Modalità e termini di effettuazione della compensazione del credito relativo all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Provvedimento Agenzia Entrate del 21.12.2009 (Prot. 2009/185430)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 21/12/2009
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Compensazione di crediti IVA
1.1. La compensazione di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativa al credito annuale o a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1.2. Ai sensi del medesimo articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, qualora il credito annuale da utilizzare in compensazione superi l’importo di 15.000 euro, è obbligatorio richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alla dichiarazione dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
2. Canale di trasmissione delle deleghe di versamento
2.1. I contribuenti che intendono effettuare la compensazione di cui al punto 1 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:
a) direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
b) tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.
Nell’ipotesi di cui al punto b) l’addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell’intermediario, in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007.
2.2. L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva inferiori a 10.000 euro.
3. Termini di presentazione delle deleghe di versamento
3.1. La presentazione delle deleghe recanti compensazioni di cui al punto 1 deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge.
4. Controlli effettuati
4.1. Le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva superiori a 10.000 euro annui sono oggetto di scarto nel caso in cui non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione ovvero l’istanza da cui emerge il credito stesso.
4.2. Sono oggetto di scarto le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva superiori a 15.000 euro annui nel caso in cui la dichiarazione da cui emerge il medesimo credito non sia conforme alle prescrizioni di cui al punto 1.2.
4.3. Sono in ogni caso scartate le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva che superino l’importo del credito risultante dalla dichiarazione o istanza presentata, decurtato di quanto eventualmente già utilizzato in compensazione.
4.4. Lo scarto delle deleghe avviene successivamente all’accettazione delle stesse da parte del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria ed è evidenziato nelle relative ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione.
4.5. In caso di pagamento mediante addebito su conto corrente bancario e postale dell’intermediario abilitato, qualora eventuali pagamenti con modello F24 non soddisfino i requisiti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3, si procede allo scarto delle stesse, stornando l’ammontare dei relativi saldi dall’importo dell’addebito complessivamente richiesto.
4.6. Ai fini dei controlli di cui ai punti precedenti non sono computate le compensazioni utilizzate per i versamenti Iva periodici, in acconto e a saldo.
5. Crediti maturati in capo a soggetti diversi rispetto all’utilizzatore
5.1. Qualora l’ammontare del credito da utilizzare sia superiore a 10.000 euro e a tale ammontare, ricorrendone i presupposti normativi, concorrano crediti maturati in capo ad altri soggetti, la presentazione della relativa dichiarazione e/o istanza costituisce condizione necessaria per fruire della compensazione, anche se l’importo del credito emergente dalla singola dichiarazione e/o istanza sia inferiore a 10.000 euro.
5.2. Con apposita risoluzione sono disciplinate le modalità di compilazione della delega di versamento F24 da parte dei contribuenti che utilizzano crediti maturati in capo ad altri soggetti di cui al punto 5.1.
6. Informazioni disponibili tramite Cassetto fiscale
6.1. Le informazioni relative ai crediti Iva sono rese disponibili ai contribuenti tramite il Cassetto fiscale, dove è riportato l’importo del credito risultante dalla dichiarazione e/o istanza, le compensazioni effettuate, l’importo del credito ancora disponibile con evidenza degli estremi degli atti (dichiarazioni e/o istanza e deleghe di pagamento) che lo determinano.
Motivazioni
L’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto nuove modalità di utilizzo dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto attraverso l’istituto 5 della compensazione di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare, è previsto che la compensazione del credito annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge.
Il comma 6 del citato articolo 10, introducendo il comma 49 bis all’articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone inoltre che i contribuenti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima.
Il comma 7 del medesimo articolo 10, prevede infine l’obbligo, da parte dei contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’Iva superiori a 15.000 euro annui, di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Il presente provvedimento disciplina le modalità e i termini di effettuazione dei versamenti mediante modello F24 recanti compensazioni di crediti Iva per importi superiori alle soglie sopra indicate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
(omesso)
Disciplina normativa di riferimento
- decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1996;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: “Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007: “Termini e modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati ad Entratel, del servizio di pagamento dei modelli F24 in nome e per conto dei loro assistiti mediante addebito unico sul proprio conto corrente”.
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