Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.
99297 del 18 aprile 2019, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:
"1.4 I Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all'art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, prodotti sulla base di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017, possono essere utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi purché adattati nel rispetto delle previsioni del punto 2.10 delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L'eventuale proroga di un provvedimento di approvazione del modello, in corso di validità al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento, non può avere durata superiore ad un anno e non è ulteriormente prorogabile.
L'Agenzia, sentita la Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, può approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, che si rendano necessarie per l'adeguamento di Registratori di cassa, adattati ai sensi del primo periodo ed immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello."
b) dopo il punto 1.5 sono aggiunti i seguenti:
"1.5.1 Qualora un modello di Registratore Telematico/Server RT sia già stato approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del presente provvedimento, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, e dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 4 marzo 2002, 31 maggio 2002 e 28 luglio 2003, fino al 30 giugno 2020 la conformità del modello al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 può essere dichiarata dal produttore attraverso l'invio all'Agenzia delle entrate, entro la medesima data, di un'unica comunicazione riportante:
a) gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell'Agenzia delle entrate;
b) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme alle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019;
c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.
Le comunicazioni pervenute all'Agenzia sono trasmesse alla Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali. Sentito il parere della Commissione, l'Agenzia può chiedere al produttore di presentare obbligatoriamente, entro trenta giorni, il modello di Registratore Telematico all'esame della Commissione, ai fini della verifica della conformità di quanto dichiarato, pena la revoca del provvedimento di approvazione del modello. Laddove la Commissione riscontri la non conformità di quanto dichiarato, l'Agenzia può richiedere al produttore di presentare obbligatoriamente, entro sessanta giorni, regolare istanza di variante corredata della prevista certificazione dell'intervento, pena la revoca del provvedimento di approvazione del modello.
Laddove il produttore di un Registratore Telematico, successivamente all'invio della comunicazione di cui al punto precedente, presenti un'istanza all'Agenzia delle entrate per ottenere un provvedimento di approvazione di una variante, quest'ultima, a partire dal 1° luglio 2020, deve contenere anche la richiesta di approvazione di quanto dichiarato nella comunicazione di cui al punto riportato in precedenza.".
"1.5.2 Qualora un modello di Registratore Telematico/Server RT sia già stato approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del presente provvedimento, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, e dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 4 marzo 2002, 31 maggio 2002 e 28 luglio 2003, fino al 30 giugno 2020 la conformità del modello alle specifiche tecniche del presente provvedimento può essere dichiarata dal produttore attraverso l'invio all'Agenzia delle entrate, entro la medesima data, di un'unica comunicazione riportante:
d) gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell'Agenzia delle entrate;
e) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme alle specifiche tecniche del presente provvedimento;
f) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.
Le comunicazioni pervenute all'Agenzia sono trasmesse alla Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali. Sentito il parere della Commissione, l'Agenzia può chiedere al produttore di presentare obbligatoriamente, entro trenta giorni, il modello di Registratore Telematico all'esame della Commissione, ai fini della verifica della conformità di quanto dichiarato, pena la revoca del provvedimento di approvazione del modello. Laddove la Commissione riscontri la non conformità di quanto dichiarato, l'Agenzia può richiedere al produttore di presentare obbligatoriamente, entro sessanta giorni, regolare istanza di variante corredata della prevista certificazione dell'intervento, pena la revoca del provvedimento di approvazione del modello.
Laddove il produttore di un Registratore Telematico, successivamente all'invio della comunicazione di cui al punto precedente, presenti un'istanza all'Agenzia delle entrate per ottenere un provvedimento di approvazione di una variante, quest'ultima, a partire dal 1° luglio 2020, deve contenere anche la richiesta di approvazione di quanto dichiarato nella comunicazione di cui al punto riportato in precedenza.".
c) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
"3.1 I soggetti passivi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri, al momento dell'effettuazione dell'operazione, mediante l'uso del Registratore Telematico di cui al punto 1, con l'osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi memorizzati dal Registratore Telematico/server RT può essere effettuata entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.".
d) dopo il punto 4.1 è aggiunto il seguente:
"4.2 Al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento dei registratori telematici, a partire dal 1° marzo 2020 è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall'allegato denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 6.0 - novembre 2017" o, in alternativa, secondo le specifiche previste dall'allegato denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - marzo 2020". A partire dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto del predetto allegato tecnico denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - marzo 2020".
Motivazioni
Con il presente provvedimento viene adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile per i produttori dichiarare fino al 30 giugno 2020 la conformità dei modelli già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria (introdotte dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019) nonché per ulteriori modifiche alle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, anche al fine di cogliere le proposte e le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici.
Il provvedimento dispone inoltre la possibilità per l'Agenzia, sentita la Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, che si rendano necessarie per l'adeguamento di Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l'adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); ? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). b) Normativa di riferimento:
? Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
? Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
? Legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 9, comma 1, lettera g);
? Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
? Regolamento UE n. 2016/679;
? Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (articolo 1, comma 540).
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