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Prot. n. 422344/2024
Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Servizio on line CIVIS –
Comunicazioni bollo fatture elettroniche per l’assistenza sulle comunicazioni relative al
ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture
elettroniche, previste dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Oggetto
1.1 Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 22 del decreto
legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento
dei servizi digitali, stabilisce le regole per l’accesso e l’utilizzo del servizio web,
messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate, per la richiesta di assistenza riguardante le comunicazioni relative al
ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle
fatture elettroniche, previste dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34.
2. Definizioni
2.1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
a) “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate (di seguito
anche “Agenzia”), accessibile previa autenticazione mediante credenziali;
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b) “credenziali”, gli strumenti (codici e procedure) per l’identificazione digitale
necessari ad accedere alla propria area riservata: i cittadini possono utilizzare
esclusivamente quelli definiti all’articolo 64 del Codice dell’amministrazione
digitale (SPID, CIE, CNS); i professionisti e le imprese possono utilizzare
anche le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle
entrate;
c) “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, il servizio web
disponibile all’interno dell’area riservata, che permette di chiedere e ricevere
assistenza sulle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente
versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche;
d) “comunicazione”, la comunicazione con la quale, in caso ritardato, omesso o
insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture
elettroniche, l'Agenzia comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta,
della sanzione e degli interessi dovuti, ai sensi dell’articolo 12-novies del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
e) “intermediari”, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio
telematico Entratel.
3. Attivazione del servizio
3.1. Con avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota
la data a decorrere dalla quale sarà disponibile, all’interno dell’area riservata, la
specifica funzionalità per richiedere assistenza sulle comunicazioni emesse
dall’Agenzia e per consultare l’esito della lavorazione.
4. Modalità di accesso e utilizzo del servizio web
4.1. Il servizio è disponibile, nell’area riservata, tramite il canale CIVIS, funzionalità
“CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, previo inserimento degli
elementi identificativi della comunicazione.
4.2. La richiesta di assistenza può essere presentata direttamente dal soggetto
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destinatario della comunicazione oppure da un intermediario.
4.3. L’utente accede alla funzionalità, individua la comunicazione per la quale
intende chiedere assistenza, inserisce le informazioni richieste e i chiarimenti
utili all’eventuale rideterminazione delle somme dovute.
4.4. A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, l’utente riceve all’interno
della stessa sezione CIVIS l’esito della trattazione.
5. Ricevute rilasciate dal servizio e obblighi degli intermediari
5.1. L’Agenzia delle entrate attesta mediante ricevuta resa disponibile nell’area
riservata l’avvenuta ricezione della richiesta di assistenza.
5.2. Tramite il servizio sono disponibili, inoltre, le informazioni relative alla
conclusione della lavorazione e all’esito della stessa.
5.3. Gli intermediari sono tenuti a informare tempestivamente i soggetti interessati,
fornendo loro le ricevute e comunicando gli esiti dell’assistenza fornita
dall’Agenzia.
6. Trattamento dei dati personali
6.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento). La base
giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.
b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella
normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in
particolare, nell’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n.
111, e nell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato
“rafforzamento dei servizi digitali”, i quali stabiliscono che con uno o più
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le regole
tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo - da
parte dei contribuenti ed eventualmente degli intermediari da loro delegati - dei
servizi digitali per il potenziamento dei canali di assistenza a distanza.
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6.2. Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati
personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico
Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei
dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
6.3. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla comunicazione inviata
al contribuente, riguardano le fatture inviate in ciascun trimestre solare
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i dati degli eventuali versamenti
effettuati. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli utenti che effettuano
l’accesso al servizio in oggetto, presente nell’area riservata, verranno trattati
esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e
all’utilizzo del servizio e degli obblighi legali correlati.
6.4. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed
indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.
6.5. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del
Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per
il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, paragrafo 1, lett. f),
del Regolamento), il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata
sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
6.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento
dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al
Regolamento.
6.8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da
parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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6.9. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è eseguita la
valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35,
comma 4, del Regolamento.
7. Sicurezza
7.1. La sicurezza dell’utilizzo dei servizi disponibili nell’area riservata è garantita
mediante l’adozione di meccanismi di identificazione standard e di protocolli di
comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Date la specificità dei dati e
la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema
informativo della fiscalità, attuando procedure e strumenti di sicurezza fisica e
logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L’utilizzo del
servizio web di cui al presente provvedimento, sarà possibile con le tipologie di
browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti
possono aggiornare, autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle versioni
minime richieste.
7.2. La consultazione sicura del servizio, presente nell’area riservata, è garantita da
misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione e
autenticazione dei soggetti abilitati alla consultazione.
7.3. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui
propri sistemi da parte di ciascun soggetto, con indicazione dei tempi e della
tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio
e analisi periodica degli accessi.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 2 dell’articolo 22 del decreto
legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, disciplina l’attivazione delle funzionalità che permettono al
contribuente o all’intermediario delegato di richiedere assistenza, nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate, per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o
insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste
dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
L’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno
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2014, ha disciplinato, tra l’altro, le modalità e i termini per l’assolvimento dell'imposta di bollo
sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), di cui all'articolo 1,
commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La disposizione prevede che l'Agenzia
delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provveda con procedure automatizzate, per
ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento
dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulti dovuta. Tali integrazioni sono portate a
conoscenza del cedente/prestatore, all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, accessibile
dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, con le modalità previste dal provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021.
Il soggetto destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, entro
30 giorni dal ricevimento della stessa, può chiedere all’Agenzia assistenza sulla
comunicazione, fornendo chiarimenti utili a rideterminare le somme dovute, anche tramite i
servizi on line offerti dall’Agenzia.
Il servizio “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche” permette l’intera gestione
della richiesta di assistenza tramite canale telematico. Al termine della lavorazione, l’ufficio
fornisce riscontro tramite lo stesso canale CIVIS.
Tale funzionalità arricchisce la gamma di servizi disponibili via web, per consentire agli
utenti di ricevere assistenza o servizi a distanza, in conformità con quanto previsto dall’articolo
16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall’articolo 22 del decreto
legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi
tributari e promuovere la compliance, tramite il potenziamento dell’offerta di servizi on line.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
− Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.66;
art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
− Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
− Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
− Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Normativa di riferimento:
− Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante “Riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662”;
− Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - “Regolamento
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
− Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente;
− Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni;
− Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
− Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;
− Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (articolo 1,
commi 211 e 212);
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− Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009,
recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle
prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento
18 settembre 2008”;
− Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, recante
“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed
alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto
legislativo n. 82/2005” (articolo 6);
− Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE;
− Decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (articolo 12-novies);
− Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020, recante
“Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture
elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non
versata” (articolo 2);
− Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021,
recante “Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte
dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per
le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la
messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di
bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio
delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso
o insufficiente versamento dell’imposta”;
− Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”
(articolo 16, comma 1, lettere i) e l));
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− Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante misure di “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (articolo 22).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 21 novembre 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
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Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi