Provvedimento Agenzia Entrate del 21.02.2024 (2024/53159)

Prot. n. 2024/53159

Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento

dispone

1. Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121

del decreto-legge n. 34 del 2020

1.1. I termini ordinari di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al

punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del

3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno

2022, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le

rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e

2022, sono prorogati al 4 aprile 2024.

Motivazioni

L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto che per gli interventi edilizi

che danno diritto al Superbonus di cui all’articolo 119 del medesimo decreto, nonché per alcuni

di quelli tradizionali elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, il soggetto beneficiario

possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei

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redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli

interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che

con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative

delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da

effettuarsi esclusivamente in via telematica.

In proposito, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10

giugno 2022, ha previsto che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima

cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il

16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto

alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del

termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere

indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”.

Tanto premesso, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un

maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, con il

presente provvedimento si dispone che le stesse possano essere inviate entro il 4 aprile 2024,

relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue

non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

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b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 202205 del 10 giugno 2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 21 febbraio 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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