiesta va presentata all'Ufficio ProvincialeTerritorio anche nel caso di ruoli emessi dagli Uffici provinciali dell?Agenzia del Territorio prima di quella data). Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta pu? essere inserita nell?istanza stessa o proposta separatamente.
? Sospensione giudiziale: la richiesta motivata di sospensione pu? essere proposta anche alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, se il pagamento della cartella pu? causare un danno grave e irreparabile. La domanda pu? essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla all'Ufficio e/o all?Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalit? previste per il ricorso.

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